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Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
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Archive for Settembre, 2015

Inail: la gestione della sicurezza e della qualità in risonanza magnetica

Settembre 11, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Una delle carenze della normativa italiana in materia di tutela della salute e sicurezza dipende dai ritardi che il legislatore accumula rispetto all’evoluzione scientifica e tecnologica di materiali, dispositivi e lavorazioni. Un evoluzione che necessiterebbe un continuo aggiornamento anche in materia di strategie, procedure e dispositivi di prevenzione.
Un esempio lampante di questi ritardi è relativo all’installazione e all’uso delle apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica (RM) che è regolato da un quadro normativo “ormai vetusto, nel quale l’atto più recente è rappresentato dal D.P.R. 542/1994 con il quale sono stati codificati gli standard di sicurezza ancora vigenti”. E purtroppo il profondo mutamento che di questi ultimi vent’anni della diagnostica per immagini a scopo medico con  tomografia RM (“in particolare, utilizzando campi statici di induzione magnetica sempre più elevati, a cui si associano radiofrequenze e gradienti sempre più spinti che danno vita ogni giorno ad apparecchiature via via più sofisticate e performanti), si è purtroppo accompagnato a un’inopportuna stasi normativa relativamente alle modalità di installazione e gestione in sicurezza dei tomografi, creando così una situazione dicotomica che ha generato livelli di rischio non sempre codificati, problematiche di carattere gestionale e operativo piuttosto significative e un’inadeguatezza – anche solo parziale – delle soluzioni precedentemente adottate”.
A parlare in questi termini è  Sergio Iavicoli, Direttore del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale INAIL, nella presentazione di un documento che tiene conto dei cambiamenti di questi anni e si pone come strumento utile per ispirare moderni approcci gestionali e strategie prevenzionistiche.
Le “Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica” – realizzate nel 2015 dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale INAIL – rappresentano anche l’aggiornamento di un documento che poco più di dieci anni fa, nel 2004, l’Ispesl aveva prodotto e che aveva per titolo “ Indicazioni operative: procedure autorizzative e gestionali relative all’installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”.
Le attuali “Indicazioni operative” rappresentano non solo l’evoluzione di quelle del 2004, maturate alla luce dell’intensa attività ispettiva di questo decennio e delle attività di studio e di ricerca dell’INAIL; rappresentano anche il tentativo di trasmettere  una conoscenza che si indirizzi alle due figure professionali codificate negli standard come responsabili della sicurezza (Medico Responsabile dell’attività dell’impianto – MR e l’Esperto Responsabile della sicurezza – ER) e “a tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione e nell’utilizzo delle apparecchiature dai Datori di lavoro, quali: Direzione sanitaria, Medici radiologi, Medici specialisti non radiologi, Fisici medici, Ingegneri clinici, Medici competenti e le Unità di personale afferenti all’Organo di vigilanza locale”.
Il documento sottolinea che la presenza, all’interno di una struttura sanitaria, di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica (RM) “determina l’esistenza di una serie di rischi legati alle caratteristiche strutturali e tecnologiche dell’impianto stesso”. E in particolare i rischi sono dovuti alla presenza di:
  • “un campo magnetico statico di intensità elevata sempre attivo (tranne che nei magneti resistivi);
  • fluidi criogenici pressurizzati, nel caso di magneti superconduttori;
  • un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF), con frequenza dipendente dall’intensità del campo magnetico statico, attivato nel momento di esecuzione degli esami;
  • gradienti di campo magnetico necessari per la codifica spaziale del segnale RM, attivati durante le sequenze di acquisizione”.
E i possibili scenari di rischio legati all’utilizzo di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica riguardano diverse categorie di persone coinvolte direttamente o indirettamente dall’attività diagnostica:
  • “i pazienti, ovvero i fruitori della diagnosi RM;
  • le diverse tipologie di lavoratori che prestano servizio presso il sito RM, ovvero operatori sanitari, addetti alle pulizie, operatori della manutenzione, addetti al rabbocco dell’elio;
  • visitatori, ovvero persone che, a vario titolo, possono trovarsi ad accedere al sito RM e all’interno delle zone di rischio come, ad esempio, eventuali accompagnatori dei pazienti, ma anche il personale della struttura sanitaria che si trovi ad accedere al sito RM per particolari motivi (audit interni, verifiche ispettive, verifiche di qualità, iniziative di formazione, ecc.);
  • gruppi critici di popolazione, ovvero tutti coloro che all’interno e all’esterno della struttura sanitaria (aree limitrofe) possono essere, anche inconsapevolmente, interessati dalla presenza del tomografo RM, con particolare riferimento alla presenza di magneti superconduttori”.
Concludiamo questa breve presentazione del documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente e che si sofferma su molti aspetti relativi alla prevenzione e gestione della sicurezza, soffermandoci sul Regolamento di sicurezza in risonanza magnetica.
Il documento indica infatti che riguardo alla gestione in sicurezza dei pazienti, dei lavoratori e di tutte le altre categorie autorizzate ad accedere alle aree ad accesso controllato, “il Presidio deve identificare, valutare e ridurre i rischi connessi all’utilizzo del tomografo, mettendo in atto tutti i possibili accorgimenti necessari a limitarli. Il Regolamento di Sicurezza (RdS) rappresenta, in tal senso, il documento di riferimento per la gestione delle attività che si svolgono all’interno delsito RM, alla luce degli specifici rischi in esso presenti”.
Questo documento deve essere redatto e firmato dai responsabili della sicurezza (ER e EM) e, “nel caso si rendesse necessaria l’adozione di misure di sicurezza di carattere più generale, va condiviso per quanto di competenza con l’RSPP del Presidio stesso”.
Nel Regolamento “devono essere previste specifiche norme di sicurezza e procedure comportamentali per tutte le diverse tipologie di pazienti e personale che possono accedere sia abitualmente che saltuariamente nel sito RM” e i lavoratori che operano presso il sito RM “devono essere portati a piena conoscenza del RdS”. Ricordando che le norme del RdS “si applicano, per quanto di competenza, sia a chi svolge abitualmente la propria attività lavorativa all’interno della ZAC, sia a chi effettua, per giustificata e autorizzata motivazione, accessi occasionali”.
E si sottolinea infine, tra le altre cose riportate sul RdS, che una copia del Regolamento  “deve essere sempre a disposizione per la consultazione presso i locali del sito RM”.
Inail – Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale:
Documento a cura di Francesco Campanella, Maria Antonietta D’Avanzo, Massimo Mattozzi, Laura Moretti, in collaborazione con Domenico D’Ambrogi, Massimiliano Di Luigi, Ari Fiorelli e con il coordinamento scientifico di Sergio Iavicoli, edizione 2015, pubblicato nel mese di agosto 2015 .
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[Tratto da: Punto Sicuro ]

Piano Nazionale Agricoltura: revisione periodica macchine agricole

Settembre 10, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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A supporto del Piano Nazionale Agricoltura, sono stati realizzati pieghevoli informativi dedicati ai vari settori.

Il materiale relativo alla revisione periodica delle macchine agricole riporta le informazioni legate alle varie tipologie di rischio connesse all’attività.

Tali materiali sono stati realizzati ad opera del Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni, in vista del Convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura, le prospettive. Il Piano 2014 – 2018 ” Lodi, 8 settembre.

Pieghevole Revisione periodica macchine agricole (.pdf – 868 kb)

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[ Tratto da sicurezzasullavoro.inail.it ]

Piano Nazionale Agricoltura: patentino trattori agricoli o forestali

Settembre 10, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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A supporto del Piano Nazionale Agricoltura, sono stati realizzati pieghevoli informativi dedicati ai vari settori.

Il materiale relativo all’utilizzo dei trattori agricoli o forestali riporta le informazioni legate alle varie tipologie di rischio connesse all’attività e all’abilitazione per il patentino.

Tali materiali sono stati realizzati ad opera del Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni, in vista del Convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura, le prospettive. Il Piano 2014 – 2018 ” Lodi, 8 settembre.

Pieghevole Patentino trattori agricoli o forestali (.pdf – 327 kb)

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[ Tratto da sicurezzasullavoro.inail.it ]

Piano Nazionale Agricoltura: mungitura

Settembre 10, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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A supporto del Piano Nazionale Agricoltura, sono stati realizzati pieghevoli informativi dedicati ai vari settori.

Il materiale relativo alla mungitura riporta le informazioni legate alle varie tipologie di rischio connesse all’attività.

Tali materiali sono stati realizzati ad opera del Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni, in vista del Convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura, le prospettive. Il Piano 2014 – 2018 ” Lodi, 8 settembre.

Pieghevole Mungitura (.pdf – 350 kb)

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[ Tratto da sicurezzasullavoro.inail.it ]

 

Piano Nazionale Agricoltura: allevamento suini

Settembre 10, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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A supporto del Piano Nazionale Agricoltura, sono stati realizzati pieghevoli informativi dedicati ai vari settori.

Il materiale relativo all’allevamento dei suini riporta le informazioni legate alle varie tipologie di rischio connesse all’attività.

Tali materiali sono stati realizzati ad opera del Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni, in vista del Convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura, le prospettive. Il Piano 2014 – 2018 ” Lodi, 8 settembre.

Pieghevole Allevamento suini (.pdf – 330 kb)

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[ Tratto da sicurezzasullavoro.inail.it ]

Piano Nazionale Agricoltura: allevamento bovino

Settembre 10, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Disponibile il pieghevole informativo dell’INAIL “Allevamento in stabulazione libera di bovini da carne o da latte“. 

A supporto del Piano Nazionale Agricoltura, sono stati realizzati pieghevoli informativi dedicati ai vari settori.

Il materiale relativo all’allevamento bovino riporta le informazioni legate alle varie tipologie di rischio connesse all’attività.

Tali materiali sono stati realizzati ad opera del Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni, in vista del Convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura, le prospettive. Il Piano 2014 – 2018 ” Lodi, 8 settembre.

Pieghevole Allevamento bovini (.pdf – 868 kb)

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[ Tratto da: sicurezzasullavoro.inail.it ]

Jobs act: le nuove semplificazioni e l’ispettorato nazionale

Settembre 08, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Nella seduta del 4 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione della legge 183/2014. Le semplificazioni del decreto 81 e il nuovo ispettorato nazionale.

Roma, 8 Set – Siamo arrivati quasi all’ultimo atto della legge-delega – da alcuni temuta e da altri auspicata – sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Delega correlata all’attuazione della  legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto Jobs Act
Sì, perché, se nei titoli dei grandi media il  Jobs Act è sempre stato accostato alle tematiche  del reintegro, dei licenziamenti, degli ammortizzatori, dei nuovi contratti, della privacy/controllo, in realtà la delega nasceva anche con lo scopo di conseguire ‘obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro’.
E dopo  l’emanazione del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioniil 4 settembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva anche gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del Jobs Act contenente, appunto, le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
In quanto “decreti legislativi” (sono decreti emanati dal Governo su delega del Parlamento) non hanno bisogno di approvazione di Parlamento e Senato e – con riferimento a quanto contenuto al comma 15 dell’articolo 1 della legge 183/2014 – entreranno in vigore il giorno successivo  a  quello  della  loro  futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che avverrà nei prossimi giorni.
Preavvisando che sui decreti più importanti in materia di salute e sicurezza ritorneremo sicuramente nei prossimi giorni con commenti e interviste, specialmente quando avremo anche i testi ufficiali e dettagliati dei decreti approvati, possiamo riprendere qualche indicazione su quanto approvato dai comunicati emessi sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Secondo quanto dichiarato, i decreti approvati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 sono quattro:
– il primo decreto riguarda le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
– il secondo decreto riguarda invece le disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive;
– il terzo decreto è relativo alle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità;
– il quarto decreto riguarda infine le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Riguardo all’attività ispettiva il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’ attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto legislativo prevede, “al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e ‘autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento”.
In particolare “gli organi dell’Ispettorato sono:
– il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
– il consiglio di amministrazione;
– il collegio dei revisori”.
E la principale funzione dell’Ispettorato nazionale, “risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata”.
E al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:
– “la stipula di appositi protocolli,  anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
– l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato”.
Il decreto non viene ad intaccare per il momento le competenze in materia di salute e sicurezza delle ASL, ma sarà necessario comprendere cosa accadrà quando la riforma costituzionale e il cambiamento di competenze tra Stato e Regioni arriveranno definitivamente a compimento.
Ci soffermiamo infine sul terzo decreto, quello relativo alle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Infatti il Consiglio dei ministri, anche in questo caso su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto in realtà possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali:
– semplificazioni di procedure e adempimenti;
– disposizioni in materia di rapporto di lavoro;
– disposizioni in materia di pari opportunità.
E riguardo al primo punto si hanno quattro interventi particolari:
– razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità, con l’obiettivo di superare i problemi di funzionamento che la disciplina finora vigente ha evidenziato;
– razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro;
– razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Vediamo, per grandi linee, le principali modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
– “la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
– la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite” (su questo punto c’era stato il tentativo delle parti sociali – le rappresentanze dei lavoratori insieme a quelle del padronato – di far valere le proprie ragioni attraverso l’elaborazione di un Avviso comune);
– la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
– lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
– il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
– la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
– la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
– l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)”.
Con la constatazione che spesso lavoro nero e lavoro insicuro sono tra loro in stretto rapporto, ci soffermiamo anche sulla revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:
– “la modifica alla c.d. maxi sanzione per il lavoro ‘nero’ con l’introduzione degli importi sanzionatori ‘per fasce’, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale ‘in nero’ per un determinato periodo di tempo;
– la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una ‘immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale’;
– si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
– si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga”.
Riportiamo anche, per la delicatezza della tematiche inerente il controllo a distanza e la pratica delle dimissioni in bianco, il sunto delle principali disposizioni in materia di rapporto di lavoro:
– “la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un intervento sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy;
– la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
– l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
– l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici”.
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[Tratto da: Punto Sicuro ]

La sicurezza dei cantieri stradali di medie e piccole dimensioni

Settembre 02, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Un manuale riassume le problematiche che riguardano l’installazione di un cantiere stradale e le soluzioni per la tutela di chi vi lavora e delle persone estranee. Focus sui rischi di investimento da parte di mezzi in movimento all’interno del cantiere.
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cantieri stradali sono un comparto molto delicato per la necessità di tutelare insieme sia la sicurezza dei lavoratori sia la sicurezza degli utenti della strada e di tutti coloro che entrano in contatto con l’area interessata dai lavori.
Tuttavia la gestione della sicurezza in questa tipologia di cantieri è stata spesso trascurata anche per un equivoco di fondo riguardante il significato di “cantiere”. Infatti con “ cantiere stradale” si intende non solo ed esclusivamente una installazione per l’esecuzione di lavori, ma “deve intendersi tutto ciò che rappresenta un’anomalia della sede stradale ed ogni tipo di ostacolo che si può trovare sulla strada. Si comprende come e con quale frequenza si può presentare la necessità di far fronte a delle situazioni anomale che, se non organizzate e disciplinate in modo uniforme sono fonti di potenziale pericolo per tutti”.
A definire i cantieri stradali e ad alzare l’attenzione sui rischi e la prevenzione in questi luoghi di lavoro è il “Manuale di igiene e sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali di medie e di piccole dimensioni” promosso ed elaborato dal Comune di Verona, dal Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Verona, con la collaborazione di: Centro di Responsabilità Prevenzione Protezione Lavoro del Comune di Verona, Polizia Municipale di Verona, Azienda ULSS 20 di Verona e diverse imprese del territorio.
Il manuale, malgrado sia pubblicato nel 2006, riassume utilmente, in forma ridotta e semplificata, le varie problematiche che riguardano l’installazione di un “ cantiere stradale” e le soluzioni per la tutela di chi vi lavora e delle persone estranee.
Il manuale è composto da sei capitoli, tutti costituiti da schede.
Se i primi due capitoli trattano dei rischi a cui sono soggetti gli addetti al cantiere e le persone estranee ad esso, il terzo capitolo si occupa dei Dispositivi di Protezione Individuale (abbigliamento, calzature, casco, ecc.…), indicando le loro caratteristiche, da cosa proteggono e quando devono essere utilizzati.
Inoltre nel quarto capitolo “si affronta l’argomento più burocratico, riguardante la documentazione necessaria per l’installazione di un cantiere”.
Nel quinto capitolo, “allo scopo di migliorare i rapporti tra le persone addette ai lavori, che spesso si trovano in conflitto con i cittadini utenti che devono ‘subire’ i disagi provocati dalle opere eseguite sulla strada, si è pensato di predisporre un modello comprendente le informazioni che l’impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare a coloro che si trovano per vari motivi (residenti, commercianti, …) vicini all’ area di cantiere. Il modello indica: la tipologia degli interventi che si andranno ad eseguire, i tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, i rischi derivanti dal cantiere e le possibili misure per contenere al meglio gli inconvenienti dovuti dalla presenza del cantiere stesso”.
Infine il sesto capitolo è dedicato al segnalamento ed alla delimitazione del cantiere stradale.
Riguardo agli aspetti generali che condizionano la corretta gestione della sicurezza, sono indicati gli elementi di cui tener conto per la messa in opera dei cantieri:
– “il tipo di strada e le sue caratteristiche geometriche (numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsie di emergenza o banchina, ecc.);
– la natura e la durata della situazione (i cantieri di breve durata presentano difficoltà di pianificazione preliminare dell’intervento e richiedono velocità di esecuzione e di spostamento dell’area interessata dai lavori);
– l’importanza del cantiere, in funzione degli effetti sulla circolazione e dell’ingombro sulla strada;
– la visibilità legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, ecc.);
– la localizzazione: ambito urbano, strade a raso o su opere d’arte, punti singolari come intersezioni o svincoli, ecc.;
– la velocità e la tipologia del traffico (la loro variabilità durante la vita del cantiere può essere origine di collisioni a catena);
– l’esecuzione di lavori in ambienti continuamente differenti e nuovi, con caratteristiche e posizioni variabili condizionanti la sicurezza (scuole, ospedali, altri servizi);
– l’elevata probabilità di realizzazione di situazioni impreviste, come ad esempio, la presenza di sottoservizi non noti”.
Ci soffermiamo sui rischi a cui sono esposti gli addetti al cantiere e in particolare, a titolo esemplificativo, sulla scheda relativa all’investimento da parte di mezzi in movimento all’interno del cantiere o da parte di organi in movimento delle macchine operatrici.
Innanzitutto si ricorda che il danno conseguente all’investimento di mezzi semoventi “può essere estremamente grave e anche mortale”. E l’investimento “può avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere”.
Vengono descritte le misure di tutela, indicando che prima dei lavori è necessario verificare:
– “la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza;
– la possibilità di chiudere la carreggiata;
– la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento dei mezzi, tipo lampioni, muri ecc.;
– la morfologia e l’inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;
– la possibilità di utilizzare il maggior spazio possibile”.
Inoltre sempre prima dei lavori è necessario prevedere:
– “un corretto programma dei lavori, con particolare attenzione alle sovrapposizioni di più lavorazioni nei medesimi spazi;
– in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di lavoro, di passaggio e di stazionamento dei mezzi all’interno del cantiere;
– l’impiego di mezzi di dimensioni consone rispetto agli spazi di cantiere, dotati di segnalatori visivi e acustici, e in numero strettamente necessario;
– l’impiego di un numero di lavoratori non superiore a quello necessario;
– la necessità di impiegare illuminazione artificiale;
– la necessità di posare delle compartimentazioni interne alle aree di lavoro, allo scopo di separare le aree di transito o di lavoro dei mezzi da quelle con presenza di lavoratori a terra;
– la tipologia e la dislocazione della segnaletica interna al cantiere;
– l’uso dei mezzi d’opera da parte di personale competente”.
Ed è necessario organizzare incontri di formazione con i lavoratori, formazione specifica per il cantiere”.
Inoltre durante i lavori è necessario osservare quanto stabilito nei piani di sicurezza relativamente a:
– “organizzazione delle aree di cantiere;
– programma e cronologia dei lavori;
– segnaletica, illuminazione e compartimentazione delle aree”.
Senza dimenticare di:
– “rispettare i limiti di velocità previsti per i mezzi;
– indossare abbigliamento ad alta visibilità;
– fornire assistenza alle manovre dei mezzi da distanza di sicurezza;
– usare segnaletica gestuale convenzionale;
– mantenere sgombere le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi”.
E infine è necessario interrompere i lavori in caso di:
– “scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge significative ecc.;
– condizioni meteorologhe negative, come ad esempio in presenza di ghiaccio o neve”.
L’indice del manuale:
Rischi a cui sono esposti gli addetti al cantiere
Schede dei rischi
Investimento da parte di mezzi in movimento all’interno del cantiere o da parte
di organi in movimento delle macchine operatrici
Investimento da parte di mezzi in movimento, in zone esterne al cantiere Macchine ed attrezzature
Cadute dall’alto
Cadute in piano
Folgorazione
Seppellimento
Caduta materiali dall’alto
Urti con materiale movimentato o sollevato con mezzi meccanici
Proiezione di sassi
Movimentazione manuale dei carichi
Asfissia o esposizione acuta a sostanze pericolose, incendio, scoppio
Ustione – irritazioni oculari
Rumore a cui sono esposti gli addetti al cantiere
Vibrazioni
Sostanze pericolose
Polveri a cui sono esposti gli addetti al cantiere
Condizioni climatiche – radiazioni solari
Rischi a cui sono esposte le persone esterne al cantiere
Schede dei rischi
Cadute dall’alto
Cadute in piano
Urti con materiale movimentato o sollevato con mezzi meccanici
Incendio, scoppio
Incidente stradale
Rumore a cui sono esposte le persone esterne al cantiere
Polveri a cui sono esposte le persone esterne al cantiere
Dispositivi di protezione personale
Schede dei DPI
Abbigliamento ad alta visibilità
Calzature
Otoprotettori
Caschetto
Occhiali – visiera per saldatura
Guanti
Mascherine
Documentazione di cantiere
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
Piano operativo di sicurezza (POS)
Procedure di emergenza
Manuali d’uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature
Libretti di collaudo o certificazione CE (DPR 459/96) per apparecchi di sollevamento
e relative verifiche periodiche (per autogrù, argani ecc. con portata superiore a 200 Kg).
Certificati
Documentazione dell’ENEL che attesti la mancanza di tensione nelle linee presenti,
nel caso di presenza di linee elettriche ad una distanza inferiore di 5 m dalle lavorazioni
Schede tecniche – tossicologiche delle sostanze usate
Eventuali autorizzazioni per uso suolo pubblico – titoli abilitativi
Autorizzazione in deroga per il superamento dei limiti di impatto acustico
Formulari per il trasporto dei rifiuti speciali (materiali di risulta)
Documentazione per gestire i rapporti con soggetti esterni al cantiere
Sicurezza delle persone esterne al cantiere
  1. Riferimenti normativi
  2. Cosa è un cantiere stradale?
  3. Principi e caratteristiche del segnalamento temporaneo
  4. Segnalamento del cantiere
  5. Delimitazione del cantiere
  6. I segnali luminosi
  7. I segnali orizzontali
  8. Sicurezza dei pedoni
  9. Segnalamento dei veicoli
  10. Senso unico alternato
  11. Limitazione di velocità
Comune di Verona, Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Verona, Azienda ULSS 20 di Verona, “ Manuale di igiene e sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali di medie e di piccole dimensioni  (formato PDF, 2.5 MB)”, pubblicazione realizzata in collaborazione con il Centro di Responsabilità Prevenzione Protezione Lavoro del Comune di Verona, Polizia Municipale di Verona, Studio tecnico Eco Sicura, Impresa Cerro e Impresa Sitta di Verona
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[Tratto da: Punto Lavoro ]