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Normativa e formazione: le regole per formare i lavoratori

Febbraio 12, 2018 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Quali sono le indicazioni vigenti per le aziende, i formatori e gli operatori in merito alla formazione alla sicurezza e salute dei lavoratori in Italia?

 

Per ricordarlo parliamo oggi di quanto contenuto nell’ Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

E lo facciamo anche alla luce delle integrazioni e modifiche apportate dall’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e in relazione ad alcune interessanti risposte della Commissione Interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

 

Ricordiamo che l’Accordo del 2011, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, disciplina “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione ‘adeguata e specifica’”.

Rimandando a futuri articoli l’eventuale approfondimento di quanto riportato dagli accordi in merito alla formazione di dirigenti e preposti, vediamo di riportare la definizione di lavoratore contenuta nel D.Lgs. 81/2008, una definizione che ricomprende anche realtà lavorative particolari (soci lavoratori, tirocinanti, stagisti, volontari, …):

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Quali sono i requisiti dei docenti?

 

Per rispondere a questa domanda possiamo fare direttamente riferimento a quanto contenuto nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma che modifica e integra vari aspetti normati dagli accordi del 2011.

Nell’Accordo del 2016, ampliando quanto già previsto negli accordi del 2011, si indica che “in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014”.

 

Ricordiamo che il decreto interministeriale contiene diversi criteri articolati in requisiti minimi per garantire nel docente la presenza di tre elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Elementi che prevedono la combinazione di diversi aspetti teorici e pratici, di requisiti di studio e di esperienza, in coerenza con l’area tematica oggetto della docenza.

 

Segnaliamo anche che, sempre con riferimento all’Accordo del 2016, il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, “può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013”.

 

I percorsi formativi per i lavoratori

 

Come riportato anche nell’articolo “ Normativa e formazione: moduli generali e specifici per i lavoratori”, la formazione dei lavoratori prevede un modulo di formazione generale con concetti in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, della durata di 4 ore e uguale per tutti i settori ATECO. Costituisce un credito formativo permanente, cioè un credito formativo che rimane per tutta la vita professionale del lavoratore, ed è consentito l’utilizzo della modalità e-learning.

Mentre il modulo di formazione specifica riguarda i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Ed è dunque evidente come non possano essere proposti corsi di formazione specifica validi per tutti i lavoratori, ma gli argomenti dei corsi devono essere adeguati, come indicato sopra, alle attività specifiche dei lavoratori e alle problematiche caratteristiche del settore o comparto dell’azienda.

 

Il modulo di formazione specifica ha una durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda e non costituisce un credito formativo permanente, quindi è soggetto ad aggiornamento.

 

In definitiva questa è la durata minima complessiva, come riportata nell’Accordo del 2011, dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore.

 

Ricordiamo che ATECO è una tipologia di classificazione delle aziende sulla base dell’attività economica che consente l’attribuzione di uno specifico codice da parte della Camera di Commercio. E i codici ATECO permettono di suddividere – con specifico riferimento all’Allegato 2 “Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007” dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – le aziende sulla base di tre diversi livelli di rischio consentendo di elaborare percorsi formativi specifici.

 

Si può utilizzare la formazione e-learning per i rischi specifici?

 

Una novità riguardo all’uso della modalità e-learning nel modulo di formazione specifica è contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2016 dove si indica che “nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 ‘Condizioni particolari’ dell’accordo del 21 dicembre 2011. A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratoree deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto”.

Per un approfondimento di quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni del 2016 sul tema dell’e-learning si può fare riferimento all’articolo di PuntoSicuro “ Accordo Stato Regioni, l’uso dell’e-learning e il progresso tecnico”.

 

Sottolineiamo, inoltre, la possibilità di attivare progetti formativi sperimentali regionali, individuati cioè dalle Regioni e dalle Province autonome a livello sperimentale, per la formazione specifica in e-learning dei lavoratori (anche per lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto) e dei preposti.

 

Proprio in relazione al tema delle mansioni e della formazione può essere interessante ricordare anche la risposta data dalla Commissione per gli interpelli con l’ Interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015 presentato nell’articolo “ Interpello: valutazione, formazione ed effettiva mansione”.

 

La Commissione indica che “nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati”.

E in ogni caso, con riferimento alla necessità di una formazione che sia erogata in relazione agli effettivi livelli e tipologie di rischio, “qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa”.

 

Concludiamo questo approfondimento delle regole per la formazione dei lavoratori riportando, con riferimento all’Accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 37 del Testo Unico), alcune brevi indicazioni relative alla modalità di organizzazione della formazione con riferimento ai lavoratori stranieri.

 

Non solo si dovrà prevedere “la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. Ma “nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”. E anche ai fini di “un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l’efficacia e la funzionalità dell’espletamento del percorso formativo e considerata l’attitudine dei sistemi informatici a favorire l’apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning”.