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Le regole sugli impianti di climatizzazione degli edifici

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

L’art. 3 c. 2 e succ. del Dpr 16 aprile 2013, n. 74*, in vigore dal 27 luglio 2013, riguarda i valori massimi della temperatura ambientale.

In particolare, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

“Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia”. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dall’obbligo del mantenimento dei limiti sopra detti, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Anche il c. 5 dell’art. 3 del Dpr 74 prevede che le autorità comunali possano concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, purchè si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l’energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

L’art.6 del Dpr 74, disciplina la materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica che sono affidati al responsabile dell’impianto (o terzo delegato).

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto (art. 7) devono essere eseguite da ditte abilitate conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto  Il controllo dell’efficienza energetica e le ispezioni degli impianti termici sono argomento rispettivamente dell’art. 8 e dell’art. 9 del DPR 74/2013.

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