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Novità per il datore di lavoro sulla sicurezza lavoro dal DLgs 151/2015

Ottobre 16, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Il Jobs Act prevede una serie di decreti attuativi che servono a rendere effettive le modifiche al riforma del diritto del lavoro in Italia. Il più recente è il DLgs 151/2015 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità) entrato in vigore dal 24 settembre 2015. Fra le varie disposizioni del decreto riguardanti la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni e le disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità ce ne sono alcune che riguardano il DLgs 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Nello specifico l’art. 20 del DLgs 151/2015 modifica l’art. 34 del DLgs 81/08 nel quale viene abrogato il comma 1-bis e modificato il comma 2-bis, perciò il nuovo articolo 34 è il seguente:

1 . Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1-bis. Comma abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. g), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53), in vigore dal 24/09/2015);

  1. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. 49

  1. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma50. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997(N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N) .

Tali modifiche comportano un cambiamento rilevante nell’assetto della sicurezza sul lavoro in azienda. Finora il datore di lavoro poteva svolgere i compiti dell’addetto del primo soccorso e antincendio solo in aziende che avevano fino a 5 lavoratori, ora invece potrà ricoprire tali ruoli in tutti i casi previsti dalla legge per il ruolo di RSPP, ovvero:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

In tal caso il datore di lavoro è tenuto a frequentare il corso di formazione per addetto al primo soccorso e ilcorso per addetto antincendio previsti dagli artt. 45 e 46 del DLgs 81/08 e i relativi corsi di aggiornamento, come indicato dal comma 3 dell’art. 34 DLgs 81/08.

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[Tratto da: PMI servizi ]

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