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Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
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Archive for the ‘Senza categoria’

Trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE )

Gennaio 10, 2017 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

DIRETTIVA (UE) 2016/2309 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, come definito all’articolo 2 di tale direttiva.

(2)

Le disposizioni dei suddetti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano pertanto a decorrere dal 1o gennaio 2017, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2017.

(3)

L’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1 e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1)

nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente:

«I.1.   ADR

Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2017, restando inteso che il termine “parte contraente” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;

2)

nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal testo seguente:

«II.1.   RID

Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1o gennaio 2017, restando inteso che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;

3)

nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal testo seguente:

«III.1.   ADN

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017, così come l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali il termine “parte contraente” è sostituito con il termine “Stato membro”, come opportuno.».

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Sicurezza sul lavoro, dall’Inail 244 milioni di euro

Gennaio 10, 2017 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Pubblicato il bando Isi 2016: incentivi a fondo perduto per progetti d’investimento, di miglioramento organizzativo e bonifica d’amianto

L’Inail metterà a disposizione più di 244 milioni di euro per la sicurezza nelle imprese.

E’ stato, infatti, pubblicato il Bando Isi 2016 che prevede incentivi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Bando Isi 2016: le tipologie d’interventi

Attraverso il bando Isi 2016 saranno finanziati, nello specifico, progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, e progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

La principale novità è rappresentata proprio dall’introduzione di un nuovo asse di finanziamento dedicato ai progetti delle micro e piccole imprese che operano in alcuni settori del terziario, classificati con uno dei codici ATECO 2007 specificati nel bando.

Ogni impresa potrà presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro finanziabili.

Sicurezza sul lavoro: i contributi Inail

Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 130mila euro (50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese).

Il contributo sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.

L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere un anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi.

Bando Isi 2016: l’iter procedurale

A partire dal 19 aprile 2017 e fino al 5 giugno 2017 le imprese potranno inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità.

Dal 12 giugno 2017 le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico.

Morti sul lavoro: dramma infinito ma il 2016 va meglio del 2015

Dicembre 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Continua il dramma delle morti bianche in Italia: secondo l’ultima analisi condotta dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering sulla base di dati INAIL, nel periodo  gennaio – ottobre 2016 sono 632 gli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro e 218 quelli accaduti in itinere.
Unico dato confortante è il decremento della mortalità pari al 13,3% (97 casi) rispetto all’anno precedente, il 2015, che contava, nello stesso periodo, 729 casi di incidenti mortali in occasione di lavoro.
Ma guardiamo le “maglie nere” per zona geografica, settore di attività e altri parametri:

Regioni:
LEmilia Romagna continua ad essere in prima posizione nella triste graduatoria delle morti bianche con 77 decessi, seguita dal Veneto con 72 vittime e dalla Lombardia con 66 incidenti mortali.
La Valle d’Aosta continua a rappresentare l’eccezione con nessun caso registrato.

Macro aree:
Il Sud Italia risulta essere la macro area più colpita dal dramma delle morti bianche con 138 vittime e un indice di incidenza sugli occupati pari al 40,2%, seguito dal Nord Est con 104 casi (34%).

Province:
Vercelli guida invece la classifica provinciale per casi totali di infortuni mortali sul lavoro con un totale di 31 vittime registrate, seguita da Trento e Monza Brianza (19 casi).

Settori economici:
Il settore delle costruzioni conta il maggior numero di morti (96 pari al 15,2% del totale dei casi di morte in occasione di lavoro), seguito dalle attività manifatturiere con 84 decessi (pari al 13,3% del totale) e dal settore del trasporto e magazzinaggio (77 casi pari al 12,2%).

Età, sesso, provenienza:
Nel periodo considerato si calcolano inoltre 97 stranieri deceduti (il 15,3% del totale) e 42 donne. Il 32,9% di tutte le morti rilevate in occasione di lavoro è rappresentato dalla fascia d’età compresa tra i 45 e i 54 anni, tuttavia l’incidenza più elevata della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa, coinvolge gli ultra sessantacinquenni.

PROMEMORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE LE FUNZIONI DI R.S.P.P.

Dicembre 09, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

L’art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di lavoro svolga direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I contenuti minimi del corso di formazione sono previsti all’art. 2 del D.M. 16/01/ 97 e dall’Accordo Stato-Regione, repertorio atti n. 223/CSR, del 21.12.2011 e pubblicato nella G.U. dell’11.01.2012 al n. 8.

Secondo il punto 7 dell’Accordo medesimo, l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dello stesso.

L’aggiornamento ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.

L’Accordo prevede, inoltre, che l’aggiornamento debba, preferibilmente, essere distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.

Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha già frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento che deve essere ottemperato entro l’11.01.2017, data di scadenza dell’attuale Accordo.

Per i soggetti formati, invece, successivamente alla data dell’11.01.2012 il termine iniziale del quinquennio decorre dalla data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo ed in conformità con i contenuti dell’Accordo medesimo.

Amianto: conoscerlo per gestirlo

Novembre 15, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Dentro i quadri elettrici, nella colla delle piastrelle, nel pavimento… Il SUVA ha messo a disposizione alcuni utili strumenti per capire dove si trova l’amianto, come gestirlo e scegliere eventualmente di intervenire con la rimozione e bonifica. Utile per architetti, installatori, manutentori, artigiani (e per quanti di noi svolgono piccoli lavori di manutenzione anche nelle proprie case)

Dove si trova

Amianto fortemente agglomerato (matrice compatta)

  • Prodotti in fibrocemento per l’edilizia e il genio civile: per es. lastre ondulate, facciate, condotte e canalizzazioni, manufatti (ad es. fioriere)
  • Guarnizioni per freni e frizioni (unito a resine)
  • Guarnizioni (unito a gomme)

Amianto debolmente agglomerato (matrice friabile)

  • Materiali termoisolanti e antincendio: per es. rivestimenti in amianto spruzzato, lastre e pannelli leggeri per l’edilizia
  • rivestimenti per pavimenti

Amianto allo stato puro

  • Corde, tessuti, imbottiture

 

Il Manuale

Amianto: come riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente. Informazioni utili per gli esperti di tecnica impiantistica
Destinato agli addetti ai lavori nei seguenti settori: impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione, isolamenti, opere di lattoniere, involucri edilizi

Fibre Artificiali Vetrose: aggiornamento linee guida

Novembre 15, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

La Conferenza Stato Regioni nella seduta di ieri, 10 Novembre 2016, ha approvato l’intesa sull’aggiornamento 2016 del documento ” Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee Guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.

Le tipologie di fibre artificiali vetrose

Chiamate anche con l’acronimo FAV, sono materiali che appartengono ad un’ampia famiglia di fibre artificiali inorganiche.
In relazione al processo produttivo si distinguono:

  • le fibre a filamento continuo sono utilizzate in campo tessile, per usi elettrici e di materiali di rinforzo per plastica e cemento;
  • le lane di vetro per scopi speciali sono utilizzate in filtri ad alta efficienza ed isolamento aerospaziale;
  • le fibre ceramiche refrattarie (FCR) sono utilizzate in applicazioni industriali per l’isolamento di forni, di altoforno, di stampi di fonderia, di condutture, di cavi, per la fabbricazione di giunti ma anche nell’industria automobilistica, aeronautica e nella protezione incendio;
  • le restanti FAV (lana di vetro per isolamento, lana di roccia, lana di scoria, AES, HT wool) sono denominate “lane minerali” e sono utilizzate come isolanti nell’edilizia ed in altre applicazioni: colture fuori suolo, camere sorde, rafforzamento di prodotti bituminosi, di cementi, di materiali compositi, ecc.

Rispetto alle lane minerali, le FCR presentano maggiori rischi rispetto in quanto meno bio-solubili, tanto che è ormai assodata la correlazione fra esposizione a FRC e la comparsa di placche pleuriche, disturbi e segni quali dispnea, affanno, tosse, irritazione pleurica.

FAST fabbricati, la nuova procedura per l’agibilità sintetica post terremoto

Novembre 14, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Terremoto Centro Italia: firmata la procedura per la valutazione urgente di agibilità

La procedura FAST non si applica agli edifici già dichiarati inagibili con scheda Aedes

Dopo le ultimi forti scosse del 26 e del 30 ottobre i Sindaci dei Comuni maggiormente interessati possono chiedere l’attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati. Questo tipo di valutazione consente di individuare le esigenze abitative sul territorio. La procedura. La ricognizione può essere fatta su singoli edifici oppure su tutti i fabbricati che si trovano in un’area individuata dal Sindaco. L’esito della valutazione, riportato in una scheda sintetica (Scheda FAST vedi allegato (764 Kb), può essere: edificio agibile, edificio non utilizzabile ed edificio non utilizzabile per solo rischio esterno. Nel caso non sia possibile fare il sopralluogo, nella scheda si precisa che questo non è stato eseguito, per difficoltà di accesso nell’area o assenza del proprietario.

Le verifiche non possono essere fatte nelle aree maggiormente distrutte, che sono perimetrate con ordinanza sindacale, nelle quali gli edifici dovrebbe essere tutti non utilizzabili.

Sono i Centri Operativi Sovracomunali*le strutture territoriali che gestiscono la procedura FAST. Inoltre, è compito del Sindaco o del Centro Operativo Comunale informare i cittadini, circa le date delle verifiche, tramite lo strumento che si ritiene più opportuno, ad esempio attraverso la stampa locale.

Le squadre. Possono svolgere sopralluoghi i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) reclutati dai Consigli Nazionali e dalle Amministrazioni di appartenenza, nel caso di pubblici dipendenti, e successivamente accreditati dalla Dicomac (vedi allegato (624 Kb). I professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia e devono essere iscritti a un ordine/collegio professionale. Per quanto riguarda i tecnici impiegati in una Pubblica Amministrazione, questi devono essere in possesso di un titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale e, qualora non iscritti ad un ordine professionale o senza abilitazione, dotati di una dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza che comprovi la consolidata esperienza nel settore.

L’iter. Il Comune consegna alle squadre il piano dei sopralluoghi con gli edifici da ispezionare. Le squadre compilano le schede e ne lasciano una copia ai Comuni per l’eventuale adozione di provvedimenti. Le schede originali sono invece consegnate ai Centri Operativi sovracomunali. Questi ultimi redigono una lista riepilogativa inviata quotidianamente alla Dicomac e ai Sindaci. Solo successivamente il Centro Operativo sovracomunale consegna gli originali alla Dicomac.

Questa procedura non sostituisce la procedura con scheda Aedes per quanto concerne gli aspetti relativi alla ricostruzione.

Pubblichiamo in allegato due presentazioni: la prima (Procedura FAST per il rilievo dell’agibilità post sisma), descrive la procedura FAST, mentre la seconda (Illustrazione scheda FAST), contiene alcune indicazioni per i tecnici rispetto alla redazione della scheda FAST. In particolare, nella prima presentazione vengono descritti l’iter della procedura FAST, l’organizzazione delle attività e la tipologia dei tecnici da impiegare nei sopralluoghi. La seconda presentazione, invece, individua la strumentazione tecnica di rilievo, le modalità di compilazione dei campi della scheda e di individuazione dell’edificio oggetto del sopralluogo all’interno dell’allegato strutturale. Inoltre, riporta elementi utili per il riconoscimento della tipologia costruttiva portante (muratura, cemento armato, mista) e indicazioni per l’osservazione e l’interpretazione del danno apparente, anche con l’ausilio di immagini, per l’emissione dell’esito FAST.

Allegati

Nota dei VVF sui rinnovi degli organismi autorizzati 305/2011

Ottobre 28, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

I Vigili del Fuoco pubblicano sul sito  la nota 7796 del 9 settembre 2016, sui chiarimenti per le procedure di rinnovo autorizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011. Tenuto conto della scadenza quadriennale di molte autorizzazioni rilasciate, e dell’assenza delle regole per il conferimento ad Accredia come unico ente nazionale di accreditamento, vengono fornite le indicazioni sulle procedure per il rinnovo.

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Interpello – Designazione degli addetti di primo soccorso

Ottobre 28, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Premessa

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.

Considerazioni

Al riguardo occorre premettere che l’art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 per l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il medico competente, rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388.
Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica.

La risposta della Commissione

Il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire “il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche” (art. 2, comma 4, DM 388/2003). Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003.

Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.

Il ruolo della formazione nella sicurezza sul lavoro per l’uso di attrezzature particolari

Ottobre 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Con le direttive comunitarie di nuovo approccio alla tutela della sicurezza sul lavoro il legislatore comunitario ha investito molto sul ruolo della formazione dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/94 prima e il D.Lgs. 81/08 poi, hanno consolidato e recepito questa nuova tendenza.

La formazione dei lavoratori, da effettuare già all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio mansioni e per l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose è stata arricchita con le abilitazioni previste per alcune tipologie di macchine.

Con l’accordo Stato-Regioni del 2012 pubblicato nella G.U. 12 marzo 2012 n. 60 – S.O. n. 47 sono state appunto previste speciali abilitazioni per una serie di macchine come le piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli industriali semoventi con conducenti a bordo (muletti, carrelli elevatori telescopici), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, terne, pale caricatrici), pompe per calcestruzzo.

Preliminarmente è bene considerare che un aspetto rilevante dell’accordo Stato-Regioni viene riservato all’individuazione dei soggetti formatori abilitati ad organizzare i corsi per attrezzature e i moduli di aggiornamento.

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Tra essi troviamo le Regioni e le Province Autonome anche mediante i Servizi delle ASL o le strutture formative delle stesse Regioni o Province, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche tramite le loro società di servizi, gli ordini o collegi professionali e le associazioni tra professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini o collegi, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai propri lavoratori) organizzate per la formazione e accreditate presso la Regione o Provincia Autonoma, i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione sulle specifiche attrezzature di lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, , i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, gli enti bilaterali e le scuole edili.

Anche ai requisiti dei docenti viene riservata un’apposita previsione perché il personale docente deve essere in possesso di esperienza documentata almeno triennale sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle specifiche attrezzature.

L’organizzazione dei corsi non viene lasciata al libero arbitrio perché deve essere individuato un responsabile del progetto formativo (anche lo stesso docente), deve essere mantenuto un registro dei partecipanti, il numero di partecipanti massimo è stabilito in 24 persone, per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievo non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi), le attività pratiche devono essere svolte in aree appositamente attrezzate (delimitate, con percorsi e carichi ad hoc, utilizzo di dispositivi di protezione individuale) ed infine è ammessa un’assenza di un massimo del 10% del monte orario complessivo.

L’abilitazione alla conduzione delle attrezzature può quindi essere comparata ad una specie di patente di guida, non ha una durata illimitata ma è valevole per un periodo di 5 anni dopodiché è necessaria la frequenza di un modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

I moduli formativi previsti dall’accordo Stato-Regioni sono stati necessariamente differenziati per tipologia di attrezzatura e possono essere sintetizzati nella tabella seguente.

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Come si può notare il cumulo di abilitazioni diminuisce il numero complessivo delle ore pratiche all’interno però della stessa tipologia di attrezzatura mentre non è possibile usufruire dello “sconto” di ore per tipologie diverse.

L’abilitazione per i lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro deve essere effettuata non solo per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro che ne fanno uso come previsto espressamente dall’art. 69, primo comma lett. e)1 del D.Lgs. 81/08 ed infine per i volontari e i lavoratori autonomi per effetto delle previsioni di cui agli artt. 3 comma 12 bis) e 21 del D.Lgs. 81/08.

L’obbligo formativo doveva essere adempiuto con la verifica dell’apprendimento entro il 12 Marzo 2015, ovvero entro 24 mesi dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ed entrato in vigore il 12 Marzo 2013. Tutti coloro che avevano frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa e senza verifica d’apprendimento, avevano solo l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro il 12 marzo 2015. I termini per le attrezzature utilizzate dai lavoratori nel settore agricolo e forestale sono stati invece prorogati due volte.

In definitiva per operatori già incaricati dell’uso dell’attrezzatura (trattrice agricola o forestale) al 31/12/2015, ma senza un’esperienza biennale documentata, i termini per la formazione sono stati prorogati al 31/12/2017 e la durata è pari a 8 ore (corso completo); per coloro che dimostrano un’esperienza almeno biennale al 31/12/2015 dell’uso dell’attrezzatura trattrice agricola o forestale (non antecedente di 10 anni) la formazione corrisponde all’obbligo di aggiornamento (corso della durata di 4 ore) entro il termine del 13/03/20172.

L’abilitazione alla conduzione delle attrezzature può quindi essere comparata ad una specie di patente di guida, non ha una durata illimitata ma è valevole per un periodo di 5 anni dopodiché è necessaria la frequenza, per tutte le tipologie di attrezzature, di un modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

E’ bene ricordare che anche per la giurisprudenza più recente, “in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge”3.

Questo significa che la formazione e nella fattispecie l’abilitazione alla conduzione delle attrezzature previste dall’accordo Stato-Regioni del 2012 non può che essere formalizzata e pertanto occorre aver acquisito uno specifico attestato che comprovi la partecipazione ai corsi teorico-pratici sia nel caso di abilitazione ex novo ovvero nel caso di mero aggiornamento.

Infine “nelle ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione e dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento”4.

In buona sostanza anche se il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta sul lavoratore nel caso in cui ometta di formare i lavoratori non potrà limitare la sua responsabilità anche nel caso di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

1 Il datore di lavoro che ne fa uso è stato appositamente inserito dall’art. 20, comma1, lett.l) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 pubblicato nella G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015.

2 La Legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella GU 28/02/2015 n. 49, di conversione del decreto legge 192/2014, dispone all’articolo 8 comma 5-bis la proroga in oggetto, modificando il comma 2 dell’articolo 45-bis del “decreto del fare”(D.L. 69/2013) che aveva introdotto la prima proroga dell’accordo al 22 marzo 2015.

Art. 45-bis. (Abilitazione all’uso di macchine agricole)

1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e’ differito al 31 dicembre 2015.

3 In tal senso Cass., pen., Sez. IV, Sentenza 26 maggio 2016, n. 22147

4 In tal senso Cass. pen., Sez. IV, Sentenza 11 settembre 2015, n. 36882