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Archive for Maggio, 2015

Regolamento sulle sostanze e miscele chimiche, i nuovi pittogrammi

Maggio 30, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008) ha modificato e abrogato le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e ha modificato il Regolamento (CE) n. 1907/2006 Reach in materia di sostanze e miscele chimiche pericolose.

Il regolamento prevede anche l’utilizzo di nuovi pittogrammi. Essi saranno a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiranno i vecchi simboli quadrati di colore arancione applicati secondo la legislazione modificata e/o abrogata.

Così, a partire dal 1° giugno 2015, le miscele dovranno essere etichettate secondo la nuova normativa, ma, a proposito di pittogrammi, fino al 1° giugno 2017 sarà ancora possibile trovare sul mercato prodotti muniti dei vecchi simboli.

Nell’etichetta saranno anche presenti:

  • le indicazioni di pericolo H;
  • i consigli di prudenza P;
  • oltre ai nomi delle sostanze presenti nella miscela che la rendono pericolosa.

Come noto, i pittogrammi sono simboli che vengono stampati sulle etichette dei prodotti chimici e che servono a informare in ordine ai tipi di pericolo connessi: a) all’uso; b) alla manipolazione; c) al trasporto; d) alla conservazione dei prodotti.

Ecco i nove pericoli corrispondenti ai nove nuovi pittogrammi che indicano se le sostanze/miscele chimiche sono:

  1. infiammabili;
  2. comburenti;
  3. con gas sotto pressione;
  4. a tossicità acuta;
  5. con percolo esplosivo;
  6. con gravi effetti sulla salute;
  7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenza-vertigini, allergia/irritazione cutanea;
  8. corrosive;
  9. con effetti sull’ambiente (organismi acquatici…)

nove-pittogrammi-regolamento-clp

 

I pittogrammi Clp, tratti dalla nota pubblicata dall’Istituto superiore di sanità il 20 maggio 2015.

Tratto da: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/regolamento-sulle-sostanze-e-miscele-chimiche-i-nuovi-pittogrammi.htm

Come vengo condotte le prime verifiche periodiche su carrelli semoventi a braccio telescopico?

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: INAIL

L’INAIL pubblicato il documento “Carrelli semoventi a braccio telescopico –  ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA” con lo scopo di supportare i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico.

Nello specifico, l’elaborato, dopo una prima sezione di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta di I verifica periodica, descrive la procedura di I verifica periodica: compilazione della scheda tecnica del carrello semovente a braccio telescopico e verifica dello stesso con redazione del relativo verbale.

In particolare, è illustrata sinteticamente ciascuna voce della scheda e sono riportate, in base agli aspetti che il D.M. 11 aprile 2011 riconosce come fondamentali per la verifica sul campo dell’attrezzatura, l’individuazione degli organi principali dell’attrezzatura di lavoro, alcune possibili prove da condursi ed una pratica raccolta di documentazione di riferimento sulla materia. [Articolo tratto dal sito www.inail.it]

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Visite mediche e loro svolgimento fuori dall’orario di lavoro

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: INTERPELLI

images (13)Con l’interpello n. 18/2014 si risponde alla Unione Sindacale di Base dei VV.F. sulle Visite mediche svolte al di fuori degli orari di servizio.

Il quesito
L’unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco chiedeva la corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio.

Inoltre, l’Unione sindacale chiedeva se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essereretribuito come ore di lavoro straordinario.

Secondo il Ministero del Lavoro
La Commissione interpelli presso il Ministero ricorda che l’art. 18 del Testo unico di Sicurezza (che riconduce la sorveglianza sanitaria fra gli obblighi del datore di lavoro, hacontenuto tassativo e non lascia spazio a deroghe. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica.

L’art. 41 del TUS non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa ma, secondo il Ministero, è di tutta evidenza che l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.

Con riferimento anche all’art. 15, comma 2 del TUS, che espressamente prevede “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”, la Commissione interpelli ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento.

Riferimenti normativi:
Interpello del 6/10/2014 – n. 18/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

Come fare la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

download (4)Il rischio di incendio nei luoghi di lavoro è legato non solo al tipo di attività svolto e ai materiali immagazzinati e manipolati, ma anche alle attrezzature presenti, agli arredi, alle caratteristiche costruttive e ai materiali di rivestimento utilizzati.

È sufficiente conoscere come avviene il processo di combustione per comprendere come quasi ogni luogo di lavoro presenti potenzialmente un pericolo di incendio. Nell’ambiente lavorativo è probabile che materiali, attrezzature e attività lavorative forniscano gli elementi necessari per la combustione (combustibile e innesco): aggiungendo il comburente presente nell’aria si formano le condizioni indispensabili perché si sviluppi un incendio. Ma per capire per ogni specifico luogo di lavoro (ad esempio un albergo, un ristorante, una fabbrica ecc.) “con quale probabilità quest’evento critico si possa verificare, quali danni possa cagionare, e come poterlo prevenire e fronteggiare, deve essere sviluppata la valutazione del rischio d’incendio”.
 
Ma come si fa la valutazione del rischio incendio?
 
Abbiamo già detto che tale valutazione permette di individuare il livello di esposizione al rischio incendio in ogni ambiente di lavoro. In particolare “il livello esprime la probabilità che questo evento accada e le possibili conseguenze dannose per le persone e i beni presenti. Stabilire il livello di esposizione al rischio di incendio, consente di individuare azioni e misure per ridurre cause di innesco e propagazione”. E la valutazione dei rischi “si sviluppa attraverso le diverse fasi con le quali viene identificata la migliore strategia antincendio da adottare nel luogo di lavoro esaminato”.
 
Per identificare i pericoli di incendio devono essere innanzitutto individuati “tutti i materiali combustibili e infiammabili presenti nel luogo di lavoro e nelle diverse parti di esso”. E i combustibili “possono essere classificati in solidi, liquidi e gassosi in base allo stato fisico in cui si trovano a temperatura e pressione ambiente”.
Facciamo qualche esempio:
 
– combustibili solidi: “sono molto usati e quindi largamente presenti nei più comuni luoghi di lavoro. Tra i combustibili solidi naturali il più importante, per il diffuso utilizzo anche dei suoi derivati, è il legno. La temperatura di accensione del legno è piuttosto contenuta, intorno ai 250°C, ciò rende il legno un materiale che, quando innescato, brucia facilmente propagando l’incendio. Un altro fattore che influisce sullo sviluppo dell’incendio è la parcellizzazione del combustibile (sia solido sia liquido) che, ridotto in piccole particelle migliora la miscelazione con l’aria (comburente), aumentando sulla velocità di combustione (ad esempio: un ceppo di legno brucia più lentamente dello stesso volume di legno ridotto in segatura). Nella valutazione dei rischi correlati ai combustibili solidi, si dovrà quindi tenere conto anche di questa caratteristica, rappresentata dalla pezzatura dei materiali, che influirà sulla determinazione del livello di rischio di incendio”;
 
– combustibili liquidi: sono artificiali e naturali. Tra questi ultimi “sono classificati i derivati del petrolio (benzine, alcol, olii ecc.), di gran lunga più utilizzati rispetto ai combustibili liquidi artificiali. La combustione, anche per questi materiali, si sviluppa solo se c’è presenza contemporanea di un combustibile, di un comburente e di un’energia di attivazione (temperatura di infiammabilità). Nei liquidi, il combustibile è formato dai vapori dei liquidi che devono miscelarsi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità. Quest’ultimo esprime il rapporto tra combustibile e comburente, nel quale la miscela, se innescata, brucia”. I parametri per valutare la pericolosità dei liquidi infiammabili sono “legati al campo e alla temperatura di infiammabilità. Valori bassi della temperatura di infiammabilità indicano una maggiore pericolosità del combustibile”;
 
– combustibili gassosi: “fra i combustibili gassosi naturali, i più diffusi sono gli idrocarburi gassosi: metano, etano, propano e butano (il primo è il comune gas stoccato in bombole da cucina o in serbatoi da esterni, composto da propano e butano che opportunamente miscelati formano il gpl). I gas combustibili sono generalmente molto puri, miscelati con l’aria (e quindi con l’ossigeno) bruciano senza dare origine a sostanze incombuste e a fumi”.
 
Dopo questo brevissimo approfondimento sui combustibili, torniamo alla valutazione dei rischi.
 
Ai fini della valutazione del rischio di incendio “dovranno essere individuati i materiali che possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio come, ad esempio, grandi quantitativi di carta, materiali da imballaggio, materiali plastici, legnami, vernici e i solventi infiammabili, i gas infiammabili ecc. Parallelamente, dovranno essere analizzate le condizioni ambientali che caratterizzano il luogo di lavoro in esame in relazione ai pericoli di incendio presenti”.
Inoltre nei luoghi di lavoro “possono trovarsi anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio e possono favorirne la propagazione”( in alcuni casi “possono essere di immediata identificazione”, in altri “possono essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici”).
Con la valutazione dei rischi dovranno poi essere identificate “le sorgenti di calore che potrebbero causare l’innesco dei materiali combustibili (ad esempio l’uso fiamme libere, attriti, macchine e apparecchiature non installate o utilizzate secondo le norme di buona tecnica, o da processi lavorativi che comportano presenza di fiamme o scintille (taglio, affilatura, saldatura). Infine, nella valutazione dei rischi, dovranno essere indicati i lavoratori e le altre persone presenti in relazione al rischio di incendio riscontrato”.
 
Anche nelle situazioni in cui nessuno risulti particolarmente esposto, non devono essere dimenticate situazioni e casi specifici: ad esempio la presenza di persone “incapaci di reagire prontamente in caso di incendio perché non conoscono l’ambiente che frequentano occasionalmente (come il pubblico presente durante uno spettacolo), oppure perché impegnati in attività che riducono la percezione dell’evento (ad esempio orario di riposo nelle strutture ricettive) o, infine, per ridotte capacità percettive (bambini e disabili)”.
 
A conclusione delle analisi effettuate – continua il documento – “la valutazione qualitativa degli elementi osservati permetterà di classificare l’intero luogo di lavoro analizzato e ogni parte di esso, secondo un livello di rischio d’incendio raggiunto: basso, medio, elevato”.
 
Concludiamo questa breve presentazione della valutazione del rischio incendio ricordando laclassificazione a seconda dei livelli di rischio:
– luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: “luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
– luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
– luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.
 
 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi, ” Sicurezza antincendio & datori di lavoro – Linee guida per la valutazione dei rischi“, edizione maggio 2014.

Le regole sugli impianti di climatizzazione degli edifici

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

L’art. 3 c. 2 e succ. del Dpr 16 aprile 2013, n. 74*, in vigore dal 27 luglio 2013, riguarda i valori massimi della temperatura ambientale.

In particolare, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

“Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia”. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dall’obbligo del mantenimento dei limiti sopra detti, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Anche il c. 5 dell’art. 3 del Dpr 74 prevede che le autorità comunali possano concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, purchè si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l’energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

L’art.6 del Dpr 74, disciplina la materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica che sono affidati al responsabile dell’impianto (o terzo delegato).

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto (art. 7) devono essere eseguite da ditte abilitate conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto  Il controllo dell’efficienza energetica e le ispezioni degli impianti termici sono argomento rispettivamente dell’art. 8 e dell’art. 9 del DPR 74/2013.

Sicurezza antincendio: linee guida per la valutazione dei rischi

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

download (4)Un nuovo progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile indirizzato ai datori di lavoro e in particolare ai nuovi adempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio.

Sulla sicurezza antincendio e sulla valutazione dei rischi i punti fermi, come quelli offerti dalle linee guida prodotte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono sempre molto importanti per le aziende e per rispondere ai principali quesiti sul tema. Riprendiamo a questo proposito la notizia, apparsa sul sito del Dipartimento, della pubblicazione di un nuovo documento.

Sicurezza antincendio & datori di lavoro – Linee guida per la valutazione dei rischi” è il nuovo progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi).
 
Si tratta del terzo progetto realizzato in sinergia fra i due Dipartimenti e si configura come la giusta conclusione di un percorso iniziato con il progetto ” Casa Sicura” – dedicato alla sicurezza in casa e alla prevenzione dei più diffusi e pericolosi incidenti domestici – e seguito dal progetto “Sicurezza al lavoro” – dedicato alla sicurezza dei lavoratori. Quest’ultimo progetto, invece, è indirizzato ai datori di lavoro, in particolare ai nuovi adempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio. Come i precedenti, ha come target primario le popolazioni extracomunitarie ma ovviamente regole e consigli sono validi anche per le popolazioni comunitarie.
 
Sicurezza antincendio & datori di lavoro” è fruibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) e diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo – un opuscolo di 76 pagine – ed uno multimediale, ovvero un’applicazione fruibile da questo link.
 
L’applicazione è nata con l’obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana. Associata al testo dell’opuscolo, è concepita per far verificare ai datori di lavoro la propria conoscenza degli adempimenti obbligatori.
 
Infatti, permette di testare l’apprendimento, in 14 tappe di gioco, delle attività che il DL deve svolgere ai fini della gestione della sicurezza. Il “giocatore” individua, per ogni esercizio, la soluzione corretta che può consistere nell’individuazione di frasi o parole (mancanti, corrette, non coerenti ecc.) oppure di percorsi logici riferiti ai contenuti dell’opuscolo.
 

Norme sull’assunzione di lavoratori disabili, quando, come

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Le aziende pubbliche e private con un organico da più di 15 dipendenti, sono tenute a inserire lavoratori disabili nella misura fissata dall’art. 3 della L.68/99*.

La norma impone ai soggetti di assumere: una persona (solo nel caso di nuove assunzioni), se la dotazione è da 15 a 35 dipendenti; due persone se l’azienda ha da 36 a 50 dipendenti; persone per il 7% dei dipendenti e una persona appartenente alle categorie protette ex L.68/99, se l’azienda ha da 51 a 150 lavoratori; persone per il 7% dei dipendenti e appartenenti alle categorie protette per l’1% dei dipendenti di cui alla L. 68/99, se i lavoratori sono oltre 150.

Secondo l’ultima riforma del lavoro, a partire dal 18 luglio 2012**, per la determinazione del numero dei lavoratori disabili da assumere si deve tenere conto del numero dei dipendenti aziendali assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono soggetti all’obbligo i datori di lavoro del settore edile (personale di cantiere e addetti al trasporto), i servizi di polizia e della protezione civile (l’obbligo è previsto solo nei servizi amministrativi).

Per adempiere all’obbligo, le aziende possono utilizzare o la chiamata nominativa (è l’azienda stessa a individuare la persona da inserire nel lavoro) oppure la chiamata numerica (l’azienda fa riferimento alle liste dei Centri per l’impiego).

Sono esclusi dal computo i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, ovviamente i lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di persone disabili (L. 68/1999), gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione lavoro, i lavoratori con contratto di reinserimento.

Il calcolo dell’organico sul quale fare riferimento per la percentuale d’obbligo delle assunzioni è il 31 dicembre dell’anno precedente a meno che non si tratti di imprese da 15 a 35 dipendenti, per le quali l’obbligo di assunzione sorge nel momento in cui si decide di procedere a una nuova assunzione.

* Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Nell’art. 18 …. sono considerati disabili i soggetti appartenenti alle categorie degli invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro, con grado di invalidità superiore al 33%; non vedenti, che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi ; sordi, dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio; Vedove, orfani, profughi e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
** art. 4, c. 27, lett. a) della L. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Si veda anche la nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699 e la L. 134/2012 (di conversione del Decreto legge 83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese).

Edilizia e rischio chimico: il cemento e i fluidi disarmanti

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Sono molte le  sostanze pericolose che si utilizzano in edilizia con possibili conseguenze per la salute e la sicurezza (incendi, esplosioni, ustioni chimiche, …) dei lavoratori. Senza dimenticare i danni che ci possono essere per l’ambiente nel caso di un impiego e smaltimento non corretto dei vari prodotti.

 
Per accrescere la consapevolezza dei lavoratori del comparto edile e avere informazioni su rischi e misure di prevenzione correlate ai prodotti chimici più utilizzati, possiamo riprendere la presentazione del documento Inail dal titolo “ Il rischio chimico nel settore edile. Se lo conosci… lo eviti…”. Documento che dedica un capitolo alla sicurezza nell’utilizzo di specifici prodotti presentando brevemente gli effetti sulla salute e le principali misure di prevenzione e protezione.
 
Sfogliando questa pubblicazione presentiamo oggi i rischi e la sicurezza nell’impiego del cemento, dei fluidi disarmanti e dei vari prodotti utilizzati per il trattamento di murature, legno, metalli e pavimenti.
 
Cemento
Innanzitutto il documento ricorda che il cemento può causare ai lavoratori:
– tosse, danni alle vie respiratorie e malattie polmonari;
– dermatiti, allergie da contatto (parti scoperte degli arti: mani, braccia) ed ustioni;
– irritazione e gravi lesioni oculari.
 
Riportiamo le principali misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori e dell’ambiente:
– “utilizzare cementi a basso contenuto di cromo VI stabilizzati con agenti riducenti e verificarne le scadenze (l’azione stabilizzante dura circa 6 mesi);
– dismettere e riporre separatamente gli abiti contaminati, le calzature, gli occhiali, ecc., pulendoli completamente prima di riutilizzarli;
– impiegare mezzi meccanici per la movimentazione;
– prevenire lo spandimento della polvere di cemento (es. utilizzare utensili a bassa velocità, non spazzare);
– il cemento umido non deve entrare in contatto con acidi, sali di ammonio, alluminio (non utilizzare contenitori di alluminio), con altri metalli e con acido fluoridrico (produce gas corrosivi);
– non entrare in ambienti (silos, contenitori, camion) contenenti cemento sfuso” senza adottare misure di sicurezza al fine di evitare il rischio di seppellimento e di soffocamento;
– “subito dopo aver movimentato/manipolato cemento o suoi impasti lavarsi con sapone neutro;
– non inalare le polveri;
– non ingerire: in caso di ingestione accidentale consultare immediatamente un medico e mostrare l’etichetta;
– non disperdere nell’ambiente, in fognature e in corpi idrici (grandi quantità di cemento possono risultare tossiche per la vita acquatica)”.
 
Queste una breve rassegna dei DPI da utilizzare per il rischio chimico: “indumenti di protezione; guanti di protezione resistenti a sostanze fortemente basiche e all’abrasione, impermeabili, rivestiti internamente di cotone; occhiali di protezione; maschera di protezione delle vie respiratorie (facciali filtranti o maschere antipolvere); calzature di sicurezza; creme barriera”.
 
Fluidi disarmanti
Sono prodotti impiegati “per la preparazione di casseforme di legno o metalliche per i getti di calcestruzzo”. Hanno composizione variabile “(sostanze organiche, oli vegetali, solventi, metalli pesanti, emulsionanti, prodotti bituminosi, ecc.) e di conseguenza anche gli effetti sulla salute possono essere differenti”. Ad esempio:
– “possono causare dermatiti, congiuntiviti, danni all’apparato respiratorio;
– se ingeriti possono causare danni ai polmoni fino ad essere letali”.
Inoltre possono aumentare il rischio di incendio.
 
Queste le misure di prevenzione e protezione:
– “preferire l’applicazione con spazzolone o pennello piuttosto che nebulizzare;
– non usare oli esausti in quanto contengono idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e policlorobifenili (PCB);
– conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore e sorgenti di accensione;
– riporre separatamente gli indumenti da lavoro e lavarli a parte;
– in caso di incendio evitare di respirare i prodotti di combustione;
– evitare di respirare i vapori/aerosol durante l’utilizzo;
– non disperdere nell’ambiente, in fognature e in corpi idrici e smaltire come rifiuti pericolosi”.
 
Prodotti per murature, pavimenti, metalli e legno
Sono prodotti impiegati principalmente “per il trattamento di murature, legno, metalli e pavimenti (antimuffa, antiruggine, antialghe, detergenti, svernicianti, disincrostanti, impermeabilizzanti, stabilizzanti, intonaci, materiali per strati di fondo e per giunti, induritori, spiananti, turapori, antipolvere, colle, solventi, primer, vernici, smalti, resine ed adesivi)”.
 
Possono contenere sostanze pericolose per la salute (es. nocive, irritanti, tossiche) e la sicurezza del lavoratore (es. infiammabili, corrosive) e, ad esempio, possono “causare cefalea, vertigini, sensibilizzazione cutanea e respiratoria, ecc”.
 
Queste le misure di prevenzione e protezione:
– “non nebulizzare ma preferire l’applicazione con pennello;
– in caso di travaso riportare sul contenitore l’etichettatura e rendere disponibile la scheda di sicurezza;
– se il prodotto viene manipolato e/o stoccato in luogo chiuso aerare adeguatamente i locali o ricorrere ad aspirazione localizzata;
– riporre separatamente gli indumenti da lavoro e lavarli a parte;
– non tenere stracci sporchi nelle tasche;
– conservare il recipiente chiuso e tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da alimenti, bevande e mangimi;
– se la scheda di sicurezza definisce il prodotto infiammabile, non fumare e tenere lontano da fiamme e scintille;
– in caso di incendio usare i mezzi previsti dalla scheda di sicurezza;
– evitare il contatto con pelle ed occhi;
– non ingerire e non inalare polveri, gas, fumi, vapori e aerosol;
– non disperdere nell’ambiente, in fognature e in corpi idrici e smaltire seguendo le indicazioni della scheda di sicurezza”.
 
Ricordiamo per concludere che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta per ogni agente chimico i DPI necessari alla protezione dal rischio chimico.
 
 
Inail – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica – Dipartimento Processi Organizzativi, “ Il rischio chimico nel settore edile. Se lo conosci… lo eviti…”, autori: Domenica Di Matteo, Mauro Pellicci, Sara Stabile con la collaborazione di Paolo Di Francesco, ottobre 2013

Parrucchiere: i rischi in gravidanza e puerperio

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Indicazioni per una valutazione dei rischi in ottica di genere nel settore dell’acconciatura. I fattori di rischio e le soluzioni possibili. Lavaggio e taglio dei capelli, messa in piega con phon, colorazione, decolorazione, …

 

La valutazione dei rischi per la salute in gravidanza e puerperio nel settore dell’acconciatura” che si ricollega ai temi sia dei rischi professionali dei parrucchieri che a quelli recentemente molto attuali della valutazione dei rischi in ottica di genere. Pubblicazione realizzata dall’ Azienda USL Viareggio in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Lucca – è ancora in grado di fornire, ai titolari di attività di acconciatura e ai medici competenti, utili indicazioni per analizzare i “fattori di rischio presenti nel settore che possono provocare danni alla salute durante la gravidanza ed il puerperio” e per prendere le cautele necessarie per le lavoratrici.
 
Ricordando che la normativa di tutela della maternità prevede che durante la gravidanza la donna “possa continuare a lavorare solo in condizioni ambientali e professionali sicure”, veniamo ad alcune delle operazioni descritte con riferimento ai fattori di rischio riscontrati e alle possibili soluzioni. Il documento, che vi invitiamo a visionare, riporta anche informazioni dettagliate sulle sostanze chimiche presenti e sui possibili effetti sulla salute.
 
Durante il lavaggio dei capelli (lavaggio con shampoo, frizione con balsamo, uso di cachès coloranti, fissaggio con liquido per contropermanenti, risciacquatura di teste precedentemente trattate con colore, decolorante, stirante) questi sono i fattori di rischio rilevati:
– “chimici: contatto cutaneo ed inalazione di prodotti coloranti, decoloranti, stiranti, perossido di idrogeno;
– posturali: attività in stazione eretta prolungata con flessione protratta in avanti del rachide;
– infettivi: parassiti del cuoio capelluto”.
Queste invece le possibili soluzioni:
– “durante la gravidanza: attività possibile escludendo le operazioni di risciacquatura di teste trattate con coloranti, decoloranti e stiranti e quelle di fissaggio, in modo discontinuo, per non più di 4 ore su una giornata lavorativa di 8 ore alternando la posizione seduta e quella in piedi. Da valutare, con l’ avanzare della gravidanza, i disagi provocati dalla posizione flessa in avanti al lavatesta;
– durante il puerperio: attività possibile per tutto l’orario di lavoro, escludendo le operazioni di risciacquatura di teste trattate con coloranti, decoloranti stiranti e quelle di fissaggio”.
 
Durante il taglio dei capelli (taglio con forbici, rasoi o macchinetta) i fattori di rischio sono:
– “posturali: stazione eretta prolungata con atteggiamento in flessione anteriore del rachide, arti superiori a lungo sollevati, movimenti fini ripetuti della mano e flessoestensione del polso;
– infettivi: parassiti del cuoio capelluto”.
Queste le soluzioni:
– “durante la gravidanza: attività possibile, con pause, per non più di 4 ore su una giornata lavorativa di 8 ore;
– durante il puerperio: attività possibile senza limitazioni orarie”.
Riguardo alla messa in piega con phon o bigodini (montaggio di bigodini su capelli non trattati, massaggio della cute con frizioni curative, fissative, coloranti, asciugatura con spazzola e phon, arricciatura con ferro) i fattori di rischio sono:
– “posturali: prolungata stazione eretta con arti superiori sollevati ed atteggiamento del rachide in flessione anteriore, movimenti fini della mano e del polso, sostegno manuale del phon di peso variabile tra i 300 ed i 500 grammi;
– chimici: contatto cutaneo con sostanze irritanti e sensibilizzanti;
– fisici: campi elettromagnetici di intensità non trascurabile durante l’uso di phon”.
Queste le soluzioni correlate:
– durante la gravidanza: “attività possibile senza le operazioni di massaggio con frizioni coloranti e fissative, per non più di 4 ore su una giornata lavorativa di 8 ore, mantenendo il phon a distanza di almeno 30 cm. dal corpo, tranne nel caso di phon con motore a parete e tubo flessibile: per tale tipo non è necessaria alcuna precauzione;
– durante il puerperio: attività possibile senza limitazioni orarie, con esonero dall’uso di fissanti e coloranti”.
 
Riguardo invece alla colorazione (preparazione del colore mediante diluizione di polveri, emulsioni o gel, applicazione del colore con pennello) e ai fattori di rischio correlati (chimici: contatto cutaneo ed inalazione di sostanze irritanti e sensibilizzanti; posturali: stazione eretta prolungata ad arti superiori sollevati, movimenti ripetuti del polso), le soluzioni sono più “drastiche”:
– “durante la gravidanza: allontanamento da questo tipo di attività;
– durante il puerperio: allontanamento da questo tipo di attività”.
 
Soluzioni, queste ultime, che vengono prospettate anche per alcune attività di decolorazione, di stiramento permanente, di manicure e pedicure,…
 
Concludiamo ricordando le attività di lavoro nel settore acconciatura su cui si sofferma il documento:
– lavaggio dei capelli;
– taglio dei capelli;
– messa in piega con phon o bigodini;
– colorazione;
– decolorazione (colpi di sole o meches);
– decolorazione;
– arricciatura permanente;
– stiramento permanente;
– manicure;
– pedicure;
– altre attività : pulizia, reception.
 
 
 
Azienda USL Viareggio, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Lucca, “ La valutazione dei rischi per la salute in gravidanza e puerperio nel settore dell’acconciatura”, ideazione e realizzazione a cura di Dott. Lucia Bramanti, Dott. Paolo Saccardi (PISLL Ausl 12 Viareggio) e Dott. Cinzia Di Pede (Ausl 5 Pisa)

Valutazione del rischio e RLS: strumenti e modalità operative della consultazione e della partecipazione

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Un’efficace consultazione e conseguente partecipazione attiva del RLS al processo di valutazione del rischio sono necessari per una corretta identificazione dei reali fattori di pericolo e nella conseguente definizione di scelte appropriate da parte del Datore di Lavoro nell’ambito del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

La partecipazione attiva si ottiene con modalità operative che garantiscano al RLS di svolgere efficacemente il proprio ruolo e attraverso l’introduzione di strumenti quali i gruppi di lavoro, la sperimentazione diretta da parte dei lavoratori di soluzioni ipotizzate, la formazione “attiva” ed una corretta gestione delle comunicazioni che consenta un’agevole analisi delle situazioni pericolose, degli incidenti e dei quasi – infortuni.

Importante anche la disponibilità di procedure di negoziazione tra lavoratori, RLS e Datore di Lavoro.

Modalità e strumenti operativi per la consultazione e la partecipazione attiva

Quali modalità operative, quali strumenti introdurre per una efficace consultazione e partecipazione attiva del RLS al processo di valutazione del rischio e conseguente elaborazione del documento?

Quali modalità operative per il coinvolgimento dei lavoratori?

La consultazione del RLS rappresenta una parte rilevante nella gestione della salute e della sicurezza.

Non sempre il Datore di Lavoro, i Dirigenti, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) hanno soluzioni per ogni situazione mentre il RLS, unitamente ai lavoratori, possiede conoscenze approfondite relative alla modalità quotidiana di svolgimento di un’attività. Per cui indagare dettagliatamente un’attività attraverso il RLS si traduce nell’identificazione dei reali fattori di rischio e nella conseguente definizione di scelte appropriate.

La partecipazione attiva non si limita però alla consultazione, ma prevede che il RLS sia coinvolto nei processi decisionali.

La check list per garantire la partecipazione attiva

La check list che segue è una linea guida ed efficace strumento operativo per garantire la partecipazione attiva del RLS al processo di valutazione del rischio. Il metodo trae spunto dalle indicazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

1. Il RLS può svolgere efficacemente il proprio incarico, ovvero:

  • Il RLS può accedere a tutte le informazioni pertinenti?
  • Il RLS ha una formazione adeguata sui principi della prevenzione e dell’applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro (la formazione deve comprendere quella di base cogente ma possibilmente anche formazione ulteriore)?
  • Il RLS riceve un’assistenza completa di tipo amministrativo nello svolgimento delle proprie funzioni?
  • Al RLS è consentito richiedere permessi di lavoro retribuiti per discutere alcune questioni e fornire riscontri ai lavoratori che rappresenta?

2. La procedura di identificazione dei pericoli e di valutazione del rischio prevede, oltre che la cogente consultazione, anche la partecipazione attiva del RLS? La partecipazione attiva del RLS è documentata in una procedura dedicata?

La procedura di identificazione dei pericoli e di valutazione del rischio deve prevedere la modalità con la quale il RLS è consultato e coinvolto nel processo decisionale. La procedura deve indicare gli argomenti di consultazione ovvero gli interventi sul sistema di prevenzione e protezione, la designazione dei lavoratori responsabili della salute e della sicurezza, delle emergenze, la pianificazione della formazione in materia di salute e sicurezza, le modalità di introduzione di nuovi macchinari/apparecchiature e/o tecnologie.

La procedura relativa alla partecipazione attiva deve indicare gli strumenti operativi utilizzati tra i quali:

  • Gruppi di lavoro:  Un gruppo di lavoro è costituito con l’obiettivo di affrontare un problema specifico. Al gruppo di lavoro partecipa, con l’eventuale supervisione e coordinamento del RSPP, il RLS e/o un insieme omogeneo di lavoratori la cui mansione è pertinente l’argomento trattato. Il gruppo decide in merito al problema con una pianificazione delle azioni e delle misure necessarie per la rimozione e/o riduzione a livelli accettabili dello stesso (prescrizioni, regole, procedure, formazione, dispositivi di protezione individuale). La decisione del gruppo è parte integrante del Documento di Valutazione del rischio (al gruppo può essere attribuito il termine di “gruppo decisionale” anche per rinforzare “psicologicamente” i partecipanti). Ovviamente la decisione deve essere sempre confermata dal Datore di Lavoro che rimane l’unico responsabile della valutazione dei rischi. Il coinvolgimento del personale addetto a mansioni pertinenti garantisce che il risultato ottenuto abbia “acquisito” l’esperienza del gruppo e aumenta notevolmente le probabilità che i lavoratori rispettino le prescrizioni stabilite.
  • Test o prove sul campo:  Il RLS e i lavoratori sono coinvolti nello sperimentare o testare direttamente delle soluzioni. Sono pianificati il periodo di prova e i criteri rispetto ai quali la prova possa essere considerata positiva. La soluzione è quindi integrata definitivamente nel Documento di Valutazione del Rischio, sempre dopo conferma del Datore di Lavoro.
  • Formazione “attiva”: La formazione “attiva” è erogata direttamente dal Datore di Lavoro, attraverso il RSPP, con ampia considerazione della realtà aziendale e con la possibilità per i lavoratori di discutere ed esprimere le proprie opinioni in merito alle questioni affrontate. A seguito degli incontri di formazione, con la partecipazione pianificata del RLS, sono gestite le informazioni raccolte e inserite nel processo decisionale.

3. La comunicazione con RLS e lavoratori è gestita con apposita procedura?

RLS e lavoratori devono essere opportunamente e tempestivamente informati. I canali di comunicazione sono sia formali che informali; devono in ogni caso essere privilegiati i canali formali che in particolare devono consentire ai lavoratori di fare proposte ma anche e soprattutto di ottenere feedback che diano loro confidenza della presa in carico da parte dell’azienda delle loro segnalazioni.

I canali comprendono discussioni/riunioni di “reparto” fra dirigenti, lavoratori, riunioni informative, rete intranet dell’organizzazione, indagini, sistemi di suggerimenti (tipo cassetta dei suggerimenti), la newsletter del personale ecc. Gli argomenti è opportuno che siano ad ampio raggio includendo anche temi quali l’organizzazione del lavoro, i processi di produzione e conseguenti metodi, procedure e prescrizioni.

4. I controlli sul sistema salute e sicurezza sul lavoro comprendono la partecipazione attiva del RLS oltre che del management?

Nella procedura dei controlli prevedere verifiche periodiche a cura del RLS, sia legate alla corretta applicazione delle prescrizioni (ad esempio corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) ma anche all’adeguatezza delle prescrizioni stesse (ad esempio: i dispositivi di protezione individuale in uso sono adeguati?). I controlli devono essere registrati.

5. La segnalazione delle situazioni pericolose, dei quasi – incidenti e degli incidenti è gestita con apposita procedura? Il RLS è pienamente coinvolto nelle indagini condotte in caso di infortunio?

RLS e lavoratori dispongono di una modalità codificata per segnalare le situazioni pericolose, i quasi – incidenti e gli incidenti? Soprattutto, a seguito di una segnalazione, sono coinvolti nel processo di analisi della stessa?

6. Il RLS ha capacità di negoziazione al fine di ricercare soluzioni consensuali tra lavoratori e Datore di Lavoro in caso di conflitti?

Opportuno disporre di procedure di negoziazione. Affinché la negoziazione sia efficace è necessaria formazione specifica sia del RLS che dei dirigenti.