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Archive for Settembre, 2015

Inail: la valutazione del rischio rumore e la normativa vigente

Settembre 29, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Un documento dell’Inail affronta il rischio rumore e gli aspetti relativi alla sua valutazione. Focus sulla legislazione nazionale e sulla normativa tecnica. La UNI 9432:2011, la UNI EN ISO 9612:2011 e la UNI 11347:20154.

L’esposizione in ambiente lavorativo ad agenti fisici (rappresentano dei fattori governati da leggi fisiche che provocano una trasformazione delle condizioni ambientali nelle quali si manifestano) coinvolge solo in Italia milioni di lavoratori.
Alcuni dati – correlati al sistema di sorveglianza delle malattie professionali MALPROF – evidenziano come nell’ultimo triennio più del 70% delle malattie di probabile origine professionale sia riconducibile all’ esposizione ad agenti fisici. E tra questi agenti fisici il rumore è sicuramente una delle principali cause di malattia professionale.

Proprio per migliorare la prevenzione delle conseguenze dell’ esposizione al rischio rumore, il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail ha realizzato la pubblicazione dal titolo “La valutazione del rischio rumore”. Un documento curato da Raffaele Sabatino (DIT), con la collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la revisione scientifica di Pietro Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale).

L’obiettivo della pubblicazione è quello di “raccogliere elementi essenziali inerenti la valutazione e la gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore, con l’obiettivo di aggregare, in un contesto operativo, una serie di informazioni utili agli attori del sistema di sicurezza aziendale”, con particolare attenzione a datori di lavoro e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il documento affronta molti temi legati al rischio rumore.
Oltre a presentare il rischio, anche con riferimento alla normativa nazionale, sono presentate le strategie di misura, il calcolo delle incertezze di misura, la tipologia e verifica dei dispositivi di protezione individuale uditivi. E sono riportate molte indicazioni, con un continuo riferimento a casi-studio, sulla valutazione del rischio.

Alla luce del D.Lgs. 81/2008 “la valutazione del rischio di un agente fisico – come del resto previsto dall’art. 28 e, in particolare per gli agenti fisici, dagli articoli del Titolo VIII – va fondamentalmente intesa come una sezione del generale Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza (DVR), unitamente alla relazione tecnica redatta da personale qualificato, comprensiva di eventuali misurazioni, da tenersi in Azienda in vista della programmazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e, ovviamente, a disposizione degli organi di vigilanza”.
E chiaramente il DVR dovrà inoltre riportare “le misure di prevenzione e protezione in essere ed indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, cui debbono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.

Si segnala poi che – come richiesto dall’art. 181, comma 2 – la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici “è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Si ricorda inoltre che dal 31 maggio 2013 non è più possibile avvalersi della ‘autocertificazione’ inizialmente prevista, e “pertanto anche le aziende occupanti fino a dieci lavoratori debbono predisporre il DVR, che potrà essere redatto secondo le previsioni del D.M. 30 novembre 2012 (‘ Procedure standardizzate’), fermo restando le altre condizioni imposte dal Legislatore, o secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29, con riferimento ai singoli agenti fisici dettagliati al Titolo VIII”.

Parlando poi di normativa non si può non parlare brevemente anche delle norme tecniche…
Ad esempio la UNI 9432:2011, la UNI EN ISO 9612:2011 sulla determinazione del livello di esposizione al rumore e la UNI 11347:20154 sui Programmi Aziendali di Riduzione dell’Esposizione a rumore”.

Il documento ricorda in particolare che la norma UNI 9432 ha subito “una significativa revisione, a seguito dell’emanazione della norma UNI EN ISO 9612:2011 “Acustica – Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico progettuale”, parallela ad essa”. E indica che in realtà, “la norma UNI EN ISO 9612:2011 si inquadra, in maniera non sempre pienamente congruente, nel quadro normativo nazionale; rispetto alla norma UNI 9432 essa, infatti, presenta alcune criticità:

  • richiede un impiego superiore di tempo per le misurazioni di calcolo del livello di esposizione personale al rumore del lavoratore;
  • le procedure per il calcolo dell’incertezza differiscono, richiedendo, a parità di condizioni, l’inserimento di un maggior numero di misurazioni e di parametri;
  • la trattazione dell’esposizione dei gruppi omogenei di lavoratori non tiene conto del carattere individuale dell’esposizione”.

Inoltre la nuova versione della norma UNI 9432:2011, rispetto alla norma UNI EN ISO 9612:2011, “contiene alcuni metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione, utili a ridurre i tempi di misurazione e di calcolo, garantendo in ogni caso l’affidabilità del risultato”. E definisce “i criteri di valutazione di aspetti non delineati nella norma UNI EN ISO 9612:2011 e, in particolare, i metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi, e della loro efficacia nelle situazioni reali di utilizzo, e un metodo per valutare il superamento delle soglie previste dalla normativa vigente”.

Concludiamo questa breve presentazione della normativa invitando alla lettura integrale del documento Inail e ricordando che la norma UNI 9432:2011, rimandando alla norma UNI EN ISO 9612:2011, richiede una precisa analisi del lavoro per decidere l’adeguata strategia di misurazione e per pianificare le varie misure. In particolare, “l’analisi deve fornire le informazioni relative ai compiti dei lavoratori e deve identificare eventuali eventi rumorosi significativi (come ad esempio la presenza di rumori derivanti da getti d’aria compressa, martellamento, passaggio di veicoli rumorosi), oppure la presenza di operazioni molto rumorose durante alcune fasi dell’attività lavorativa (inizio/fine turno, fasi di pulizia, ecc.)”.

Ricordiamo infine il recente Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, che reca “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Con tale decreto – entrato in vigore il 24 settembre 2015 – si ha una modifica nell’articolo 190 (Valutazione del rischio) del Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro): viene sostituito il comma 5-bis, introducendo in questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando la fonte documentale.

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INAIL – valutazione del rischio rumore  (formato PDF, 8.03 MB)

Documento curato da Raffaele Sabatino (DIT), con la collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la revisione scientifica di Pietro Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale), edizione 2015.

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[Tratto da: Punto Sicuro ]

I rischi biologici nel settore sanitario e le ferita da punta e da taglio

Settembre 26, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Nel settore sanitario molti operatori sono esposti ai rischi derivanti dall’uso di strumenti taglienti o appuntiti. La normativa europea e nazionale, i dispositivi con meccanismo di protezione e di sicurezza e le buone prassi.

Se consideriamo che nell’Unione Europea gli addetti alla sanità rappresentano uno dei più estesi settori d’impiego con circa il 10% della popolazione lavorativa (il 77% sono donne) e che solo in Italia gli operatori sanitari alle dipendenze dal Servizio Sanitario Nazionale sono circa 450.000 (276.000 infermieri e 111.000 medici), si può capire quanti possano essere i soggetti esposti ai rischi derivanti dall’uso di strumenti taglienti o appuntiti nel corso di varie procedure (quali iniezione intramuscolare o sottocutanea, prelievo di campioni di sangue, cateterismo endovenoso, … ) nel settore sanitario.

In questo settore il rischio biologico occupazionale di natura infettiva, allergica, tossica e cancerogena dovrebbe dunque essere evidente e correttamente percepito come rischio negli ambienti sanitari. Invece “una recente indagine realizzata in Italia ha sorprendentemente messo in evidenza che tale rischio è conosciuto meno dai professionisti sanitari piuttosto che dalle altre categorie di lavoratori prese in considerazione: alimentazione, catering, servizi, agricoltura e allevamento ecc”.
Di questa indagine, di altri studi e delle problematiche del rischio biologico nel settore sanitario parla un breve saggio, un Working Paper pubblicato da Olympus il 15 settembre 2015 e dal titolo “Il rischio biologico nel comparto sanitario. Le infezioni occupazionali”.
Il documento, a cura di Maurizio Sisti (ricercatore di Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’ Università di Urbino “Carlo Bo”), si propone dunque di affrontare la “problematica del rischio biologico nel comparto sanitario con particolare riferimento alle infezioni occupazionali degli operatori sanitari in seguito a esposizioni mucocutanee o accidentali con sangue, liquidi biologici o materiale contaminato”. Problematica rilevante anche in relazione all’alta percentuale dei tassi di mancata notifica per le esposizioni percutanee.
Il Working paper si sofferma anche sulle criticità del D.Lgs. n. 19/2014, recepimento della direttiva 2010/32/UE, in merito alla prevenzione delle ferite da taglio o da punta,  ponendo in risalto gli aspetti positivi e le criticità. E si evidenzia anche il ruolo che svolgono le istituzioni e le parti sociali a livello nazionale, regionale e territoriale nell’implementare la prevenzione delle infezioni occupazionali.
Ci soffermiamo oggi in particolare sulla Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
In particolare si ricorda che il testo dell’accordo quadro è “costituito da cinque articoli e un allegato; è diviso in preambolo, considerazioni generali e undici clausole”. E particolare importanza assumono “le finalità, come la definizione di un approccio integrato che deve includere la valutazione e prevenzione dei rischi, la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione, il monitoraggio, l’azione di risposta e di follow-up dell’evento” e la definizione di ‘luoghi di lavoro interessati’ (sono “organizzazioni/servizi sanitari del settore pubblico e privato, nonché ogni altro luogo in cui si svolgono attività e sono prestati servizi sanitari sotto l’autorità e la supervisione del datore di lavoro”).
Altra importante definizione è quella data per i “dispositivi medici taglienti” indicati come “oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria che possono tagliare, pungere, ferire e/o infettare”. E gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati “attrezzature di lavoro ai sensi della direttiva 89/655/CEE relativa alle attrezzature di lavoro”.
Il Working Paper si sofferma tuttavia, sia in relazione alla direttiva che al d.lgs. n. 19/2014 di recepimento, sul fatto che la nuova normativa pur fornendo una serie di precise definizioni, “non chiarisca che cosa si debba intendere per ‘dispositivi con meccanismo di protezione e di sicurezza’ quali possono essere ad esempio i cosiddetti Needlestick Prevention Devices (NPDs).
Nonostante questa mancanza di chiarezza, in Italia diverse strutture, in particolare quelle pubbliche del SSN, hanno introdotto gli NPDs ancor prima dell’applicazione del d.lgs. n. 19/2014. E secondo alcuni dati disponibili – aggiornati al 2010 – “circa il 40% dei prelievi ematici, il 20% dei prelievi arteriosi e il 24% dei posizionamenti dei cateteri avvengono tramite l’impiego di presidi quali gli NPDs. Questo, unitamente all’adozione di pratiche operative più sicure, ha contribuito ad unaforte riduzione delle punture accidentali mediamente di oltre l’80%, valore paragonabile a quello ottenuto in altri Paesi europei, con una punta ragguardevole del 93% osservata in Spagna”.
E dunque – come riportato in un documento prodotto nel 2012 dal Gruppo di Studio PHASE – si è dimostrato “come l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, come ad es. gli NPDs, parallelamente ad un’adeguata informazione/formazione del personale sanitario sul loro corretto impiego, abbia comportato una drastica riduzione delle esposizioni a rischio biologico derivanti dalle lesioni percutanee accidentali quali ferite, taglio e puntura”.
Gli NPDs – continua il documento – rappresentano dunque una “misura di protezione collettiva atta ad eliminare o contenere al massimo un rischio biologico specifico rappresentato da oggetti taglienti o pungenti contaminati con sangue infetto, in linea con l’art. 286- quater, comma 1, lett. b, del T.U., che recita: ‘Il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro’”.
L’autore ricorda inoltre che nella seduta del 25 settembre 2013 la Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro ha validato la buona prassi: “ Applicazione sistemi con aghi di sicurezza”, sviluppata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ospedale San Martino di Genova, uno dei più vasti complessi ospedalieri d’Europa, “con l’intento di prevenire o ridurre in modo significativo le punture accidentali da aghi impiegati nelle pratiche mediche e infermieristiche”.
Riguardo poi alla direttiva e alla “possibilità dell’impiego di vaccini efficaci, dispensati gratuitamente, qualora la valutazione (clausola 5) riveli la presenza di un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della loro esposizione ad agenti biologici”, il documento segnala che il d.lgs. n. 19/2014 non sembra “aver fatto definitivamente luce sul tema delle vaccinazioni, sia obbligatorie per legge, sia suggerite per specifiche tipologie di occupazione lavorativa, qualora possa essere ravvisato il rischio biologico”. Problematica che emerge in particolare nel caso in cui un lavoratore “esprima il rifiuto al trattamento immunitario obbligatorio”.
Il saggio rileva inoltre un’altra criticità del decreto 19/2014. Il decreto, riguardo alle disposizioni finanziarie per l’attivazione di quanto riportato nell’art. 1, precisa “che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le stesse amministrazioni competenti agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Tuttavia è difficile pensare “che gli adempimenti degli interventi, volti alla prevenzione delle ferite da taglio o da punta e alla successiva messa in sicurezza in caso di tali eventi, descritti nella normativa, e in particolar modo l’impiego di dispositivi sicuri come ad es. gli NPDs, non possano comportare aggravi nella spesa sanitaria”.
Comunque, alla luce dei dati riguardanti le sole proporzioni economiche del fenomeno, “si può concludere che il costo per gli adempimenti degli interventi”, descritti nel d.lgs. n. 19/2014,  “può sicuramente essere sostenibile, tenuto conto anche che sul mercato la maggior richiesta di ‘dispositivi sicuri’ potrebbe determinare una sensibile riduzione dei loro costi”.
Ricordiamo infine che il documento si sofferma anche sulla valutazione del rischio biologico, sui modelli organizzativi e sulla sorveglianza sanitaria.
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Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro,
rischio biologico sanità (formato PDF, 291 kB)
a cura di Maurizio Sisti – ricercatore di Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Working Paper di Olympus 42/2015 inserito nel sito di Olympus il 15 settembre 2015.
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[Tratto da:  Punto Sicuro ]

Vademecum per il montaggio di eventi temporanei

Settembre 25, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Dipartimento di Prevenzione Medico – SC Psal

 

Con questo documento si è cercato di realizzare uno strumento operativo utile ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli ed eventi temporanei. In occasione dell’EXPO 2015 , Milano è diventata un centro per gli spettacoli e gli intrattenimenti, cosicché il montaggio e lo smontaggio di strutture temporanee è all’ordine del giorno. I ridotti tempi di realizzazione uniti al grande numero di operatori occupati e alle peculiarità delle opere, spesso molto complesse, rendono questo settore particolarmente rischioso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutti i soggetti coinvolti hanno quindi il dovere di fare la loro parte per ridurre il rischio di infortuni: dai responsabili della “venue” ai datori di lavoro ma anche i progettisti e gli installatori di impianti e strutture. Il documento, oltre ad identificare la normativa cogente e specifica, indica gli adempimenti , le fasi di attuazione e le figure coinvolte nei diversi scenari, affinché, sin dalla fase di progettazione di un evento, il tema della sicurezza sia sempre presente.

Sicurezza Delle Opere Temporanee

Le opere temporanee che vengono allestite per spettacoli sono generalmente composte da elementi prefabbricati assemblati in opera secondo uno specifico progetto scenotecnico e strutturale.
Il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee avviene, generalmente, senza l’impiego di opere provvisionali distinte, in quanto gli operatori (scaff, rigger, etc) utilizzano le stesse opere quali elementi di supporto ed ancoraggio per il lavoro in quota.
Come previsto dal D.I. 22 luglio 2014 la procedura di cui sopra è ammissibile solo a seguito di un’apposita relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato,che certifichi l’idoneità delle opere temporanee quali idoneo sostegno agli operatori ivi ancorati durante le fasi di lavoro. In tale relazione dovranno essere indicati, precisamente, i punti di ancoraggio per DPI anticaduta e dovrà essere dimostrata la stabilità e la resistenza della struttura al peso degli operatori ed ad una loro eventuale caduta. Dovranno essere privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Inoltre dovrà essere prevista, qualora tecnicamente fattibile, l’installazione di “safety line” che, in ogni caso dovranno essere progettate, certificate ed installate secondo le disposizioni dei fabbricanti. Dovranno, inoltre, essere identificati i passaggi ed i percorsi per raggiungere i posti di lavoro in quota garantendone anche una sufficiente ergonomia.

Nella documentazione di progetto delle opere temporanee si dovranno identificare le sequenze di montaggio e di smontaggio, cui le imprese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente. La stabilità statica e dinamica dovrà essere dimostrata non solo a completamento dell’opera ma anche durante l’intero processo di montaggio e smontaggio.
Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere preliminarmente comunicata al Progettista ed al Coordinatore per la Sicurezza, i quali dovranno provvedere a certificarne la fattibilità ed a valutare le opportune misure di prevenzione degli infortuni.
Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di fattori climatici che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell’allestimento. In particolare, qualora si preveda l’installazione in luoghi aperti, dovrà essere valutato il rischio derivante da vento, pioggia, grandine, neve, etc. Le imprese affidatarie ed esecutrici ed il CSP/CSE dovranno prevedere apposite procedure per il monitoraggio di tali eventi atmosferici ed indicare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate compresa la sospensione dell’attività e l’abbandono del sito nei casi estremi.
Gli elementi costituenti le opere temporanee dovranno essere sottoposti ad un preventivo controllo al fine di assicurarne la solidità e le perfette condizioni di manutenzione. Gli esiti di tali controlli dovranno essere registrati per iscritto e mantenuti a disposizione presso il sito. Qualora le opere temporanee non siano smontate ma si preveda un loro riutilizzo per una durata di qualche settimana, dovranno essere fornite istruzioni per la manutenzione nel tempo e indicazioni sui controlli periodici da effettuarsi anche a seguito di eventi calamitosi.

Sicurezza elettrica

Nella fase di realizzazione delle opere temporanee per spettacoli ed eventi è necessario utilizzare energia elettrica per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro da impiegarsi.
Tra le attività eseguite vi è la realizzazione dell’impianto elettrico di spettacolo che andrà ad alimentare le attrezzature scenotecniche previste.
Il rischio derivante da un contatto elettrico (diretto o indiretto) deve sempre essere valutato e devono essere prese tutte le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano nel cantiere che per quelli che opereranno durante lo spettacolo. Analoghe precauzioni dovranno essere attuate per la protezione del pubblico.
Con riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento, qualora le attività rientrino nel campo di applicazione dei D.I. 22 luglio 2014, tutti gli impianti elettrici che vengo impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla norma CEI 64-8 parte 7. In particolare, immediatamente a valle del punto di consegna dell’energia elettrica, dovranno essere previsti uno o più quadri elettrici di distribuzione specifici per essere impiegati in cantiere. Analogamente tutti i componenti elettrici quali quadri, prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori dovranno rispondere ai requisiti della norma CEI 64-8 parte 7.
Qualora le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento siano escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014 gli impianti elettrici, ed i relativi componenti, dovranno essere conformi alle specifiche parti applicabili della norma CEI 64-8.
Per la corretta gestione del rischio elettrico può essere utile riferirsi alla guida CEI 64-17
Prima di poter impiegare un qualsiasi impianto elettrico dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità redatta da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 e completa dei previsti “Allegati obbligatori”.
Qualora si effettuino lavori elettrici, essi dovranno essere eseguiti da personale appositamente formato ed in possesso delle specifiche idoneità individuate dalla Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.
È opportuno che sia definito un Piano di Lavoro, atto a circoscrivere le operazioni da eseguire sull’impianto, e un Piano d’Intervento, in cui riportare le informazioni circa le misure di sicurezza e le modalità d’intervento, oltre alle attrezzature da utilizzare ed i DPI da adottare.
Con riferimento alla fase di spettacolo o evento l’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-54 e dovrà sempre essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08.

Sicurezza Macchine E Apparecchi Di Sollevamento

Le macchine, quali attrezzature di lavoro utilizzate sia nelle fasi di allestimento e disallestimento che in quelle di spettacolo, dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 17/2010 di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE o precedenti Direttive di prodotto e relativi decreti di recepimento. Dovranno quindi essere provviste di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e del manuale di istruzioni ed uso redatto in lingua italiana.
Le attrezzature di lavoro non oggetto di norme nazionali di recepimento di Direttive Europee di prodotto, o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del D.lgs. n. 81 del 2008. Dovranno quindi essere accompagnate da una dichiarazione di corrispondenza a tali requisiti generali di sicurezza ed alle prescrizioni applicabili all’attrezzatura di lavoro specifica di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008.
Le attrezzature di lavoro in elenco nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e rispondenti al gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg – secondo la terminologia del DM 11 Aprile 2011, dovranno essere oggetto della specifica procedura di messa in servizio e di verifica periodica secondo quanto previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e dallo stesso DM 11 aprile 2011. È fatta eccezione per gli apparecchi di sollevamento descritti al punto 5 della Circolare Ministero Lavoro 13 agosto 2012, n. 23 ovvero sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”. Tali macchine non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa.

Gli apparecchi di sollevamento appartenenti al gruppo SC di cui sopra devono, pertanto, essere corredati, per una corretta gestione documentale, di : Dichiarazione “CE” di Conformità del Costruttore; presenza del manuale di uso e manutenzione; presenza del registro di controllo aggiornato; denuncia di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente con l’ assegnazione del numero di matricola; presenza di prima verifica periodica e scheda tecnica o libretto di omologazione ex ISPESL ; presenza di verifica periodica successiva alla prima; rapportini di manutenzione effettuati da ditta specializzata degli ultimi tre anni.
Si sottolinea che per gli apparecchi di sollevamento del gruppo SC azionati a mano o motorizzati aventi portata massima.

Formazione Operatori Addetti Al Montaggio E Smontaggio Delle Opere Temporanee
Tutti i lavoratori devono ricevere a cura e spese del datore di lavoro adeguata e sufficiente formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il D.I. 22 luglio 2014 ha previsto che i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio delle opere temporanee e coloro i quali effettuino lavori su funi in tale ambito lavorativo, ricevano una formazione particolare ed aggiuntiva.
I lavoratori addetti al montaggio ed allo smontaggio delle opere temporanee (scaff), ovvero che effettuano lavori su funi (rigger), dovranno aver frequentato il corrispondente corso previsto dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, al fine di adempiere alle disposizioni del D.I. 22 luglio 2014 deve provvedere a fornire loro ulteriore informazione, formazione ed addestramento al fine di implementare le conoscenze acquisite con le particolari modalità di lavoro impiegate nel montaggio delle opere temporanee per spettacoli e le specifiche misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Con riferimento ad imprese straniere chi impiegano lavoratori assunti nel paese di origine delle stesse imprese, si ricorda che lo stesso decreto palchi prevede una procedura semplificata di verifica dell’idoneità tecnico e professionale (allegato II). Tuttavia per quanto concerne la formazione dei lavoratori essa deve essere valutata con attenzione poiché deve risultare equivalente ai requisiti previsti dalla normativa italiana. Potrà quindi essere necessario acquisire i certificati e i programmi della formazione erogata e qualora insufficiente dovrà essere integrata prima dell’inizio del lavoro in Italia.

vademecum sicurezza eventi (Formato PDF – 1,42 MB)

[Tratto da: Testo unico sicurezza ]

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Settembre 25, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

Il decreto riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), l’elenco delle novità previste:

Le principali modifiche riguardano:

  • la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
  • l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
  • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

LINK ALLA GAZZETTA UFFICIALE

 

[Tratto da: Testo Unico Sicurezza ]

Il rischio chimico nella metalmeccanica: polveri, oli e fumi

Settembre 25, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Nel mondo del lavoro spesso l’uso di agenti chimici – intesi come sostanze o miscele, naturali o di sintesi, in forma solida, liquida o gassosa – espone i vari lavoratori a rischi elevati sia di infortuni che di malattie professionali. E questi rischi cono presenti anche in comparti, come quello metalmeccanico, dove generalmente i cicli produttivi sono semplici
e si parte spesso da materie prime che possono essere metalli in vari formati, con lavorazioni che comportano, ad esempio, taglio, piegatura, foratura, pressatura, levigatura, operazioni di torneria etc etc.

Per parlare del rischio chimico in questo settore possiamo fare riferimento ad un intervento pubblicato sul sito dell’ Agenzia provinciale per l’ambiente della Provincia autonoma di Bolzano e a cura del Dott. Giampaolo Gori del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell’ Università di Padova.

L’intervento, dal titolo “Il rischio chimico nell’industria metalmeccanica”, fa riferimento in particolare al comparto produttivo presente nel Triveneto prendendo in considerazione i rischi presenti nelle aziende meccaniche tradizionali (con esclusione di fonderie, acciaierie e galvaniche).
Questo è un breve quadro riassuntivo dei rischi:
  • polveri generiche da molatura e/o levigatura, pulitura, satinatura;
  • polveri irritanti nel caso di verniciature epossidiche (a polveri);
  • polveri respirabili, silice libera cristallina;
  • nebbie di oli minerali (emulsionati e non);
  • fumi di saldatura (vari componenti);
  • vapori di solventi (da verniciatura, lavaggi al solvente, incollaggi);
  • isocianati (ad es. MDI) in operazioni di schiumatura, o verniciatura o incollaggio con prodotti a due componenti”.
Ci soffermiamo in particolare sulle polveri, ad esempio polveri (generiche) inalabili “provenienti da operazioni di, movimentazione materiali polverosi, levigatura, pulitura, satinatura, distaffaggio, taglio, pesata di prodotto sfuso, ecc. effettuate sia con macchine fisse che con attrezzi manuali”. Infatti le operazioni di pulitura dei manufatti metallici “possono comportare vari passaggi: ad es. smerigliatura a grana grossa e fine, spuntigliatura, lucidatura, ecc. con l’uso di diversi attrezzi manuali o di macchine, con vari nastri abrasivi di diversa granulometria”.
E se in genere le polveri sono formate da costituenti privi di particolari effetti tossicologici, vi possono essere anche costituenti metallici.
Ad esempio “nel caso della pulitura di semilavorati in ottone provenienti dalla fonderia è necessario analizzare la polvere inalabile campionata per la determinazione di vari metalli: rame e zinco (in primis) e nichel, piombo e manganese (come costituenti presenti in tracce)”.
Nelle polveri inalabili può essere presente anche il nichel: “una esposizione di questo tipo si può avere nelle lavorazioni per la sinterizzazione di ingranaggi metallici a base di nichel (per l’industria automobilistica). Anche in questo caso è necessaria la speciazione delle polveri per la ricerca del metallo, ma non solo. Sono possibili vari tipi di indagini: valutazione dell’inquinamento delle superfici (wipe test); valutazione del metallo direttamente sulla pelle degli addetti (pads); inquinamento ambientale (nichel in aria); monitoraggio biologico (nichel urinario)”.
Il rischio maggiore – continua il documento – è l’assunzione di nichel per contatto, attraverso la pelle. Questo rischio viene evidenziato da grosse discrepanze fra dato ambientale – bassa concentrazione – di nichel aerodisperso e dato biologico (nichel urinario) – presente in elevata concentrazione.
Sempre in relazione alle poveri in molti casi può essere necessario un campionamento della frazione respirabile: “ad esempio, per certe operazioni di sabbiatura e per la pulitura e finitura di manufatti grezzi provenienti dalla fonderia. È possibile un inquinamento dovuto a sabbia con un notevole contenuto in silice libera cristallina”. E anche nei casi di manufatti provenienti dalla fonderia (ghisa, alluminio) “le operazioni di distaffatura e pulitura possono essere molto polverose, con concreto rischio di superamento dei valori limite per la silice libera cristallina”.
Veniamo agli oli minerali. che si distinguono in interi ed emulsionabili ed hanno una composizione estremamente varia. Infatti “oltre all’olio base, di derivazione sintetica o minerale, sono aggiunti vari additivi con funzione antiusura, antiossidante, antiruggine, antibatterica, fungicida, antischiuma, antinebbia, ecc”.
 Gli oli minerali sono lubrificanti altamente raffinati “quelli sottoposti ad una estrazione con solvente e/o ad un trattamento spinto con idrogeno o con acido solforico fumante; sono considerati invece poco raffinati degli oli che subiscono trattamenti più blandi. Gli IPA, che costituiscono il principale fattore di rischio legato all’uso degli oli, sono presenti in elevata concentrazione nei prodotti non raffinati, mentre si rilevano in tracce nei prodotti severamente raffinati”.
L’autore si sofferma poi sulle nebbie di oli minerali, un rischio “tipico dell’ industria metalmeccanica in quanto gli oli sono utilizzati ampiamente in funzione lubrificante e refrigerante (attrito e sviluppo di calore) su tutte le macchine operatrici ed i centri di lavoro”.
E i cancerogeni potenzialmente presenti nelle nebbie “sono gli IPA e la Nitroso- dietanolammina:
  • l’eventuale presenza di IPA e di dietanolammina si dovrebbe ricavare da quanto dichiarato nelle schede di sicurezza;
  • una volta accertata la presenza di queste sostanze, i rischi potenziali maggiori sono relativi all’uso di oli puri (taglio e/o tempera) ed alle effettive condizioni lavorative;
  • è stato altresì rilevato che la percentuale di IPA può aumentare con l’uso”.
Il documento si sofferma anche sull’evoluzione tecnologica: dalle macchine tradizionali (torni, frese, trapani, cesoie) “si è passati ai nuovi centri di lavoro (di varia dimensione) alle macchine di moderna concezione costruite secondo i dettami della Direttiva Macchine (completamente chiuse ed intrinsecamente sicure). E gli effetti sono “un migliore controllo dell’antinfortunistica e minori rischi chimici fisici in ambiente di lavoro”.
Rimandando ad una lettura integrale del documento per quanto riguarda i problemi con i solventi e gli isocianati, concludiamo questa breve disamina sui rischi chimici parlando dei fumi di saldatura che costituiscono un rischio di tipo complesso.
Infatti “in questi fumi possono essere presenti vari componenti sia allo stato gassoso che allo stato solido (particolato di varie dimensioni, particelle ultrafini – nanoparticelle, polveri inalabili, polveri respirabili)”.
In particolare le sostanze presenti nei fumi possono essere:
  • “gas prodotti dalla combustione dell’aria e/o di eventuali impurezze di tipo organico, come ad esempio tracce di oli minerali: ossidi di azoto, monossido e di ossido di carbonio, ozono, fluoro gas, acido fluoridrico, aldeidi a basso PM, altro;
  • metalli ed ossidi presenti nei manufatti da saldare, nei costituenti degli elettrodi, nei metalli d’apporto (barrette, filo, ecc.). Quali ad esempio: ferro, manganese, rame, zinco, nichel, cromo, cadmio, argento”.
È inoltre noto che nell’ambito della saldatura “si generano particelle ultrafini (prevalenti in termini di numero le particelle con diametri medi nel range 36 – 64 nm; mentre in termini di peso sono prevalenti le particelle con diametri compresi fra 100 – 200 nm): queste particelle si generano anche in fasi di taglio al plasma o con il raggio laser; le particelle ultrafini contenenti ad esempio zinco, cadmio e rame, sembrano essere responsabili delle febbri da fumi”.
L’autori si sofferma poi sulla saldatura inox, la saldatura di acciai inossidabili che “comprende diverse attività lavorative nelle quali si utilizzano leghe contenenti nichel e cromo e quindi:
  • “saldatura dei vari tipi di acciaio ‘legato’;
  • saldatura diretta di acciaio inox;
  • impiego di leghe contenenti Nichel e Cromo, anche come materiale d’apporto;
  • taglio con cannello ossiacetilenico;
  • taglio laser e taglio al plasma di acciai inox”.
In un indagine di comparto effettuata in Emilia Romagna sono stati considerati saldatori coloro che operavano per almeno due ore al giorno e “gli acciai più utilizzati contenevano, oltre a significative percentuali di nichel (8-14%) e di cromo (16-20%), anche minori percentuali di manganese (2%) e molibdeno (2-3%). I metalli di cui sopra, nell’ambiente ad alta temperatura della saldatura, possono essere presenti sia come metalli, sia come ossidi e comunque in stati di ossidazione nei quali sono classificati come cancerogeni (Nichel II; Cromo VI) pertanto, nelle eventuali misure ambientali dovrebbe essere stimato sia il cromo totale che il cromo esavalente oltre al nichel ed agli altri metalli presenti. Per alcuni composti del cromo è stato evidenziato anche il rischio genotossico”.
L’autore si sofferma anche su un caso particolare di saldatura, la saldo brasatura (saldatura a bassa temperatura, < 700°C): “in questo caso vengono usate barrette di metallo d’apporto costituite da una lega che può contenere: cadmio, argento, rame, zinco. In particolare andrà verificata l’eventuale percentuale di cadmio”.
Infine riportiamo le conclusioni dell’autore che ricorda come “in linea generale i rischi connessi con le attività dell’ industria metalmeccanica sono noti”.
Tuttavia è importante:
  • “una corretta informazione a priori sulle materie prime in uso tramite una attenta lettura delle schede di sicurezza;
  • in secondo luogo è fondamentale avere le idee chiare sulle reali mansioni degli operatori (tempi di esposizione effettivi);
  • ciò si potrà ottenere, dopo il sopralluogo, con una intervista mirata al datore di lavoro e/o ai responsabili di produzione”:
Inoltre è necessaria:
  • “una particolare attenzione per i rischi cancerogeni connessi con l’uso degli oli minerali;
  • così come per le saldature su acciaio inox (verificare le reali condizioni operative) un attento monitoraggio biologico;
  • in particolare a volte si deve valutare la possibile presenza di metalli (pesanti) nelle polveri prodotte;
  • importante anche la determinazione di polveri respirabili e della silice cristallina in alcuni manufatti grezzi provenienti dalla fonderia”.
In ogni caso se le reali mansioni degli addetti presuppongono reali esposizioni a fattori di rischio chimico:
  • “sarà necessaria una accurata indagine ambientale;
  • tale indagine servirà in ogni caso a verificare se i sistemi di prevenzione primaria sono efficienti;
  • infine un adeguato monitoraggio biologico fornirà dei dati complementari all’indagine ambientale al fine di dare un quadro esauriente della situazione”.
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Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell’Università di Padova,
A cura del Dott. Giampaolo Gori del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell’Università di Padova .
[Tratto da: Punto Sicuro ]

La valutazione del rischio incendio in un istituto scolastico

Settembre 21, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Un documento Inail sulla valutazione del rischio incendio riporta un esempio di valutazione relativa a un istituto alberghiero statale. La relazione introduttiva, le fasi della valutazione e le misure di sicurezza individuate.

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In concomitanza con la prossima apertura delle scuole in Italia e per favorire una prevenzione degli incendi in questi luoghi che ogni giorno ospitano diversi milioni di lavoratori e studenti, torniamo oggi a parlare di valutazione del rischio incendio con riferimento al contenuto del documento Inail “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”.

Il documento – precedente all’emanazione del nuovo Codice di Prevenzione Incendi che entrerà in vigore il 18 novembre 2015 – dedica in particolare un intero capitolo ad un “caso di studio” che può fornire utili indicazioni alle scuole in merito alla valutazione/gestione del rischio incendio e delle emergenze correlate.

 

In “Un caso di studio – La valutazione del rischio incendio in un Istituto scolastico” sono riportate indicazioni tratte dalla valutazione del rischio di un Istituto Alberghiero Statale del Sud Italia.
Il DVR incendio, come elaborato nella versione del 4 febbraio 2014, è suddiviso in diverse sezioni:

  • Sezione 1: ANAGRAFICA AZIENDALE;
  • Sezione 2: RELAZIONE INTRODUTTIVA;
  • Sezione 3: DESCRIZIONE E DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ;
  • Sezione 4: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO;
  • Sezione 5: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO;
  • Sezione 6: MISURE DI SICUREZZA.

Ad esempio nella Relazione introduttiva, redatta in base al D.M. 10 marzo 1998, si indica che il DVR Incendio costituisce “parte specifica ed integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dovrà essere periodicamente verificato, dal S.P.P., a seguito di:

  • nuove realizzazioni;
  • modifiche organizzative e funzionali;
  • adeguamenti strutturali;
  • adeguamenti impiantistici;
  • attivazione di cantieri all’interno dell’immobile”.

La valutazione del rischio d’incendio è preceduta dalle seguenti fasi:
a) “acquisizione delle informazioni generali dell’immobile;
b) descrizione delle attività svolte e delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi”.
Nella valutazione si deve poi tener conto, “in quanto potenziali fonti di pericolo, anche delle persone non dipendenti ma occasionalmente presenti (genitori degli alunni, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.)”.
Per la valutazione si è proceduto “all’analisi di dettaglio, con la suddivisione dell’immobile in diverse aree”.
E per ogni area omogenea” si è provveduto alla:

  • individuazione dei pericoli d’incendio esistenti (i materiali combustibili e/o infiammabili presenti; le sorgenti d’innesco);
  • identificazione dei soggetti esposti (alunni, lavoratori, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.);
  • valutazione dell’entità del rischio accertato: “è stata effettuata la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco; si è proceduto a stabilire dei criteri per ridurre i pericoli d’incendio esistenti, avendo in obiettivo l’eliminazione (o la riduzione) degli stessi (es.: sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi, ecc.). Si è pervenuto quindi all’individuazione del livello di rischio, che è stata condotta tenendo conto anche della presenza di attività soggette al controllo dei W.F., in base all’elenco allegato al d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, definendo, alla fine del processo, secondo il disposto del d.m. 10 marzo 1998, il livello di rischio residuo”;
  • verifica delle misure di tutela adottate ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie, in relazione a “vie di esodo e uscite di emergenza; sistemi di rivelazione e allarmi incendio; attrezzature e impianti di estinzione; controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio; informazione e formazione”.

Concludiamo riportando le misure di sicurezza individuate, che “costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario dell’immobile, dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo. I tempi per l’attuazione di tali misure restano a discrezione dei relativi responsabili sopra individuati sulla base della gravità della situazione”.

Queste le misure di tipo tecnico individuate nell’Istituto Alberghiero:
1) “per l’impianto elettrico dell’immobile è necessario mantenere aggiornata la documentazione tecnica (schemi elettrici, certificazioni, ecc.);
2) per l’impianto elettrico e l’impianto termico, si dovrà istituire un programma di verifiche periodiche mirate, tra l’altro, ad accertare lo stato di sicurezza dei dispositivi costitutivi;
3) l’impianto di terra e l’impianto di protezione contro i fulmini dovranno essere sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla legislazione cogente” (…);
4) “l’esito delle azioni preventive succitate dovrà essere regolarmente riportato nel ‘Registro delle manutenzioni’ da mantenere aggiornato nell’Istituto scolastico;
5) i quantitativi di materiali infiammabili o facilmente combustibili in eccedenza debbono essere depositati in appositi locali o aree destinate unicamente a tale scopo;
6) i materiali di pulizia, se combustibili, debbono essere tenuti in appositi ripostigli o locali;
7) i generatori di calore dovranno essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori; speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (es.: l’impiego di oli e grassi negli apparecchi di cottura presenti nella cucina didattica);
8) i condotti di aspirazione delle cucine e dei forni debbono essere tenuti puliti per evitare l’accumulo di grassi o polveri;
9) sarà evitata l’ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
10) nel caso debba provvedersi ad un’alimentazione provvisoria di un’apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ad essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti”.

Veniamo poi alle misure di tipo organizzativo e gestionale:
1) “i locali dell’Istituto scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine; a tal fine, sarà realizzato un programma delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e programmata, in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti;
2) è istituito il ‘Registro delle manutenzioni’ in cui inserire l’esito dei controlli periodici sulle misure di sicurezza da osservare;
3) saranno predisposti corsi di formazione e di informazione professionale del personale sull’uso di materiali o attrezzature pericolose ai fini antincendio;
4) saranno effettuate, con la periodicità prevista nel Piano di Emergenza (almeno semestrale), delle esercitazioni antincendio che prevedano la partecipazione di tutte le persone presenti nell’Istituto;
5) dovrà essere osservato il divieto di fumo in tutti gli ambienti;
6) dovrà essere prestata massima attenzione agli addetti alla manutenzione;
7) alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l’innesco di un incendio;
8) i lavoratori addetti alla prevenzione incendi debbono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio; a tal proposito è opportuno predisporre idonee ‘liste di controllo’;
9) i lavoratori debbono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza;
10) i rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, vani scala, disimpegni)”.
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Concludiamo segnalando che nel documento Inail sono riportati diversi allegati del DVR Incendio:

  • Allegato I – personale addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze;
  • Allegato II – informazione e formazione dei lavoratori – verbale di formazione;
  • Allegato III – procedure di sicurezza;
  • Allegato IV – piano di emergenza – indicazioni procedurali.

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INAIL, Settore Ricerca Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

SICUREZZA ANTINCENDIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO  (formato PDF, 7.98 MB).

A cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza con la collaborazione di Andrea Cordisco (INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) e Massimo Giuffrida INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), edizione 2014

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[Tratto da Punto Sicuro ]

 

REGIONE LAZIO: IL NUOVO SITO DEDICATO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Settembre 15, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Uno strumento per sviluppare progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma anche un luogo dedicato a cittadini, imprese, e lavoratori che potranno trovare le informazioni, la normativa e tutti gli aggiornamenti sulla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro.

 

È online il sito del Comitato Regionale di Coordinamento Lazio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il CO.Re.CO, presieduto dall’assessore al lavoro, Lucia Valente su delega del presidente,Nicola Zingaretti.  

Uno strumento per sviluppare progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato si occuperà di indirizzare e programmare le attività di vigilanza e di prevenzione promuovendo attività di formazione, informazione e comunicazione, ma non solo. Tra le competenza del Comitato c’è anche quella di raccogliere e analizzare le informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, fornendo supporti operativi e tecnici per ridurre infortuni e malattie da lavoro.  

Un luogo dedicato a cittadini, imprese, e lavoratori, dove potranno trovare le informazioni, la normativa e tutti gli aggiornamenti in merito alla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, con la possibilità di inviare quesiti e segnalazioni.   

Vai qui per consultare il sito.  

“Il sito on-line è solo un punto di partenza – è il commento di Lucia Valente , assessore al lavoro, che ha aggiunto: attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati il sito potrà arricchirsi, giorno dopo giorno, di contenuti fatti di approfondimenti e quesiti, ai quali il Comitato darà prontamente una risposta. Iniziamo un percorso nuovo di semplificazione delle regole regionali per essere più vicini alle imprese che devono attuare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ”- ha detto ancora Valente.

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[Tratto da: Regione Lazio ]

Malattie professionali: nasce portale dedicato

Settembre 15, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Nasce il portale www.malattieprofessionali.it , interamente dedicato ad un fenomeno latente, lento a manifestarsi, pericoloso e spesso sottovalutato: sono le malattie professionali, per le quali – secondo gli ultimi dati Inail – le denunce sono sempre in crescita.

Nel 2014 le patologie di questo tipo sono state 57.391, il 10,6% in più rispetto al 2013 e il 33% in più rispetto al 2010.

Ad ammalarsi sono spesso lavoratori non del tutto consapevoli del fatto che i rischi in azienda non sono legati soltanto a cadute da un’impalcatura o all’utilizzo di macchinari pericolosi.

L’esposizione a sostanze nocive, la ripetitività di alcuni movimenti, l’inalazione di polveri possono danneggiare l’organismo in maniera anche grave.

Essere informati e consci dei potenziali pericoli della propria professione è il primo modo per tutelare la propria salute.

Per questo gli esperti dell’Inas si sono messi al lavoro: per fornire uno strumento di prevenzione fondato su competenze consolidate, su risposte semplici e accessibili a tutti.

In particolare, per sensibilizzare i lavoratori sul possibile nesso tra malattia e lavoro, il “piatto forte” del portale è un test interattivo che guida l’utente tra rischi specifici dell’attività professionale svolta, sintomi ed eventuali patologie correlate.

Non mancano una sezione dedicata a tutte le novità sul tema, strumenti di interazione con gli esperti del patronato Inas, video inchieste, rubriche e molti altri contenuti per capirne di più.

“La strada da fare per un’inversione di tendenza sulle malattie professionali – sottolinea il presidente dell’Inas, Antonino Sorgi – è ancora lunga, ma ci auguriamo che l’enorme impegno profuso in questo progetto rappresenti un passo avanti, un contributo per lavoratori più consapevoli dei rischi e, quindi, più al sicuro”.

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[Tratto da: cisl.it ]

Reach, Clp, Bpr, guida Echa per le Pmi sulla sicurezza delle sostanze chimiche

Settembre 11, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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La sicurezza chimica nelle imprese, Introduzione per le Pmi. Pubblicata da Echa una nuova guida in 23 lingue, compreso l’italiano, destinata alle imprese, alle piccole e medie imprese. Una panoramica sulla normativa corrente riguardante l’uso sicuro delle sostanze chimiche, i dettagli dei regolamenti in vigore Reach, Clp e Bpr, i relativi adempimenti, i pittogrammi.

Intoduzione per le Pmi

Come citato sono le Pmi il primo destinatario del nuovo documento Echa e in particolare coloro che non hanno la totale familiarità con la normativa europea e nazionale riguardante la sicurezza delle sostanze chimicne.

Reach, Clp, Bpr. “Molte piccole e medie imprese ritengono che questi regolamenti non si applichino alla loro attività. Infatti, da recenti indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all’UE/al SEE è emerso che quasi il 70 % delle Pmi che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell’impatto diretto che i regolamenti Reach e Clp hanno sulle relative attività. Considerato il loro fatturato, le imprese più piccole non pensano di doversi conformare al regolamento Reach.

Pertanto, si rischia di immettere sul mercato prodotti chimici non conformi e non sicuri.
Al contempo, le indagini condotte sulle Pmi e sulle imprese di fabbricazione mostrano che le piccole aziende informate dell’esistenza dei suddetti regolamenti e del relativo impatto sulle loro attività commerciali sono quelle più attive nel riprogettare i processi di fabbricazione.

Inoltre, le imprese di tutte le dimensioni sono impegnate nella sostituzione dei prodotti chimici più pericolosi con alternative più sicure. La sicurezza chimica è una risorsa per le aziende“.

Produttori, importatori, distributori, utilizzatori

La guida si rivolge a tutte le figure lavorative generalmente presenti nella filierasostanze chimiche e contemplate dai regolamenti.

Produttori, importatori, distributori, utilizzatori. Si rivolge a ognuna delle figure elencate, e attraverso immagini, schemi, descrizioni, sintetizza e chiarisce, punto per punto gli obblighi di legge previsti, tutte le scadenze e come rispondere e rapportarsi a esse.

L’indice del volume offre una chiara indicazione sul contenuto e l’intento dei propri paragrafi:

1. Le norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all’uso delle sostanze chimiche nell’Ue.

1.1 Quali sostanze chimiche sono contemplate?
1.2 Chi deve conformarsi?
1.3 Il Regolamento Reach – come funziona?
1.4 Il Regolamento Clp – come funziona?
1.5 Il Regolamento sui biocidi – come funziona?
1.6 Quali sono le scadenze?

2. Come orientarsi nella legislazione dell’ue sulle sostanze chimiche.

2.1 Trovare le prescrizioni applicabili a seconda dei casi;
2.2 Assistenza;
2.3 Come ridurre i costi;
2.4 Da obblighi di legge ad opportunità commerciali.

Allegato I Buoni pittogrammi del Clp quali sono i pittogrammi per i diversi prodotti;

Allegato II Tipi di biocidi;
Allegato III Risorse utili per le Pmi;
Allegato IV Verifica dei finanziamenti dell’UE e nazionali.

Pagine per iniziare, getting started pages

Ancora per quanto riguarda le imprese, Echa ha creato e segnala una sezione del proprio sito pensata come pagina di partenza per chi voglia affrontare la propria posizione in merito alla normativa.

Si parte dalla figura nella quale ci si può identificare, ovvero dal Fabbricante, Importatore, Distributore, Utilizzatore di sostanze chimiche, Commerciante di sostanze chimiche molto pericolose, Fornitore o utilizzatore di biocidici, e ci si addentra in un percorso guidato all’interno delle pagine Echa, che man mano segnalerà quanto necessario apprendere.

Se non siete informati, questo è un buon punto di partenza. Il primo passo consiste nell’identificare il ruolo svolto nella catena di approvvigionamento in relazione a ciascun prodotto e controllare gli obblighi previsti. Una singola impresa può svolgere ruoli diversi”.

La sicurezza chimica nelle imprese – Introduzione per le Pmi (.pdf – 1.01 MB)

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[Tratto da: quotidianosicurezza.itecha.europa.eu ]

 

 

I compiti del CSP e del CSE sui controlli dell’impianto elettrico in cantiere

Settembre 11, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Il progetto dell’impianto elettrico di cantiere, a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), deve essere corredato, come segnala la
pubblicazione Inail 2015 sulla “progettazione della sicurezza in cantiere” da:

  1. “il dimensionamento della rete di distribuzione in funzione delle apparecchiature utilizzate e dei relativi carichi;
  2. schema del quadro generale di cantiere e indicazione delle linee distinte per forza motrice e illuminazione;
  3. modalità di realizzazione della cassetta ove saranno alloggiati i contatori;
  4. modalità di collegamento al quadro generale del cantiere;
  5. protezioni in atto;
  6. indicazione delle tipologie di prese e apparecchiature utilizzate e della protezione (grado IP) delle stesse;
  7. progetto dell’impianto di messa a terra;
  8. indicazione di tutte le apparecchiature e masse estranee collegate all’impianto;
  9. dettagli costruttivi;
  10. modalità di controllo dell’efficienza degli impianti elettrici e di messa a terra e di tutti dispositivi e apparecchiature in campo;
  11. luoghi di conservazione delle certificazioni di conformità degli impianti della copia dell’avvenuta trasmissione agli enti di controllo competenti”.

Il CSE (Coordinatore per l’esecuzione) ha, invece, l’obbligo prescritto dall’art. 92 del TU 81/08l di verificare che l’impianto elettrico sia a norma e quindi di valutare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni a loro carico presenti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Si tratta di un controllo visivo, come spiega l’Inail, riferito cioè esclusivamente:

a) alla tipologia del quadro elettrico (deve essere ASC- EN 61439-4*);
b) all’interruttore automatico differenziale (da 30 mA);
c) alla presenza di interruttore magnetotermico, di sezionatore, di pulsante di emergenza, di impianto di terra.

Il CSE deve controllare che l’impianto sia provvisto di dichiarazione di conformità, di denuncia dell’impianto di terra e dell’eventuale impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.

In caso di presenza in cantiere di un ponteggio metallico, il tecnico deve accertare l’esistenza della dichiarazione che lo stesso risulta autoprotetto contro le scariche atmosferiche** .

* Lo prevede la recente normativa, con validità fino al 20 dicembre 2015.
** Oppure se necessita della protezione contro i fulmini, con i conseguenti adempimenti.

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[Tratto da: quotidianosicurezza.it ]