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Archive for Dicembre, 2016

Morti sul lavoro: dramma infinito ma il 2016 va meglio del 2015

Dicembre 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Continua il dramma delle morti bianche in Italia: secondo l’ultima analisi condotta dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering sulla base di dati INAIL, nel periodo  gennaio – ottobre 2016 sono 632 gli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro e 218 quelli accaduti in itinere.
Unico dato confortante è il decremento della mortalità pari al 13,3% (97 casi) rispetto all’anno precedente, il 2015, che contava, nello stesso periodo, 729 casi di incidenti mortali in occasione di lavoro.
Ma guardiamo le “maglie nere” per zona geografica, settore di attività e altri parametri:

Regioni:
LEmilia Romagna continua ad essere in prima posizione nella triste graduatoria delle morti bianche con 77 decessi, seguita dal Veneto con 72 vittime e dalla Lombardia con 66 incidenti mortali.
La Valle d’Aosta continua a rappresentare l’eccezione con nessun caso registrato.

Macro aree:
Il Sud Italia risulta essere la macro area più colpita dal dramma delle morti bianche con 138 vittime e un indice di incidenza sugli occupati pari al 40,2%, seguito dal Nord Est con 104 casi (34%).

Province:
Vercelli guida invece la classifica provinciale per casi totali di infortuni mortali sul lavoro con un totale di 31 vittime registrate, seguita da Trento e Monza Brianza (19 casi).

Settori economici:
Il settore delle costruzioni conta il maggior numero di morti (96 pari al 15,2% del totale dei casi di morte in occasione di lavoro), seguito dalle attività manifatturiere con 84 decessi (pari al 13,3% del totale) e dal settore del trasporto e magazzinaggio (77 casi pari al 12,2%).

Età, sesso, provenienza:
Nel periodo considerato si calcolano inoltre 97 stranieri deceduti (il 15,3% del totale) e 42 donne. Il 32,9% di tutte le morti rilevate in occasione di lavoro è rappresentato dalla fascia d’età compresa tra i 45 e i 54 anni, tuttavia l’incidenza più elevata della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa, coinvolge gli ultra sessantacinquenni.

PROMEMORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE LE FUNZIONI DI R.S.P.P.

Dicembre 09, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

L’art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di lavoro svolga direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I contenuti minimi del corso di formazione sono previsti all’art. 2 del D.M. 16/01/ 97 e dall’Accordo Stato-Regione, repertorio atti n. 223/CSR, del 21.12.2011 e pubblicato nella G.U. dell’11.01.2012 al n. 8.

Secondo il punto 7 dell’Accordo medesimo, l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dello stesso.

L’aggiornamento ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.

L’Accordo prevede, inoltre, che l’aggiornamento debba, preferibilmente, essere distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.

Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha già frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento che deve essere ottemperato entro l’11.01.2017, data di scadenza dell’attuale Accordo.

Per i soggetti formati, invece, successivamente alla data dell’11.01.2012 il termine iniziale del quinquennio decorre dalla data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo ed in conformità con i contenuti dell’Accordo medesimo.