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Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
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Archive for Luglio, 2016

Stress lavoro correlato nel settore bancario

Luglio 20, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Disponibile una scheda della Regione Lombardia per la valutazione del rischio stress lavoro correlato nel settore bancario: fattori di rischio e misure di prevenzione del rischio.

 La regione Lombardia in collaborazione con INAIL nell’ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute ha prodotto delle schede sul tema dello Stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali in 9 settori di attività. I testi sono stati realizzati da operatori della U.O. Medicina del Lavoro, A.O. San Gerardo di Monza.
 

Il settore bancario è al centro di numerosi cambiamenti che possono avere importanti ricadute sia su interi gruppi di lavoratori che sul singolo individuo. Basti pensare ai continui processi di ristrutturazione e fusione che portano con sé una serie di mutamenti nei modelli organizzativi e procedurali e la conseguente fusione e sovrapposizione di modelli organizzativi differenti. Altri aspetti che rendono i lavoratori di tale settore particolarmente a rischio stress lavoro-correlato sono legati alla pressione lavorativa per il raggiungimento degli obiettivi di budget, il potenziale rischio rapina, vissuto con particolare preoccupazione in Italia, dato l’elevato tasso di rapine in banca, decisamente superiore alla media europea, e il carico emotivo derivato dall’interazione continua con l’utenza.

Altro rischio emergente nel settore bancario è senza dubbio il Rischio etico legato a forti e continue pressioni commerciali, finalizzate alla vendita di prodotti rischiosi a clienti non esperti.

Si riporta di seguito una serie di fattori di rischio organizzativo potenzialmente presenti in questo settore indicando, per ognuno di essi, alcune misure correttive di carattere generale utili alla prevenzione e/o riduzione del rischio da stress lavoro-correlato.

 

 

CONTENUTO DEL LAVORO

FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO
Rischio rapina – Prevedere interventi di miglioramento nel campo della sicurezza, quali sistemi antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e controllo accessi, invio di immagini in tempo reale ad un centro di controllo a seguito di segnalazioni di allarme, sportelli separati dall’utenza con vetri antisfondamento, presenza in filiale di personale addetto alla sicurezza, sistemi di chiusura a tempo della cassaforte con impossibilità da parte degli operatori di aprirla, limitazione all’erogazione del contante agli sportelli

– Emanare direttive specifiche per i diversi ruoli aziendali sul comportamento da tenere in caso di rapina

– Effettuare corsi di formazione specifici con tecniche di simulazione

– Prevedere un debriefing a seguito di una rapina che

consenta di raggiungere una maggior consapevolezza delle reazioni agli eventi, emozioni e sintomi percepiti

– Attivare servizi di sostegno psicologico/sportello di ascolto dedicati

– Istituire servizi di peer support

– Garantire adeguato supporto da parte della dirigenza ai lavoratori vittime di rapine

Presenza di periodi di picco del lavoro (es. legati a particolari scadenze mensili) caratterizzati da elevato carico lavorativo e aumento della pressione lavorativa in relazione agli obiettivi di budget(avvertita soprattutto dagli impiegati dell’area commerciale) Ridistribuire le risorse umane in relazione all’andamento del lavoro (es. aumento di personale attivo nel periodo di picco del lavoro e riduzione del personale nei periodi meno sovraccaricati)

– Inserire pause adeguate (per durata e frequenza)

– Assegnare in outsourcing funzioni no core business (es. callcenter di assistenza clienti)

– Definire gli obiettivi di rendimento con la consultazione dei lavoratori attraverso le RSU

– Garantire chiarezza e condivisione dei protocolli di supervisione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi

Carico emotivo dato dal rapporto continuo con l’utenza (gestione di eventuali lamentele e/o contestazioni da parte dei clienti, eventuale conflittualità, ecc) e dalla possibilità che si verifichino molestie e/o violenze – fisiche e/o verbali – da parte degli utenti – Migliorare la sicurezza dei lavoratori a contatto con l’utenza con l’attivazione di percorsi formativi volti a rafforzare le competenze relazionali/comunicative e le capacità di problem solving degli operatori

– Identificare, se possibile, una figura interna (es. responsabile delle risorse umane) deputata alla gestione

degli eventuali casi di violenza/molestie e di disagio lavorativo – Introdurre adeguati sistemi di allerta

– Predisporre percorsi formativi e/o incontri di discussione sulla gestione dello stress attraverso opportune tecniche (coping), in situazioni critiche (es. conflitti con l’utenza)

– Mettere a punto delle linee guida sulle modalità/tecniche di gestione di episodi di aggressione, verbale e/o fisica e di eventuali conflittualità

Lavoro monotono e ripetitivo – Introdurre una diversificazione delle attività nell’ambito della mansione, compatibilmente con le necessità organizzative

– Introdurre un sistema di rotazione tra il personale allo stesso livello gerarchico

Necessità di aggiornamento e/o difficoltà di accesso all’aggiornamento con particolare riferimento a procedure ed aspetti burocratici – Attivare corsi di formazione tecnica, specifici per lo sviluppo di adeguate competenze e favorire il confronto fra pari su tali tematiche
Carenze di tipo ergonomico, condizioni microclimatiche sfavorevoli (soprattutto nei localiopen space), utilizzo del videoterminale – Introdurre soluzioni ergonomiche volte al miglioramento dell’ambiente di lavoro, quali scrivanie regolabili in altezza, sedie ergonomiche, ecc

– Garantire postazioni di lavoro conformi e dotate di

strumenti adeguati allo svolgimento dell’attività lavorativa (monitor, tastiera, scrivania, sedile, portadocumenti, conta soldi, macchina per assegni, poggia piedi, ecc)

– Creare un microclima favorevole (es. temperatura, umidità, rumorosità, ecc)

– Garantire un idoneo sistema di illuminazione (schermo e ambiente di lavoro)

Responsabilità legata alla gestione di somme di denaro consistenti – Predisporre sistemi di conteggio automatico del denaro

– Prevedere frequenti controlli e/o prelievi sulla giacenza di denaro nelle casse

 

CONTESTO LAVORATIVO

FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO
Comunicazione scarsa ed inadeguata in merito a processi di  ristrutturazione/fusione in atto – Rendere trasparente a tutti i lavoratori i processi di cambiamento organizzativo in atto, coinvolgendo tutte le figure presenti in azienda

Diffondere la mission e gli obiettivi organizzativi

– Garantire una leadership partecipata e orientata alla cooperazione

Scarsa possibilità di comunicazione con i superiori – Migliorare i sistemi di comunicazione interna e di coinvolgimento (es. riunioni periodiche con l’intero staff) al fine di favorire la partecipazione degli operatori nella presa di decisione
Scarso controllo su ritmo e carico di lavoro, scarsa autonomia decisionale (in particolar modo per gli impiegati che svolgono attività di “back office”) Coinvolgere gli operatori nel processo decisionale e nell’attuazione delle misure correttive e di miglioramento, ad esempio mettendo a disposizione sistemi di comunicazione e/o favorendo l’invio di proposte e suggerimenti;

Consultare gli operatori nella messa a punto delle politiche di controllo dei tempi di lavoro

– Introdurre, dove possibile, sistemi dipianificazione/gestione autonoma del lavoro da parte degli operatori

Mancanza di sostegno da parte dei superiori – Attivare corsi di formazione sulla chiarezza di ruolo e sulla gestione dei conflitti

– Favorire la circolazione delle informazioni in modo da raggiungere tutti gli operatori

– Effettuare riunioni e/o incontri tra dirigenza e lavoratori

Mancanza di criteri per l’avanzamento di carriera Valorizzare l’esperienza dei lavoratori accrescendone, laddove possibile, il senso di autonomia professionale

– Introdurre un sistema premiante per il raggiungimento di obiettivi

– Introdurre possibilità di crescita professionale e

riconoscimento, anche economico, della qualità del lavoro svolto

Modello OT24 2017, sconto Inail per le imprese virtuose

Luglio 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Disponibile il nuovo modello OT24 2017, che consente di usufruire della riduzione del premio Inail alle aziende che nel 2016 hanno eseguito interventi migliorativi

L’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT24 2017 relativo agli interventi realizzati nel 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

L’Inail offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT24“.

In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:

  • in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa
  • in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti)
  • che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

  • 28% fino a 10 lavoratori/anno
  • 18% da 11 a 50 lavoratori/anno
  • 10% da 51 a 100 lavoratori/anno
  • 5% oltre i 200 lavoratori/anno

In particolare, le imprese devono compilare un modello che riporta una serie di possibili interventi migliorativi con relativi punteggi che variano da 1 a 100 e dichiarare

  • di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi
  • che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro
  • che sono stati effettuati, nell’anno solare precedente, una serie di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

SCARICA IL MODELLO 0T24 2017

IN PDF http://www.testo-unico-sicurezza.com/Modello OT24 2017.pdf

IN WORD http://www.testo-unico-sicurezza.com/Modello OT24 2017.doc

MODIFICHE SOSTANZIALI ALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 E ALLA CANCELLAZIONE DEGLI ENTI BILATERALI QUALI ORGANISMI A CUI POTER CHIEDERE COLLABORAZIONE PREVENTIVA ALLA FORMAZIONE

Luglio 18, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Modifica apportata dall’accordo stato regioni del 7 luglio 2016 in merito alla Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al present~ paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

Modifica Apportata Dall’accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito all’uso della formazione E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella 1abella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità e-learn:ing, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato Il e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo cilel paragrafo 4 ucondizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che lì espongono ad un rischio medio o alto.

Modifica Apportata Dall’accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore.
previste. La lettera a) del paragrafo 1. “INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del23 gennaio 2009;

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. 

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Condizioni particolari per la formazione del datore di favoro che svolga i compiti del servizio

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

E’ la fine dei giochi per i vari enti bilaterali nati come funghi?
Forse si, ma si inventeranno sicuramente un sistema per rientrare dalla finestra? FORSE SI!
Se verra’ confermata tale indicazione anche nel testo in gazzetta ufficiale questa sara’ la parte piu’ impattante sul sistema formativo.
Stiamo a vedere, ma non a caso sono almeno un paio di anni che non sono associato ad alcun ente bilaterale, pur ricevendo inviti “commerciali” almeno una volta alla settimana.
Sicuramente anche voi chissa’ quante volte vi sara’ stato offerto di aderire a quello o a quell’altro ente….
Non ci resta che attendere la pubblicazione in gazzetta…..

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

E’ la fine dei giochi per i vari enti bilaterali nati come funghi?
Forse si, ma si inventeranno sicuramente un sistema per rientrare dalla finestra? FORSE SI!
Se verra’ confermata tale indicazione anche nel testo in gazzetta ufficiale questa sara’ la parte piu’ impattante sul sistema formativo.
Stiamo a vedere, ma non a caso sono almeno un paio di anni che non sono associato ad alcun ente bilaterale, pur ricevendo inviti “commerciali” almeno una volta alla settimana.
Sicuramente anche voi chissa’ quante volte vi sara’ stato offerto di aderire a quello o a quell’altro ente….
Non ci resta che attendere la pubblicazione in gazzetta…..

TESTO DEFINITIVO ACCORDO STATO REGIONI

Luglio 12, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

DOC_054190_REP 128 CSR PUNTO 1 ODG

Sicurezza sul lavoro: l’importanza della consulenza per le PMI

Luglio 12, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale in tutte le realtà aziendali: la tutela dei propri collaboratori è un dovere ma soprattutto deve diventare un elemento culturale talmente radicato da pervadere tutta l’organizzazione aziendale.

Antincendio, primo soccorso, lavori in quota o in spazi confinati,attività con pericolo di contatto con sostanze nocive o pericolose,gestione delle condizioni ambientali di lavoro: sono tanti gli aspetti che possono rientrare sotto il tema generale della sicurezza sul lavoro.

Che si stia parlando di aziende di produzione, di attività del terziario o del commercio, di enti e istituzioni pubbliche, in qualsiasi realtà in cui più persone si trovino a prestare la propria attività lavorativa è obbligatorio predisporre tutte le misure necessarie a garantirne l’incolumità e a fornire una formazione specifica per affrontare con competenza qualsiasi situazione di pericolo.

Normativa ed esigenze reali

Le normative in materia di sicurezza sul lavoro sono articolate e soggette a numerose modifiche ed aggiornamenti: per tale ragione, per le piccole e medie imprese è sicuramente più vantaggioso affidarsi a servizi di consulenza offerti da realtà esterne specializzate piuttosto che integrare internamente figure professionali ad-hoc.

In quest’ambito, POLISS FORMAZIONE, azienda che opera nel settore con esperienza ventennale, offre sia servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro sia corsi di formazione specifici.

Le attività consulenziali tengono conto delle effettive esigenze del cliente. Perizie tecniche, pratiche edilizie, consulenze ambientali, progettazione e consulenza antincendio, sicurezza alimentare, sistemi di gestione qualità, sicurezza delle macchine e marcature CE: questi i campi in cui POLISS FORMAZIONE può essere un partner di fiducia per le PMI.

I corsi di formazione per il personale possono essere seguiti sia in aula che online, con la modalità e-learning (molto utile per chi deve conciliare i tempi di studio e lavoro)per addetti: antincendio, primo soccorso, attrezzature di lavoro, lavori in altezza, spazi confinati, settore alimentare, ecc.. Queste sono solo alcune delle proposte formative offerte da POLISS FORMAZIONE.

POLISS FORMAZIONE offre un servizio a 360°, dalla consulenza alla formazione ed all’individuazione e/o fornitura di prodotti antinfortunistici.

Il personale della POLISS FORMAZIONE supporta la propria clientela anche nella preparazione di tutte le pratiche necessarie per accedere ed utilizzare i fondi interprofessionali per il finanziamento delle attività formative con l’utilizzo di bandi o del proprio conto aziendale.