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Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
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Archive for Ottobre, 2016

Nota dei VVF sui rinnovi degli organismi autorizzati 305/2011

Ottobre 28, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

I Vigili del Fuoco pubblicano sul sito  la nota 7796 del 9 settembre 2016, sui chiarimenti per le procedure di rinnovo autorizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011. Tenuto conto della scadenza quadriennale di molte autorizzazioni rilasciate, e dell’assenza delle regole per il conferimento ad Accredia come unico ente nazionale di accreditamento, vengono fornite le indicazioni sulle procedure per il rinnovo.

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Interpello – Designazione degli addetti di primo soccorso

Ottobre 28, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Premessa

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.

Considerazioni

Al riguardo occorre premettere che l’art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 per l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il medico competente, rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388.
Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica.

La risposta della Commissione

Il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire “il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche” (art. 2, comma 4, DM 388/2003). Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003.

Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.

In caso di danni, rispondono l’impresa e il direttore dei lavori

Ottobre 25, 2016 By: PolissFormazione Category: SICUREZZA SUL LAVORO

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La Cassazione: pagano in solido i responsabili della cattiva esecuzione

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema dell’appalto in condominio, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 settembre 2016, n. 18521. Con questa decisione la Corte ha precisato che nelle ipotesi d’inesatta esecuzione dei lavori condominiali, l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni causati ai condomini. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso del professionista che pretendeva di essere tenuto indenne dall’addebito della cattiva esecuzione dell’appalto e hanno chiarito che ai fini della responsabilità solidale è sufficiente che le azioni dei danneggianti abbiano concorso a produrre l’evento, anche per illeciti differenti o violazione di norme diverse.

Appalto

L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In caso di lavori edili, il condominio committente può agire per chiedere il risarcimento dei danni subiti in esecuzione dell’appalto nei confronti dell’impresa e del direttore dei lavori.

Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è un professionista che nell’interesse del committente ha il dovere di seguire i lavori ed impartire indicazioni affinché l’opera risponda alle prescrizioni contrattuali e alle c.d. “regole dell’arte”. Rientrano nelle competenze specifiche del direttore dei lavori: l’accertamento di conformità dell’opera al progetto e alle norme tecniche, nonché l’adozione di tutte quelle misure necessarie a garantire la funzionalità dell’opera. Nel caso esaminato dalla Corte il direttore dei lavori è stato considerato responsabile per aver rilevato i vizi soltanto sei mesi dopo la conclusione delle opere e la consegna delle stesse da parte dell’impresa che aveva eseguito male l’incarico.

Progetto

Secondo la Cassazione l’incarico del direttore dei lavori non può essere solamente quello di verificare la conformità dell’opera al progetto, “scaricando” la responsabilità della cattiva esecuzione dell’opera in capo al progettista, ma deve necessariamente ricomprendere l’esame della fattibilità e della regolarità dell’intero progetto.

Responsabilità solidale

In tema di contratto di appalto esiste un vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, nelle ipotesi in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a produrre il danno subito dal committente. Il principio sancito dalla Cassazione è oltremodo desumibile dall’interpretazione dell’art. 2055 cod. civ., che pur essendo una norma in tema di responsabilità extracontrattuale può essere applicata estensivamente anche nei casi in cui gli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Rovina e difetti di immobili

L’art. 1669 c.c. dispone che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. La norma stabilisce che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Il ruolo della formazione nella sicurezza sul lavoro per l’uso di attrezzature particolari

Ottobre 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Con le direttive comunitarie di nuovo approccio alla tutela della sicurezza sul lavoro il legislatore comunitario ha investito molto sul ruolo della formazione dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/94 prima e il D.Lgs. 81/08 poi, hanno consolidato e recepito questa nuova tendenza.

La formazione dei lavoratori, da effettuare già all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio mansioni e per l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose è stata arricchita con le abilitazioni previste per alcune tipologie di macchine.

Con l’accordo Stato-Regioni del 2012 pubblicato nella G.U. 12 marzo 2012 n. 60 – S.O. n. 47 sono state appunto previste speciali abilitazioni per una serie di macchine come le piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli industriali semoventi con conducenti a bordo (muletti, carrelli elevatori telescopici), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, terne, pale caricatrici), pompe per calcestruzzo.

Preliminarmente è bene considerare che un aspetto rilevante dell’accordo Stato-Regioni viene riservato all’individuazione dei soggetti formatori abilitati ad organizzare i corsi per attrezzature e i moduli di aggiornamento.

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Tra essi troviamo le Regioni e le Province Autonome anche mediante i Servizi delle ASL o le strutture formative delle stesse Regioni o Province, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche tramite le loro società di servizi, gli ordini o collegi professionali e le associazioni tra professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini o collegi, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai propri lavoratori) organizzate per la formazione e accreditate presso la Regione o Provincia Autonoma, i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione sulle specifiche attrezzature di lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, , i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, gli enti bilaterali e le scuole edili.

Anche ai requisiti dei docenti viene riservata un’apposita previsione perché il personale docente deve essere in possesso di esperienza documentata almeno triennale sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle specifiche attrezzature.

L’organizzazione dei corsi non viene lasciata al libero arbitrio perché deve essere individuato un responsabile del progetto formativo (anche lo stesso docente), deve essere mantenuto un registro dei partecipanti, il numero di partecipanti massimo è stabilito in 24 persone, per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievo non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi), le attività pratiche devono essere svolte in aree appositamente attrezzate (delimitate, con percorsi e carichi ad hoc, utilizzo di dispositivi di protezione individuale) ed infine è ammessa un’assenza di un massimo del 10% del monte orario complessivo.

L’abilitazione alla conduzione delle attrezzature può quindi essere comparata ad una specie di patente di guida, non ha una durata illimitata ma è valevole per un periodo di 5 anni dopodiché è necessaria la frequenza di un modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

I moduli formativi previsti dall’accordo Stato-Regioni sono stati necessariamente differenziati per tipologia di attrezzatura e possono essere sintetizzati nella tabella seguente.

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Come si può notare il cumulo di abilitazioni diminuisce il numero complessivo delle ore pratiche all’interno però della stessa tipologia di attrezzatura mentre non è possibile usufruire dello “sconto” di ore per tipologie diverse.

L’abilitazione per i lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro deve essere effettuata non solo per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro che ne fanno uso come previsto espressamente dall’art. 69, primo comma lett. e)1 del D.Lgs. 81/08 ed infine per i volontari e i lavoratori autonomi per effetto delle previsioni di cui agli artt. 3 comma 12 bis) e 21 del D.Lgs. 81/08.

L’obbligo formativo doveva essere adempiuto con la verifica dell’apprendimento entro il 12 Marzo 2015, ovvero entro 24 mesi dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ed entrato in vigore il 12 Marzo 2013. Tutti coloro che avevano frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa e senza verifica d’apprendimento, avevano solo l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro il 12 marzo 2015. I termini per le attrezzature utilizzate dai lavoratori nel settore agricolo e forestale sono stati invece prorogati due volte.

In definitiva per operatori già incaricati dell’uso dell’attrezzatura (trattrice agricola o forestale) al 31/12/2015, ma senza un’esperienza biennale documentata, i termini per la formazione sono stati prorogati al 31/12/2017 e la durata è pari a 8 ore (corso completo); per coloro che dimostrano un’esperienza almeno biennale al 31/12/2015 dell’uso dell’attrezzatura trattrice agricola o forestale (non antecedente di 10 anni) la formazione corrisponde all’obbligo di aggiornamento (corso della durata di 4 ore) entro il termine del 13/03/20172.

L’abilitazione alla conduzione delle attrezzature può quindi essere comparata ad una specie di patente di guida, non ha una durata illimitata ma è valevole per un periodo di 5 anni dopodiché è necessaria la frequenza, per tutte le tipologie di attrezzature, di un modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

E’ bene ricordare che anche per la giurisprudenza più recente, “in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge”3.

Questo significa che la formazione e nella fattispecie l’abilitazione alla conduzione delle attrezzature previste dall’accordo Stato-Regioni del 2012 non può che essere formalizzata e pertanto occorre aver acquisito uno specifico attestato che comprovi la partecipazione ai corsi teorico-pratici sia nel caso di abilitazione ex novo ovvero nel caso di mero aggiornamento.

Infine “nelle ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione e dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento”4.

In buona sostanza anche se il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta sul lavoratore nel caso in cui ometta di formare i lavoratori non potrà limitare la sua responsabilità anche nel caso di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

1 Il datore di lavoro che ne fa uso è stato appositamente inserito dall’art. 20, comma1, lett.l) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 pubblicato nella G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015.

2 La Legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella GU 28/02/2015 n. 49, di conversione del decreto legge 192/2014, dispone all’articolo 8 comma 5-bis la proroga in oggetto, modificando il comma 2 dell’articolo 45-bis del “decreto del fare”(D.L. 69/2013) che aveva introdotto la prima proroga dell’accordo al 22 marzo 2015.

Art. 45-bis. (Abilitazione all’uso di macchine agricole)

1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e’ differito al 31 dicembre 2015.

3 In tal senso Cass., pen., Sez. IV, Sentenza 26 maggio 2016, n. 22147

4 In tal senso Cass. pen., Sez. IV, Sentenza 11 settembre 2015, n. 36882

Bando Isi agricoltura 2016 – FINANZIAMENTI

Ottobre 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

 

Trattori e macchine innovative, indetto da Inail il bando Isi agricoltura 2016

Pubblicato da Inail un nuovo avviso pubblico che mette a disposizione di piccole e micro imprese agricole 45 milioni di euro per acquisto o noleggio con patto d’acquisto di trattori e macchine innovative che rappresentino soluzioni per abbattere il rischio rumore, le emissioni inquinanti, incrementare rendimento e sostenibilità delle produzioni.

Finanziamento

Dei 45 milioni messi a disposizione, 5 sono destinati ai giovani agricoltori (Regolamento UE 702/2014, articolo 2 punto 34 Giovane agricoltore “una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda”), 40 a tutte le imprese agricole. I contributi copriranno fino al 50% dell’investimento per i giovani e fino al 40% per tutti gli altri. In ogni caso per un massimo di 60 mila e un minimo di 1000 euro.

Click day

La procedura del bando Isi agricoltura è analoga a quella del bando Isi sicurezza sul lavoro. Prevede quindi inserimento online del progetto, codice identificativo e invio del codice identificativo nel Click day.

Le fasi sono. Dal 10 novembre e fino al 20 gennaio 2017 compilazione della domanda. Dal 1° febbraio 2017 download del codice identificativo. Click day, con data e orari che verranno comunicati da Inail a partire dal 30 marzo 2017.

“I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande”.

 

BANDO ISI AGRICOLTURA 2016

Per informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Coordinamento affari generali :  

Tel. 0761 – 22 09 33

Cell. 349 – 080 32 44

Cell. 333 – 46 22 114

Mail:

polissformazione@gmail.com

segreteria.polissformazione@gmail.com

sicurezza.polissformazione@gmail.com

Corsi per la sicurezza sul lavoro fasulli, Cna: “Attenzione alle truffe”

Ottobre 18, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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«Servono maggiori controlli sulla formazione per la sicurezza sul lavoro». A lanciare l’allarme per Cna Firenze è il responsabile Ambiente e Sicurezza Riccardo Sabatini dopo la vicenda di questi giorni che ha visto protagonisti una società di Modena e alcune attività del Mugello con attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per corsi tenuti in trattorie e ristoranti a costi modesti ma che, secondo i primi accertamenti della Guardia di Finanza, sarebbero privi di ogni requisito professionale.

«La nostra associazione ha da tempo denunciato nelle sedi istituzionali la necessità e l’urgenza di intervenire con i soggetti preposti (Asl, Direzioni del Lavoro, Inail) a un controllo attento in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attestati di formazione rilasciati da soggetti privi di qualsiasi requisito professionale, venduti spesso on line a prezzi stracciati (anche a 30–50 euro), senza il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, sono ormai una prassi. Alle imprese diciamo di diffidare dai corsi a basso costo e di quelli specialistici per la sicurezza sul lavoro venduti on line, di verificare i requisiti professionali dei soggetti formatori e rivolgersi alle associazioni di categoria per avere informazioni sicure e dettagliate sull’argomento. Ricordiamo che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) prevede che i corsi di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati devono essere svolti in collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel territorio».

A Firenze e in Toscana nel comparto artigianato operano il CPT (Comitato Tecnico Paritetico) per il comparto Edilizia e il CPRA (Comitato Paritetico Regionale Artigianato) per tutti gli altri settori. Cna Firenze, unitamente alle altre organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, è componente di tali organismi e per il tramite delle proprie strutture, Ambiente Impresa SRl e Sophia Scarl, fornisce alle imprese formazione in materia di salute e sicurezza sulla base di progetti formativi condivisi con gli stessi organismi paritetici.

Fonte: CNA Firenze

 

Formazione su salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire durante il “tempo di lavoro”. DDL Sacconi si applica anche alla scuola

Ottobre 03, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Quello sulla sicurezza sul lavoro è un punto delicatissimo che comunque ha visto l’Italia, con la sua legislazione, essere sicuramente all’avanguardia nel panorama giuridico globale.

La scuola, essendo il più corposo comparto della Pubblica Amministrazione, per dipendenti pubblici, è certamente a rischio ed i dati annuali non fanno altro che confermare ciò anche se da non sottovalutare sono le malattie professionali che comportano un mero logoramento psichico, perchè quella della professione docente è certamente attività ad alto rischio e logoramento.

Pur essendo quella nostrana una legislazione avanzata, con il suo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, in Italia si è deciso di semplificare e non sempre semplificare fa rima con diritto, anzi. La normativa di salute e sicurezza vigente in Italia in larga parte contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (provvedimento conosciuto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro ) è assolutamente coerente con le pertinenti direttive comunitarie e individua elevati livelli di tutela per ogni lavoratore, pubblico e privato.

Ma nel DDL Sacconi si legge anche “ Tuttavia, essa si caratterizza per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione, già bene esemplificata dal numero (ben 306, ai quali si aggiungono gli oltre 50 allegati) degli articoli del d.lgs. n. 81/2008, a sua volta neppure esaustivo rispetto alle disposizioni vigenti. Tale complessità è ancora più preoccupante ove si consideri che il “testo unico” (come già il d.lgs. N  626/1994) non prevede alcuna “modularità” delle disposizioni applicabili alle aziende rispetto alle peculiarità dei settori e delle attività di riferimento imponendo in modo indistinto a tutti i datori di lavoro l’adozione tendenzialmente assistita da sanzione penale delle stesse misure di tutela, progettate avuto riguardo al modello di una impresa manifatturiera, strutturata e organizzata in modo tradizionalmente gerarchico.

Al riguardo va sottolineato che l’Unione europea ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri a procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro soprattutto quando burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela.”

Ed a quanto pare analoghe sollecitazioni sono contenute nella Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, approvata in data 15 gennaio 2013, per cui appare chiara le necessità che si realizzino in tempi quanto più possibile stretti modifiche del quadro legislativo che rendano le regole della salute e sicurezza più attinenti alle peculiarità di settore e alle dinamiche differenti delle attività lavorative di riferimento.

La nostra giurisprudenza più volte ha sancito principi di diritto sacrosanti. “ Al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa scolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro , una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (Trib. Bari 18/7/2014, )”.

Ben tenendo conto che il requisito della “occasione di lavoro ” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituita esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro , rischio ed evento (Cass. 29/11/2012 n. 21249) .
Medicina democratica Onlus senza mezzi termini ha denunciato che il DDL Sacconi non è solo “ un pessimo testo legislativo ma una inaccettabile messa in discussione delle più elementari tutele sulla sicurezza e l’igiene del lavoro . Il disegno di legge va respinto nella sua interezza e senza esitazione.”

Per esempio in materia di formazione di salute e sicurezza sul lavoro, che deve avvenire in orario di lavoro, questione che ancora oggi nella scuola italiana comporta dei raggiri veri e propri della normativa, in base al DDL dovrà avvenire “durante il tempo di lavoro, all’interno o all’esterno dell’impresa”.

E la formula tempo lavoro è certamente più elastica e flessibile rispetto a quella più rigorosa e certa di orario di lavoro. Oppure un materia di sorveglianza sanitaria. Si raggira l’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori con questa formula :Il datore di lavoro , qualora lo ritenga necessario per valutare la compatibilità tra i compiti assegnati ad un lavoratore anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria e il suo stato di salute, o qualora ritenga che le condizioni di un lavoratore anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria possano configurare un rischio per l’incolumità di terzi, può disporre che il lavoratore sia sottoposto a visita da parte di un medico del lavoro . Il medico del lavoro , al termine degli accertamenti necessari, emette il giudizio di idoneità alla mansione, contro il quale è ammesso ricorso con le procedure (…)”.

Insomma si tratta di un DDL molto delicato, che rivede al ribasso la normativa sulla sicurezza sul lavoro nel nome della solita semplificazione che non semplifica un bel niente e peggiora i diritti dei lavoratori ampliando i poteri di controllo datoriali. Il mondo della scuola dovrebbe prendere seriamente posizione su quanto è in discussione nel nostro Parlamento.