Poliss Formazione

Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
Subscribe

Archive for Agosto, 2015

Riepilogo delle sanzioni in cantiere

Agosto 31, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

46066

Per restare aggiornato sulle sanzioni in cantiere ti mettiamo a disposizione un documento in pdf a cura di Roberto Caiazza.

Clicca di seguito per scaricarlo! Buona Lettura!!!

Sanzioni in cantiere (.pdf)

Settore pirotecnico: dal 2010 in Italia 26 infortuni mortali

Agosto 27, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

images

Esempi di infortuni correlati all’utilizzo dei carrelli elevatori a braccio telescopico in attività edile e in attività forestale. Le dinamiche degli incidenti e le istruzioni per l’impiego corretto del carrello prima, durante e dopo l’uso.

L’esplosione, lo scorso 24 luglio, della fabbrica di fuochi d’artificio “Bruscella Fireworks” di Modugno (Ba) – che ha provocato la morte di ben dieci lavoratori – ha portato ancora drammaticamente alla ribalta un settore produttivo “di nicchia”, ma dall’elevato rischio infortunistico.
Meno di 300 aziende per circa 500 addetti. Come confermato dai dati della Consulenza statistico attuariale dell’Inail (Csa), le aziende impiegate nel settore della pirotecnia sono meno di 300 e occupano circa 500 addetti. Nel corso dell’ultimo quinquennio (2010-2014) nel comparto si sono verificati 72 infortuni sul lavoro (mediamente circa 15 l’anno, ma con una sensibile variabilità e un picco nel 2011, con 22 denunce), di cui ben 12 con esiti mortali (concentrati nel 2011, con nove vittime, e nel 2014, con tre vittime). A queste cifre bisogna aggiungere i due drammatici incidenti del 2015: quello alla “Bruscella Fireworks” – con le sue dieci vittime – è stato, infatti, il secondo registrato nel corso di quest’anno, dopo l’esplosione del 14 maggio alla “Pirotecnica dei fratelli Schiattarella”, di Qualiano (Na), dove hanno perso la vita quattro persone.
Inail (clicca per ingrandire l’immagine)

 

Un settore produttivo fortemente radicato nel Mezzogiorno. La manipolazione di materiale esplosivo, le dimensioni aziendali estremamente contenute (meno di due addetti per azienda in media) e il carattere prevalentemente artigianale e manuale delle lavorazioni svolte esprimono – sinteticamente – l’elevata potenzialità di rischio infortunistico del settore. I dati territoriali confermano, inoltre, il forte radicamento nelle regioni del Mezzogiorno, dove la pratica dei botti e dei fuochi di artificio al termine delle tradizionali feste popolari è assai diffusa.
Ferite e contusioni le lesioni più ricorrenti. Entrando nel dettaglio dei dati forniti dalla Csa Inail in riferimento al quinquennio 2010-2014, per quanto riguarda gli infortuni in generale “ferite” e “contusioni” sono le nature della lesione più ricorrenti (60%), soprattutto agli arti inferiori e alla testa. Tra le cause più frequenti si registrano la “perdita di controllo di macchinari/utensili” (più di un terzo dei casi), lo “scivolamento, inciampamento con caduta” (un quarto dei casi) e ovviamente “esplosione, incendio” (un quinto dei casi).
.
.
.
.
[Tratto da: Punto sicuro e INAIL  ]

 

Dal 18 novembre entra in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi

Agosto 27, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

download

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 3 agosto 2015 contenente il nuovo Codice di prevenzione incendi: entrerà in vigore il 18 novembre. I principi ispiratori, gli articoli, il campo di applicazione e la struttura delle norme tecniche.

 

Dopo più di un anno di continue modifiche, di incontri con i rappresentanti delle categorie produttive e professionali, di  confronti con l’Unione Europea, di presentazioni di bozze intermedie, di sottolineatura dei  principi guida del provvedimento, è finalmente arrivato al traguardo il cosiddetto nuovo “Codice di prevenzione Incendi”.
Dopo le diverse anticipazioni di questa sorta di Testo Unico, il 20 agosto è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che entrerà in vigore ‘il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’, cioè il 18 novembre 2015 (nel decreto notificato all’Unione Europea a fine 2014 era invece indicato non il novantesimo, ma il centottantesimo giorno).
Il nuovo Testo Unico nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi ‘attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali’, approccio metodologico su cui il nostro giornale si è soffermato più volte in questi mesi.
E se, come ribadito ai nostri microfoni anche dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, l’Ing. Silvano Barberi, al di là delle varie modifiche che hanno contrassegnato le varie bozze, è rimasta salda l’impostazione generale di partenza, possiamo riprendere i principi sui cui le Norme tecniche si basano, come dichiarati nella presentazione ufficiale di una bozza del Codicenell’aprile del 2014:
– generalità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
– semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
– modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;
– flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all’attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
– standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
– inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
– contenuti basati sull’evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
– aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
Torniamo tuttavia al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che è costituito da cinque articoli edun allegato.
Il primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) indica che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate ‘si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139’:
– decreto del 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
– decreto del 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
– decreto del 3 novembre 2004 «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
– decreto del 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
– decreto del 15 settembre 2005 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
– decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
– decreto del 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
– decreto del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Veniamo all’articolo 2 e al campo di applicazione.
Il comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo 1 ‘si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76’.
E tali norme tecniche si possono applicare ‘alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare’. Inoltre per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività.
Senza dimenticare che comunque le norme tecniche possono essere di riferimento anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
L’articolo 3 si sofferma invece sull’impiego dei prodotti per uso antincendio.
In particolare i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
E l’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
Dopo l’articolo 4, relativo al monitoraggio, le disposizioni finali, contenute nell’articolo 5, ricordano che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
E si indica che per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.
Concludiamo riportando la struttura dell’allegato, relativo alle ‘Norme tecniche di prevenzione incendi’, segnalando che è leggermente variata rispetto a quella presentata nell’aprile del 2014 (ad esempio per il momento nelle regole tecniche verticali sono scomparsi alcuni capitoli relativi a: edifici di civile abitazione, edilizia scolastica, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, edifici adibiti ad uffici, attività commerciali, …).
Questa è dunque la struttura definitiva:
Sezione G – Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):
    G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
    G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
    G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S – Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):
    S.1 Reazione al fuoco
    S.2 Resistenza al fuoco
    S.3 Compartimentazione
    S.4 Esodo
    S.5 Gestione della sicurezza antincendio
    S.6 Controllo dell’incendio
    S.7 Rivelazione ed allarme
    S.8 Controllo di fumi e calore
    S.9 Operatività antincendio
Sezione V – Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo):
    V.1 Aree a rischio specifico
    V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
    V.3 Vani degli ascensori
Sezione M – Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):
    M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
    M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
    M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.
.
.
.
.
[Tratto da: Punto Sicuro ]

Expo 2015: la sicurezza delle macchine nella manipolazione degli alimenti

Agosto 27, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

expo-milano-2015-lavoro

Un quaderno tecnico elaborato per Expo 2015 si sofferma sulla sicurezza delle macchine nella manipolazione degli alimenti. Focus su affettatrice, tritacarne e mescolatrice planetaria. La normativa, i pericoli e le misure di sicurezza.

 

In considerazione dell’importanza dell’alimentazione, sia come tema dell’Esposizione Universale 2015 di Milano, che come elemento necessario per soddisfare le necessità dei milioni di visitatori attesi, tra i  materiali informativi prodotti per Expo dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano non poteva mancare il quaderno tecnico “La sicurezza delle macchine nella manipolazione degli alimenti”.
Il documento, realizzato da N. Delussu e T. Mandelli, prende in considerazione diverse attrezzature alimentari spiegandone l’utilizzo, il funzionamento, fornendo indicazioni normative di riferimento, per l’uso e la manutenzione, e evidenziando i rischi e le misure di sicurezza.
In particolare per ogni macchina analizzata nel documento, è stata preparata una scheda tecnica nella quale, per facilitare la comprensione dei contenuti, sono state inserite alcune immagini esplicative che identificano i vari elementi costruttivi e le zone di pericolo più evidenti. Si ha dunque una panoramica generale della sicurezza delle macchine “che include riferimenti specifici dei rischi ai quali vanno incontro gli operatori del settore alimentare, quando utilizzano questo genere di attrezzature”. E il contenuto dell’opuscolo “integra l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei preposti tentando così di ridurre il fenomeno infortunistico”.
Le macchine prese in esame sono diverse: affettatrice, tritacarne, mescolatrice planetaria, frullatori sbattitori portatili, tagliaverdura, impastatrice, pelaverdura, frullatore e lavastoviglie.
E il documento si sofferma anche sulla igiene delle attrezzature.
Ci soffermiamo oggi particolare sulla macchina affettatrice, una macchina che consiste “di una base, una lama, un coprilama, un anello paralama, un affilatoio, un piano spessimetro, un piatto porta merce, un carrello a movimento alternato, un pressa-merce e componenti elettrici di comando”. Sono macchine “utilizzate nei negozi, nei ristoranti, nei supermercati e nelle mense, quelle industriali sono invece usate nelle industrie per la lavorazione della carne e nei salumifici”. E si distinguono in due tipologie, l’affettatrice verticale (il prodotto viene spinto orizzontalmente verso la lama) e l’affettatrice a gravità (il prodotto da tagliare si muove verso la lama per gravità).
Dopo aver ricordato che è la norma EN 1974:2009 a specificare i requisiti di sicurezza e di igiene  – per la progettazione e la costruzione di macchine affettatrici, trasportabili, con lama tagliente circolare, azionate da motore e con carrello a movimento alternato – sono riportati nel documento i pericoli principali e, di seguito, le possibili misure di sicurezza:
– “contatto con la lama che può provocare tagli o recisioni: piatto spessimetro/piastra paralama; anello paralama; piatto porta merce; dispositivo di affilatura;
– imprigionamento tra piano di appoggio e lama: piastra di protezione. La protezione non deve coprire la zona di taglio della lama e deve essere regolabile;
– intrappolamento e perforazione causata dagli arpioni della pinza: protezioni per ridurre i rischi associati agli arpioni del meccanismo di trasporto;
– imprigionamento della mano nel meccanismo per deporre le fette (dispositivo automatico di manipolazione): protezione interbloccata adeguata per la trappola, formata tra l’impilatore che toglie il prodotto affettato dagli arpioni sul meccanismo di trasporto e il telaio del meccanismo di trasporto;
– imprigionamento tra cinghia nel trasportatore e rulli terminali o di tensione: protezione che impedisca che un dito possa rimanere intrappolato tra la cinghia del trasportatore e qualsiasi puleggia finale o puleggia di pensionamento”.
In questo caso idonei dispositivi di protezione individuali possono essere: guanto antitaglio durante la pulizia della lama; guanti, occhiali e grembiule impermeabile durante la pulizia; scarpe antinfortunistiche.
Parliamo ora della macchina tritacarne, costituita “da una base, un involucro della coclea, una coclea, un piatto o una tramoggia di alimentazione, un convogliatore a vite” oppure un miscelatore a vite, “un gruppo di taglio, un dispositivo di bloccaggio, un dispositivo di carico, una trasmissione e, secondo i tipi di macchina, componenti elettrici, idraulici e pneumatici”.
Nel documento si accenna anche aibiriduttori, macchine che oltre ad avere funzione di tritacarne hanno anche quella di grattugia.
Chiaramente il tritacarne è utilizzato “per ridurre le dimensioni della carne fresca o congelata, dei prodotti a base di carne e pesce mediante una serie di utensili da taglio” (norma EN 12331:2010specifica i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle macchine tritacarne utilizzate in una posizione fissa).
Veniamo ai pericoli e alle correlate misure di sicurezza:
– “intrappolamento, cesoiamento o taglio dita o mano: protezione dell’accesso alla coclea attraverso il collo di alimentazione;
– intrappolamento, cesoiamento o taglio delle dita, della mano o dell’avambraccio: l’accesso alle zone di pericolo del convogliatore a vite nella tramoggia di alimentazione deve essere impedito o reso sicuro; l’accesso è impedito mediante: tramogge della bocca di alimentazione di tipo chiuso; utilizzando ripari (copertura); utilizzando ripari fissi e rispettando le distanze di sicurezza;
– cesoiamento delle dita: si deve impedire o proteggere l’accesso alla zona di pericolo del coltello dietro l’ultima piastra forata dal lato dell’apertura di scarico. Questo si può ottenere mediante le seguenti misure: una piastra adeguata; l’utilizzo di un riparo (per esempio un cappuccio di protezione);
– schiacciamento delle mani e dei piedi durante l’installazione e la rimozione della coclea e della serie di coltelli: cappuccio di protezione; Interblocco alimentazione piastra terminale con azionamento coltelli; interblocco meccanico piastra forata terminale con azionamento coltelli; tutte le macchine tritacarne devono essere attrezzate con mezzi di allentamento/estrazione della coclea e del set di coltelli;
– schiacciamento, intrappolamento, cesoiamento dita o mano: deve essere impedito l’accesso alla zona di pericolo sul meccanismo di trasmissione con impiego di ripari fissi/interbloccati;
– perdite di gas o vapore di acqua diretto possono causare: pericoli di asfissia; pericoli di ustioni da caldo o freddo: le macchine tritacarne progettate per essere utilizzate a gas o vapore diretto devono essere dotate di copertura a tenuta, che può essere utilizzata anche co-me riparo. L’alimentazione dei gas deve essere dotata di valvola di ingresso interbloccata in modo tale che non sia possibile fornire gas o vapore diretto quando la copertura è aperta”.
Concludiamo questa breve presentazione con un accenno ai pericoli della cosiddetta “mescolatrice planetaria”, il cui utilizzo previsto riguarda “l’operazione di carico dei diversi ingredienti, il loro trattamento in una vasca fissa per mezzo di appositi sbattitori, lo scarico e la pulizia”.
Con riferimento anche alla norma EN 452:2009 – specifica i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione e la fabbricazione delle macchine mescolatrici planetarie con vasca fissa divisi in tre categorie – vediamo in conclusione anche i pericoli e le misure di sicurezza idonee per le mescolatrici planetarie:
– intrappolamento in base al tipo di mescolatrice: “l’accesso alla vasca non deve essere impedito ma essere almeno ristretto” (Classe 1); “deve essere dotata di una protezione mobile di interblocco o di una o più barre sensibili” (Classe 2); “una mescolatrice planetaria di classe 2 priva di barra sensibile o una mescolatrice planetaria di classe 3 devono essere dotate di protezione mobile di interblocco che impedisca l’accesso al volume interno della vasca” (Classe 2 e 3);
– “intrappolamento, quando la macchina viene utilizzata con vasche di grandezze differenti: per quelle fornite con più vasche, per la vasca più grande devono essere soddisfatti i requisiti delle mescolatrici di classe 1, 2 e 3. Nella posizione di funzionamento tutte le vasche fornite con un mescolatore devono avere i bordi superiori non più di 15 mm al di sotto del riparo;
– intrappolamento: i dispositivi di arresto azionati dal riparo devono arrestare lo sbattitore (con vasca vuota) in un tempo breve (massimo 4 s). Quando si utilizza una barra sensibile i dispositivi di arresto devono bloccare lo sbattitore con la vasca vuota in un tempo massimo di 2 s;
– cesoiamento e intrappolamento: l’albero di trasmissione su cui sono montati gli accessori non deve sporgere dalla struttura della macchina e deve essere dotato di coperchio che non può essere rimosso dalla macchina;
– intrappolamento e schiacciamento: il meccanismo di guida e controllo del movimento verticale della vasca deve essere protetto utilizzando un riparo fisso”. La distanza minima tra vasca/struttura e la leva per il sollevamento/abbassamento “deve essere di 50 mm, al fine di evitare lesioni durante l’azionamento della leva”;
– esposizione ripetuta alle polveri: l’emissione di polvere di farina deve essere ridotta al minimo. In particolare per le mescolatrici di classe 3 la riduzione dell’emissione può essere ottenuta con uno dei metodi dati di seguito come esempio: utilizzo di un coperchio pieno; utilizzo di un temporizzatore; utilizzo di un dispositivo di estrazione della polvere”.
Asl Milano, Expo_la sicurezza delle macchine nella manipolazione degli alimenti (formato PDF, 2.22 MB), a cura di N. Delussu e T. Mandelli, quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015 .
.
.
.
[Tratto da: Punto Sicuro ]