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Archive for the ‘Senza categoria’

Bando Isi agricoltura 2016 – FINANZIAMENTI

Ottobre 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

 

Trattori e macchine innovative, indetto da Inail il bando Isi agricoltura 2016

Pubblicato da Inail un nuovo avviso pubblico che mette a disposizione di piccole e micro imprese agricole 45 milioni di euro per acquisto o noleggio con patto d’acquisto di trattori e macchine innovative che rappresentino soluzioni per abbattere il rischio rumore, le emissioni inquinanti, incrementare rendimento e sostenibilità delle produzioni.

Finanziamento

Dei 45 milioni messi a disposizione, 5 sono destinati ai giovani agricoltori (Regolamento UE 702/2014, articolo 2 punto 34 Giovane agricoltore “una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda”), 40 a tutte le imprese agricole. I contributi copriranno fino al 50% dell’investimento per i giovani e fino al 40% per tutti gli altri. In ogni caso per un massimo di 60 mila e un minimo di 1000 euro.

Click day

La procedura del bando Isi agricoltura è analoga a quella del bando Isi sicurezza sul lavoro. Prevede quindi inserimento online del progetto, codice identificativo e invio del codice identificativo nel Click day.

Le fasi sono. Dal 10 novembre e fino al 20 gennaio 2017 compilazione della domanda. Dal 1° febbraio 2017 download del codice identificativo. Click day, con data e orari che verranno comunicati da Inail a partire dal 30 marzo 2017.

“I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande”.

 

BANDO ISI AGRICOLTURA 2016

Per informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Coordinamento affari generali :  

Tel. 0761 – 22 09 33

Cell. 349 – 080 32 44

Cell. 333 – 46 22 114

Mail:

polissformazione@gmail.com

segreteria.polissformazione@gmail.com

sicurezza.polissformazione@gmail.com

Corsi per la sicurezza sul lavoro fasulli, Cna: “Attenzione alle truffe”

Ottobre 18, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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«Servono maggiori controlli sulla formazione per la sicurezza sul lavoro». A lanciare l’allarme per Cna Firenze è il responsabile Ambiente e Sicurezza Riccardo Sabatini dopo la vicenda di questi giorni che ha visto protagonisti una società di Modena e alcune attività del Mugello con attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per corsi tenuti in trattorie e ristoranti a costi modesti ma che, secondo i primi accertamenti della Guardia di Finanza, sarebbero privi di ogni requisito professionale.

«La nostra associazione ha da tempo denunciato nelle sedi istituzionali la necessità e l’urgenza di intervenire con i soggetti preposti (Asl, Direzioni del Lavoro, Inail) a un controllo attento in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attestati di formazione rilasciati da soggetti privi di qualsiasi requisito professionale, venduti spesso on line a prezzi stracciati (anche a 30–50 euro), senza il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, sono ormai una prassi. Alle imprese diciamo di diffidare dai corsi a basso costo e di quelli specialistici per la sicurezza sul lavoro venduti on line, di verificare i requisiti professionali dei soggetti formatori e rivolgersi alle associazioni di categoria per avere informazioni sicure e dettagliate sull’argomento. Ricordiamo che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) prevede che i corsi di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati devono essere svolti in collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel territorio».

A Firenze e in Toscana nel comparto artigianato operano il CPT (Comitato Tecnico Paritetico) per il comparto Edilizia e il CPRA (Comitato Paritetico Regionale Artigianato) per tutti gli altri settori. Cna Firenze, unitamente alle altre organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, è componente di tali organismi e per il tramite delle proprie strutture, Ambiente Impresa SRl e Sophia Scarl, fornisce alle imprese formazione in materia di salute e sicurezza sulla base di progetti formativi condivisi con gli stessi organismi paritetici.

Fonte: CNA Firenze

 

Formazione su salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire durante il “tempo di lavoro”. DDL Sacconi si applica anche alla scuola

Ottobre 03, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Quello sulla sicurezza sul lavoro è un punto delicatissimo che comunque ha visto l’Italia, con la sua legislazione, essere sicuramente all’avanguardia nel panorama giuridico globale.

La scuola, essendo il più corposo comparto della Pubblica Amministrazione, per dipendenti pubblici, è certamente a rischio ed i dati annuali non fanno altro che confermare ciò anche se da non sottovalutare sono le malattie professionali che comportano un mero logoramento psichico, perchè quella della professione docente è certamente attività ad alto rischio e logoramento.

Pur essendo quella nostrana una legislazione avanzata, con il suo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, in Italia si è deciso di semplificare e non sempre semplificare fa rima con diritto, anzi. La normativa di salute e sicurezza vigente in Italia in larga parte contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (provvedimento conosciuto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro ) è assolutamente coerente con le pertinenti direttive comunitarie e individua elevati livelli di tutela per ogni lavoratore, pubblico e privato.

Ma nel DDL Sacconi si legge anche “ Tuttavia, essa si caratterizza per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione, già bene esemplificata dal numero (ben 306, ai quali si aggiungono gli oltre 50 allegati) degli articoli del d.lgs. n. 81/2008, a sua volta neppure esaustivo rispetto alle disposizioni vigenti. Tale complessità è ancora più preoccupante ove si consideri che il “testo unico” (come già il d.lgs. N  626/1994) non prevede alcuna “modularità” delle disposizioni applicabili alle aziende rispetto alle peculiarità dei settori e delle attività di riferimento imponendo in modo indistinto a tutti i datori di lavoro l’adozione tendenzialmente assistita da sanzione penale delle stesse misure di tutela, progettate avuto riguardo al modello di una impresa manifatturiera, strutturata e organizzata in modo tradizionalmente gerarchico.

Al riguardo va sottolineato che l’Unione europea ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri a procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro soprattutto quando burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela.”

Ed a quanto pare analoghe sollecitazioni sono contenute nella Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, approvata in data 15 gennaio 2013, per cui appare chiara le necessità che si realizzino in tempi quanto più possibile stretti modifiche del quadro legislativo che rendano le regole della salute e sicurezza più attinenti alle peculiarità di settore e alle dinamiche differenti delle attività lavorative di riferimento.

La nostra giurisprudenza più volte ha sancito principi di diritto sacrosanti. “ Al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa scolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro , una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (Trib. Bari 18/7/2014, )”.

Ben tenendo conto che il requisito della “occasione di lavoro ” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituita esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro , rischio ed evento (Cass. 29/11/2012 n. 21249) .
Medicina democratica Onlus senza mezzi termini ha denunciato che il DDL Sacconi non è solo “ un pessimo testo legislativo ma una inaccettabile messa in discussione delle più elementari tutele sulla sicurezza e l’igiene del lavoro . Il disegno di legge va respinto nella sua interezza e senza esitazione.”

Per esempio in materia di formazione di salute e sicurezza sul lavoro, che deve avvenire in orario di lavoro, questione che ancora oggi nella scuola italiana comporta dei raggiri veri e propri della normativa, in base al DDL dovrà avvenire “durante il tempo di lavoro, all’interno o all’esterno dell’impresa”.

E la formula tempo lavoro è certamente più elastica e flessibile rispetto a quella più rigorosa e certa di orario di lavoro. Oppure un materia di sorveglianza sanitaria. Si raggira l’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori con questa formula :Il datore di lavoro , qualora lo ritenga necessario per valutare la compatibilità tra i compiti assegnati ad un lavoratore anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria e il suo stato di salute, o qualora ritenga che le condizioni di un lavoratore anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria possano configurare un rischio per l’incolumità di terzi, può disporre che il lavoratore sia sottoposto a visita da parte di un medico del lavoro . Il medico del lavoro , al termine degli accertamenti necessari, emette il giudizio di idoneità alla mansione, contro il quale è ammesso ricorso con le procedure (…)”.

Insomma si tratta di un DDL molto delicato, che rivede al ribasso la normativa sulla sicurezza sul lavoro nel nome della solita semplificazione che non semplifica un bel niente e peggiora i diritti dei lavoratori ampliando i poteri di controllo datoriali. Il mondo della scuola dovrebbe prendere seriamente posizione su quanto è in discussione nel nostro Parlamento.

OPUSCOLI INAIL SU RADIAZIONI UVA E INFORTUNI IN ITINERE

Settembre 14, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Pubblicati dall’INAIL due opuscoli divulgativi sui temi del rischio dei lavori all’aperto (radiazione ultravioletta) e degli infortuni in itinere.

Il primo opuscolo (La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all’aperto) sono riportate ‘pillole’ informative su un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto: i raggi solari. La permanenza al sole, infatti, può provocare danni alla pelle, da un semplice arrossamento a malattie anche molto gravi, a seconda di alcune condizioni necessarie affinché questo si verifichi e del grado di protezione messo in atto.

Il secondo opuscolo (L’infortunio in itinere) sono riportate ‘pillole’ informative su i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Poiché l’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre il lavoratore è al corrente, scopo del documento è quello di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.

 

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La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione

Agosto 03, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta, come emerge dal d.lgs 81/2008, uno strumento necessario per contribuire alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Infatti, se tutti gli attori del sistema SSL vengono adeguatamente informati e formati possono svolgere un ruolo attivo ai fini della prevenzione aziendale. Ciò è altrettanto vero per la figura del formatore, la cui qualificazione è essenziale requisito dell’efficacia dell’azione formativa e del raggiungimento dei suoi obiettivi. In questo ambito si inserisce la presente pubblicazione che riporta i risultati della ricerca svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo

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Stress lavoro correlato nel settore bancario

Luglio 20, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Disponibile una scheda della Regione Lombardia per la valutazione del rischio stress lavoro correlato nel settore bancario: fattori di rischio e misure di prevenzione del rischio.

 La regione Lombardia in collaborazione con INAIL nell’ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute ha prodotto delle schede sul tema dello Stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali in 9 settori di attività. I testi sono stati realizzati da operatori della U.O. Medicina del Lavoro, A.O. San Gerardo di Monza.
 

Il settore bancario è al centro di numerosi cambiamenti che possono avere importanti ricadute sia su interi gruppi di lavoratori che sul singolo individuo. Basti pensare ai continui processi di ristrutturazione e fusione che portano con sé una serie di mutamenti nei modelli organizzativi e procedurali e la conseguente fusione e sovrapposizione di modelli organizzativi differenti. Altri aspetti che rendono i lavoratori di tale settore particolarmente a rischio stress lavoro-correlato sono legati alla pressione lavorativa per il raggiungimento degli obiettivi di budget, il potenziale rischio rapina, vissuto con particolare preoccupazione in Italia, dato l’elevato tasso di rapine in banca, decisamente superiore alla media europea, e il carico emotivo derivato dall’interazione continua con l’utenza.

Altro rischio emergente nel settore bancario è senza dubbio il Rischio etico legato a forti e continue pressioni commerciali, finalizzate alla vendita di prodotti rischiosi a clienti non esperti.

Si riporta di seguito una serie di fattori di rischio organizzativo potenzialmente presenti in questo settore indicando, per ognuno di essi, alcune misure correttive di carattere generale utili alla prevenzione e/o riduzione del rischio da stress lavoro-correlato.

 

 

CONTENUTO DEL LAVORO

FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO
Rischio rapina – Prevedere interventi di miglioramento nel campo della sicurezza, quali sistemi antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e controllo accessi, invio di immagini in tempo reale ad un centro di controllo a seguito di segnalazioni di allarme, sportelli separati dall’utenza con vetri antisfondamento, presenza in filiale di personale addetto alla sicurezza, sistemi di chiusura a tempo della cassaforte con impossibilità da parte degli operatori di aprirla, limitazione all’erogazione del contante agli sportelli

– Emanare direttive specifiche per i diversi ruoli aziendali sul comportamento da tenere in caso di rapina

– Effettuare corsi di formazione specifici con tecniche di simulazione

– Prevedere un debriefing a seguito di una rapina che

consenta di raggiungere una maggior consapevolezza delle reazioni agli eventi, emozioni e sintomi percepiti

– Attivare servizi di sostegno psicologico/sportello di ascolto dedicati

– Istituire servizi di peer support

– Garantire adeguato supporto da parte della dirigenza ai lavoratori vittime di rapine

Presenza di periodi di picco del lavoro (es. legati a particolari scadenze mensili) caratterizzati da elevato carico lavorativo e aumento della pressione lavorativa in relazione agli obiettivi di budget(avvertita soprattutto dagli impiegati dell’area commerciale) Ridistribuire le risorse umane in relazione all’andamento del lavoro (es. aumento di personale attivo nel periodo di picco del lavoro e riduzione del personale nei periodi meno sovraccaricati)

– Inserire pause adeguate (per durata e frequenza)

– Assegnare in outsourcing funzioni no core business (es. callcenter di assistenza clienti)

– Definire gli obiettivi di rendimento con la consultazione dei lavoratori attraverso le RSU

– Garantire chiarezza e condivisione dei protocolli di supervisione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi

Carico emotivo dato dal rapporto continuo con l’utenza (gestione di eventuali lamentele e/o contestazioni da parte dei clienti, eventuale conflittualità, ecc) e dalla possibilità che si verifichino molestie e/o violenze – fisiche e/o verbali – da parte degli utenti – Migliorare la sicurezza dei lavoratori a contatto con l’utenza con l’attivazione di percorsi formativi volti a rafforzare le competenze relazionali/comunicative e le capacità di problem solving degli operatori

– Identificare, se possibile, una figura interna (es. responsabile delle risorse umane) deputata alla gestione

degli eventuali casi di violenza/molestie e di disagio lavorativo – Introdurre adeguati sistemi di allerta

– Predisporre percorsi formativi e/o incontri di discussione sulla gestione dello stress attraverso opportune tecniche (coping), in situazioni critiche (es. conflitti con l’utenza)

– Mettere a punto delle linee guida sulle modalità/tecniche di gestione di episodi di aggressione, verbale e/o fisica e di eventuali conflittualità

Lavoro monotono e ripetitivo – Introdurre una diversificazione delle attività nell’ambito della mansione, compatibilmente con le necessità organizzative

– Introdurre un sistema di rotazione tra il personale allo stesso livello gerarchico

Necessità di aggiornamento e/o difficoltà di accesso all’aggiornamento con particolare riferimento a procedure ed aspetti burocratici – Attivare corsi di formazione tecnica, specifici per lo sviluppo di adeguate competenze e favorire il confronto fra pari su tali tematiche
Carenze di tipo ergonomico, condizioni microclimatiche sfavorevoli (soprattutto nei localiopen space), utilizzo del videoterminale – Introdurre soluzioni ergonomiche volte al miglioramento dell’ambiente di lavoro, quali scrivanie regolabili in altezza, sedie ergonomiche, ecc

– Garantire postazioni di lavoro conformi e dotate di

strumenti adeguati allo svolgimento dell’attività lavorativa (monitor, tastiera, scrivania, sedile, portadocumenti, conta soldi, macchina per assegni, poggia piedi, ecc)

– Creare un microclima favorevole (es. temperatura, umidità, rumorosità, ecc)

– Garantire un idoneo sistema di illuminazione (schermo e ambiente di lavoro)

Responsabilità legata alla gestione di somme di denaro consistenti – Predisporre sistemi di conteggio automatico del denaro

– Prevedere frequenti controlli e/o prelievi sulla giacenza di denaro nelle casse

 

CONTESTO LAVORATIVO

FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO
Comunicazione scarsa ed inadeguata in merito a processi di  ristrutturazione/fusione in atto – Rendere trasparente a tutti i lavoratori i processi di cambiamento organizzativo in atto, coinvolgendo tutte le figure presenti in azienda

Diffondere la mission e gli obiettivi organizzativi

– Garantire una leadership partecipata e orientata alla cooperazione

Scarsa possibilità di comunicazione con i superiori – Migliorare i sistemi di comunicazione interna e di coinvolgimento (es. riunioni periodiche con l’intero staff) al fine di favorire la partecipazione degli operatori nella presa di decisione
Scarso controllo su ritmo e carico di lavoro, scarsa autonomia decisionale (in particolar modo per gli impiegati che svolgono attività di “back office”) Coinvolgere gli operatori nel processo decisionale e nell’attuazione delle misure correttive e di miglioramento, ad esempio mettendo a disposizione sistemi di comunicazione e/o favorendo l’invio di proposte e suggerimenti;

Consultare gli operatori nella messa a punto delle politiche di controllo dei tempi di lavoro

– Introdurre, dove possibile, sistemi dipianificazione/gestione autonoma del lavoro da parte degli operatori

Mancanza di sostegno da parte dei superiori – Attivare corsi di formazione sulla chiarezza di ruolo e sulla gestione dei conflitti

– Favorire la circolazione delle informazioni in modo da raggiungere tutti gli operatori

– Effettuare riunioni e/o incontri tra dirigenza e lavoratori

Mancanza di criteri per l’avanzamento di carriera Valorizzare l’esperienza dei lavoratori accrescendone, laddove possibile, il senso di autonomia professionale

– Introdurre un sistema premiante per il raggiungimento di obiettivi

– Introdurre possibilità di crescita professionale e

riconoscimento, anche economico, della qualità del lavoro svolto

Modello OT24 2017, sconto Inail per le imprese virtuose

Luglio 19, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Disponibile il nuovo modello OT24 2017, che consente di usufruire della riduzione del premio Inail alle aziende che nel 2016 hanno eseguito interventi migliorativi

L’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT24 2017 relativo agli interventi realizzati nel 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

L’Inail offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT24“.

In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:

  • in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa
  • in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti)
  • che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

  • 28% fino a 10 lavoratori/anno
  • 18% da 11 a 50 lavoratori/anno
  • 10% da 51 a 100 lavoratori/anno
  • 5% oltre i 200 lavoratori/anno

In particolare, le imprese devono compilare un modello che riporta una serie di possibili interventi migliorativi con relativi punteggi che variano da 1 a 100 e dichiarare

  • di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi
  • che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro
  • che sono stati effettuati, nell’anno solare precedente, una serie di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

SCARICA IL MODELLO 0T24 2017

IN PDF http://www.testo-unico-sicurezza.com/Modello OT24 2017.pdf

IN WORD http://www.testo-unico-sicurezza.com/Modello OT24 2017.doc

MODIFICHE SOSTANZIALI ALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 E ALLA CANCELLAZIONE DEGLI ENTI BILATERALI QUALI ORGANISMI A CUI POTER CHIEDERE COLLABORAZIONE PREVENTIVA ALLA FORMAZIONE

Luglio 18, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Modifica apportata dall’accordo stato regioni del 7 luglio 2016 in merito alla Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al present~ paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

Modifica Apportata Dall’accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito all’uso della formazione E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella 1abella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità e-learn:ing, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato Il e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo cilel paragrafo 4 ucondizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che lì espongono ad un rischio medio o alto.

Modifica Apportata Dall’accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore.
previste. La lettera a) del paragrafo 1. “INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del23 gennaio 2009;

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. 

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Condizioni particolari per la formazione del datore di favoro che svolga i compiti del servizio

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

E’ la fine dei giochi per i vari enti bilaterali nati come funghi?
Forse si, ma si inventeranno sicuramente un sistema per rientrare dalla finestra? FORSE SI!
Se verra’ confermata tale indicazione anche nel testo in gazzetta ufficiale questa sara’ la parte piu’ impattante sul sistema formativo.
Stiamo a vedere, ma non a caso sono almeno un paio di anni che non sono associato ad alcun ente bilaterale, pur ricevendo inviti “commerciali” almeno una volta alla settimana.
Sicuramente anche voi chissa’ quante volte vi sara’ stato offerto di aderire a quello o a quell’altro ente….
Non ci resta che attendere la pubblicazione in gazzetta…..

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

E’ la fine dei giochi per i vari enti bilaterali nati come funghi?
Forse si, ma si inventeranno sicuramente un sistema per rientrare dalla finestra? FORSE SI!
Se verra’ confermata tale indicazione anche nel testo in gazzetta ufficiale questa sara’ la parte piu’ impattante sul sistema formativo.
Stiamo a vedere, ma non a caso sono almeno un paio di anni che non sono associato ad alcun ente bilaterale, pur ricevendo inviti “commerciali” almeno una volta alla settimana.
Sicuramente anche voi chissa’ quante volte vi sara’ stato offerto di aderire a quello o a quell’altro ente….
Non ci resta che attendere la pubblicazione in gazzetta…..

TESTO DEFINITIVO ACCORDO STATO REGIONI

Luglio 12, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

DOC_054190_REP 128 CSR PUNTO 1 ODG

Sicurezza sul lavoro: l’importanza della consulenza per le PMI

Luglio 12, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale in tutte le realtà aziendali: la tutela dei propri collaboratori è un dovere ma soprattutto deve diventare un elemento culturale talmente radicato da pervadere tutta l’organizzazione aziendale.

Antincendio, primo soccorso, lavori in quota o in spazi confinati,attività con pericolo di contatto con sostanze nocive o pericolose,gestione delle condizioni ambientali di lavoro: sono tanti gli aspetti che possono rientrare sotto il tema generale della sicurezza sul lavoro.

Che si stia parlando di aziende di produzione, di attività del terziario o del commercio, di enti e istituzioni pubbliche, in qualsiasi realtà in cui più persone si trovino a prestare la propria attività lavorativa è obbligatorio predisporre tutte le misure necessarie a garantirne l’incolumità e a fornire una formazione specifica per affrontare con competenza qualsiasi situazione di pericolo.

Normativa ed esigenze reali

Le normative in materia di sicurezza sul lavoro sono articolate e soggette a numerose modifiche ed aggiornamenti: per tale ragione, per le piccole e medie imprese è sicuramente più vantaggioso affidarsi a servizi di consulenza offerti da realtà esterne specializzate piuttosto che integrare internamente figure professionali ad-hoc.

In quest’ambito, POLISS FORMAZIONE, azienda che opera nel settore con esperienza ventennale, offre sia servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro sia corsi di formazione specifici.

Le attività consulenziali tengono conto delle effettive esigenze del cliente. Perizie tecniche, pratiche edilizie, consulenze ambientali, progettazione e consulenza antincendio, sicurezza alimentare, sistemi di gestione qualità, sicurezza delle macchine e marcature CE: questi i campi in cui POLISS FORMAZIONE può essere un partner di fiducia per le PMI.

I corsi di formazione per il personale possono essere seguiti sia in aula che online, con la modalità e-learning (molto utile per chi deve conciliare i tempi di studio e lavoro)per addetti: antincendio, primo soccorso, attrezzature di lavoro, lavori in altezza, spazi confinati, settore alimentare, ecc.. Queste sono solo alcune delle proposte formative offerte da POLISS FORMAZIONE.

POLISS FORMAZIONE offre un servizio a 360°, dalla consulenza alla formazione ed all’individuazione e/o fornitura di prodotti antinfortunistici.

Il personale della POLISS FORMAZIONE supporta la propria clientela anche nella preparazione di tutte le pratiche necessarie per accedere ed utilizzare i fondi interprofessionali per il finanziamento delle attività formative con l’utilizzo di bandi o del proprio conto aziendale.