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MODIFICHE SOSTANZIALI ALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 E ALLA CANCELLAZIONE DEGLI ENTI BILATERALI QUALI ORGANISMI A CUI POTER CHIEDERE COLLABORAZIONE PREVENTIVA ALLA FORMAZIONE

Luglio 18, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Modifica apportata dall’accordo stato regioni del 7 luglio 2016 in merito alla Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al present~ paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

Modifica Apportata Dall’accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito all’uso della formazione E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella 1abella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità e-learn:ing, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato Il e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo cilel paragrafo 4 ucondizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che lì espongono ad un rischio medio o alto.

Modifica Apportata Dall’accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore.
previste. La lettera a) del paragrafo 1. “INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del23 gennaio 2009;

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. 

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Condizioni particolari per la formazione del datore di favoro che svolga i compiti del servizio

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

E’ la fine dei giochi per i vari enti bilaterali nati come funghi?
Forse si, ma si inventeranno sicuramente un sistema per rientrare dalla finestra? FORSE SI!
Se verra’ confermata tale indicazione anche nel testo in gazzetta ufficiale questa sara’ la parte piu’ impattante sul sistema formativo.
Stiamo a vedere, ma non a caso sono almeno un paio di anni che non sono associato ad alcun ente bilaterale, pur ricevendo inviti “commerciali” almeno una volta alla settimana.
Sicuramente anche voi chissa’ quante volte vi sara’ stato offerto di aderire a quello o a quell’altro ente….
Non ci resta che attendere la pubblicazione in gazzetta…..

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

E’ la fine dei giochi per i vari enti bilaterali nati come funghi?
Forse si, ma si inventeranno sicuramente un sistema per rientrare dalla finestra? FORSE SI!
Se verra’ confermata tale indicazione anche nel testo in gazzetta ufficiale questa sara’ la parte piu’ impattante sul sistema formativo.
Stiamo a vedere, ma non a caso sono almeno un paio di anni che non sono associato ad alcun ente bilaterale, pur ricevendo inviti “commerciali” almeno una volta alla settimana.
Sicuramente anche voi chissa’ quante volte vi sara’ stato offerto di aderire a quello o a quell’altro ente….
Non ci resta che attendere la pubblicazione in gazzetta…..